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La contribuzione al Fondo nel Pubblico Impiego Per gli “optanti”, in servizio al 31/12/2000 - All’interessato, quale prestazione finale, l’importo di Tfr derivante dalla trasformazione del Tfs spettante sino all’adesione, nonché il Tfr in misura intera (solo nel caso in cui in base alle regole del Fondo quest’ultima data sia differita rispetto alla data di adesione) relativa al periodo intercorrente tra la data di adesione e quella di decorrenza della contribuzione ed, infine, le quote residue di Tfr che non confluiscono a previdenza complementare (restante 4,91%) e maturate dall’adesione alla cessazione. Le quote così calcolate vengono determinate con i criteri delle rispettive discipline - Al Fondo, vengono conferiti gli accantonamenti di Tfr nella quota del 2% di Tfr (la cui misura intera è pari al 6,91%) debitamente incrementati di rivalutazioni
Per gli assunti dall’1/1/2001 - All’interessato, quale prestazione finale, l’importo di Tfr maturato dalla data di assunzione all’adesione - Al Fondo vengono conferiti gli accantonamenti di Tfr, in misura intera, maturati dall’adesione alla cessazione al momento della cessazione, il TFR andrà così ripartito:
Per il dipendente in servizio al 30/5/2000, o assunto in data successiva
- All’interessato, andranno liquidati tutti i Tfr riguardanti i periodi di servizio precedenti a quello durante il quale viene presentata l’adesione a previdenza complementare (la specificità della retroattività all’inizio del contratto in corso, al momento, è prevista per il Fondo Espero, ma è destinata a subire modifiche nell’immediato) - Al Fondo andrà conferito il Tfr, nella misura intera, maturato per il periodo dell’adesione (che nel caso del Fondo Espero segue la data di decorrenza come meglio specificato sopra) e per ogni periodo di servizio successivo, fino alla cessazione al momento della cessazione, il TFR andrà così ripartito:
Per il dipendente in servizio al 30/5/2000, o assunto in data successiva
- All’interessato, andranno liquidati tutti i Tfr riguardanti i periodi di servizio precedenti a quello durante il quale viene presentata l’adesione a previdenza complementare (la specificità della retroattività all’inizio del contratto in corso, al momento, è prevista per il Fondo Espero, ma è destinata a subire modifiche nell’immediato) - Al Fondo andrà conferito il Tfr, nella misura intera, maturato per il periodo dell’adesione (che nel caso del Fondo Espero segue la data di decorrenza come meglio specificato sopra) e per ogni periodo di servizio successivo, fino alla cessazione La posizione individuale dell’aderente del pubblico impiego che si costituisce presso il Fondo è formata da due parti:
- la parte “reale” comprendente gli accantonamenti fatti tempo per tempo e che includono la contribuzione obbligatoria del dipendente, la contribuzione obbligatoria datoriale, la contribuzione volontaria aggiuntiva del dipendente, l’eventuale ‘bonus’ spettante per 12 mensilità a chi si iscrive nei prima due anni di vita del Fondo; - la parte “figurativa” o “virtuale” corrispondente agli accantonamenti di Tfr (in misura parziale o intera), all’eventuale accantonamento aggiuntivo calcolato sull’imponibile Tfs spettante per coloro che sono costretti all’esercizio dell’opzione da Tfs a Tfr. Questi accantonamenti vengono conferiti al Fondo solo al momento della cessazione di quel servizio che abbia almeno un giorno di interruzione rispetto al successivo La contribuzione del Fondo “Espero” l'unico attualmente esistente nel Pubblico Impiego: Quota iscrizione (una-tantum) € 2,58 a carico sia del datore di lavoro che dell’aderente Quota associativa annua, a valere sulla contribuzione, determinata annualmente dal C.D.A. Contribuzione: trattenuta mensilmente dalla busta paga pari all’1% sull’imponibile TFR ed ulteriore 1% a carico datore lavoro Bonus di ulteriore 1% a carico datore lavoro, per 12 mesi, per chi ha aderito nel corso del 2005; 0,50% a carico datore lavoro, per 12 mesi, per chi ha aderito nel corso del 2006 Accantonamenti TFR e quote aggiuntive: una quota di TFR, ovvero l’intero TFR a seconda che si tratti di dipendente cosiddetto ‘optante’ già in servizio al 31/12/2000 o di dipendente a tempo indeterminato in TFR assunto dopo il 31/12/2000 o a tempo determinato con contratto in corso al 30/5/2000 o successivo È possibile, in determinate misure, versare una contribuzione aggiuntiva a carico del dipendente.
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