Calcolo TFR:
viene accantonato il 6.91% della retribuzione utile,le quote accantonate sono rivalutate in base al 75% dell'aumento dell'indice Istat dei prezzi al consumo, le quote sono ulteriormente aumentate di un valore fisso dell1.5%.
Le somme così maturate sono liquidate al lavoratore all'atto della cessazione dal servizio.
TFS - Indennità di Buonuscita (statali)
FINANZIAMENTO (CONTRIBUZIONE
[(sTIPENDIO CON INDENNITà INTEGRATIVA SPECIALE - iis - CONGLOBATA + Retribuzione Individuale Anzianità - RIA - + altre voci utili ) x 80% ] x 9.60%
Di quanto sopra grava a carico dell'iscritto il 2.50%
PRESTAZIONE EROGATA DALL'INPDAP
[(Retribuzione annua contributiva alla cessazione ) x 80%] : 12 x gli anni servizio utili
TFS - INDENNITA' DI PREMIO FINE SERVIZIO - COMUNALI OSPEDALIERI ED EELL
FINANZIAMENTO (Contribuzione)
[(Stipendio con iis conglobata + RIA + Altre voci utili) x 80%]x 6.10%
di cui il 2.50% a carico dell'iscritto
PRESTAZIONE EROGATA DALL'INPDAP:
[(retribuzione annua contributiva ultimi 12 mesi) x 80%] : 15 x anni di servizio.
Dal 1.1.2011 il TFS si calcola come TFr.
La legge (art. 12, comma 10 L. 122/2010) non modifica la natura giuridica dei TFS, permanendo l’identità di“indennità equipollenti” al Trattamento di Fine Rapporto (DPR n. 917/1986 ‐ art. 19, comma 2bis); Per i Trattamenti di Fine Servizio cambia esclusivamente il metodo di calcolo; I TFS non diventano TFR. Molti dipendenti stanno diffidando le amministrazioni a non effettuare la ritenuta contributiva del 2,5% sulla retribuzione, teorizzando che l’art. 12, c. 10 abbia modificato la natura giuridica dei Trattamenti di Fine Servizio trasformandoli in Trattamento di Fine Rapporto. L'Inpdap già con circolare 17/2010 ha precisato che la legge non modifica la natura giuridica dei TFS e permane la loro identificazione di “indennità equipollenti al TFR”. Infatti in quanto tali permangono le agevolazioni fiscali dell’abbattimento di € 309,87 per ogni anno utile e gli obblighi contributivi a carico del dipendente, in ragione dei quali si ha diritto all’abbattimento, ai fini della determinazione dell’imponibile fiscale, del 26,04%, per i dipendenti statali e del 40,98% per i dipendenti del SSN e degli Enti Locali. Tanto premesso resta legittimo ilversamento del contributo del 2,50% a carico dei dipendenti.
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