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Il Fondo Pensione nel Pubblico Impiego
La Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19.10.2007 ha pubblicato
l’Accordo
definitivo sottoscritto 1° ottobre 2007 all’Aran con le Organizzazioni
Sindacali per l’istituzione del Fondo Nazionale di Previdenza complementare
per i lavoratori dei Ministeri, degli Enti pubblici non economici,
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'ENAC e del CNEL.
L’accordo segue le disposizioni previste dal Dlvo 124/93, per cui rimangono sostanziali differenze con il mondo del lavoro privato, sia dal punto di vista delle anticipazioni che del trattamento fiscale. Questo probabilmente sconta il fatto che la previdenza complementare sconta il fatto che si basa ancora per la maggior parte sulla virtualità contabilizzata dall’Inpdap che sull’intera massa monetaria come invece è previsto dal Dlvo 252/05.
Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti degli enti suddetti con:
- contratto a tempo indeterminato;
- contratto part-time a tempo indeterminato;
- contratto a tempo determinato anche part-time, e ogni altro tipo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.
Possono essere altresì destinatari delle prestazioni del Fondo:
i lavoratori assunti ai quali si applicano i contratti per gli altri enti di cui all'art. 70 decreto legislativo n. 165/2001, come la Cassa Depositi e Prestiti che alla data del primo di ottobre 07 non abbiano ancora espresso la volontà di aderire, nonchè i lavoratori di enti privatizzati o di servizi esternalizzati secondo l'ordinamento vigente, a condizione che vengano stipulati dalle competenti
organizzazioni sindacali appositi accordi;
i lavoratori delle Agenzie fiscali, anche se per loro si dovrà fare uno specifico accordo per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati;
i lavoratori dell'Agenzia del demanio. Sono associati al Fondo i lavoratori che sottoscrivono la domanda di adesione volontaria, o che abbiano aderito con tacito assenso
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