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IL TFR E L'OPZIONE

Sono in regime di TFR :

·     i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in corso o successivo al 30 maggio 2000 (data di entrata in vigore del Dpcm);

·      i dipendenti assunti a tempo indeterminato per la prima volta presso una pubblica amministrazione successivamente al 31 dicembre 2000;

·    i dipendenti assunti a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni successivamente al 31 dicembre 2000, anche se non per la prima volta, purché ci sia stata soluzione di continuità (almeno 1 giorno di intervallo) rispetto a precedenti rapporti di lavoro (a tempo indeterminato) con pubbliche amministrazioni, iscritte all'Inpdap, con riferimento ai quali il lavoratore rientrava nel regime TFS; in altri termini, se un lavoratore ha cessato il servizio prima o dopo il 31 dicembre 2000 e viene riassunto dopo un intervallo di tempo di almeno 1 giorno e in periodi successivi al 31 dicembre 2000 presso pubbliche amministrazioni rientra comunque nel regime TFR, anche se, con riferimento al precedente rapporto di lavoro, rientrava nel regime TFS.

Per questi lavoratori l'Inpdap provvede ad accantonare figurativamente ed a liquidare, alla cessazione dal servizio, il trattamento di fine rapporto. Le quote di accantonamento annuale sono determinate applicando l'aliquota del 6,91% con riferimento alle voci retributive comprensive di: stipendio tabellare; intera indennità integrativa speciale; retribuzione individuale di anzianità; tredicesima mensilità; altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo del TFS.

Sono in regime di TFS:

·         i dipendenti assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001, ovvero assunti anche dopo ma senza soluzione di continuità rispetto a precedenti servizi presso pubbliche amministrazioni che già rientravano nel regime TFS.

·         il personale assunto a tempo indeterminato anteriormente al 1° gennaio 2001, anche se solo ai fini giuridici e con decorrenza economica successiva al 31 dicembre 2000.

Il personale in regime TFS, prima individuato, transita nel regime del TFR, attraverso l'opzione di cui si parla di seguito e che deve essere necessariamente perfezionata contestualmente alla sottoscrizione della domanda di adesione al fondo pensione.

L'opzione per il TFR

La disciplina dell'opzione, dettagliata dal Dpcm del 20 dicembre 1999, avviene mediante la sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione ed è, pertanto, strettamente c connessa e non separabile rispetto all’adesione stessa. In altre parole, non è possibile optare per il TFR senza aderire al fondo e, viceversa, non è possibile aderire al fondo se non si esercita l'opzione per il TFR.

L'opzione determina la trasformazione del TFS in TFR con effetto dalla data di sottoscrizione della domanda di adesione. Per l'esatta individuazione della data di sottoscrizione, si farà riferimento alla data di apposizione della firma da parte del rappresentante dell'amministrazione.

Conseguentemente all’adesione, pertanto, l'Inpdap effettua il computo del TFS maturato fino alla data di sottoscrizione dell’opzione (che si trasforma nel primo accantonamento di TFR) e lo rivaluta, ai sensi dell’art. 2120 del codice civile, unitamente a quelle quote di TFR, maturate successivamente alla data di opzione che non sono destinate a previdenza complementare.

Le quote, invece, di TFR destinate a previdenza complementare sono accantonate con la stessa decorrenza valevole per le altre componenti della contribuzione al fondo pensione (contributi a carico di datore di lavoro e lavoratore) secondo le regole del fondo.

Per i dipendenti iscritti all’Inpdap che hanno esercitato l'opzione, è prevista un’ulteriore quota per la previdenza complementare, pari all'1,5% della base contributiva utile ai fini del TFS ( quota virtuale).

 

L’art. 12  comma  10 della legge 122 del 30 luglio 2010, dispone il calcolo dei trattamenti  di fine servizio secondo le modalità del tfr.   Dal 2011 il TFS  si calcola come se fosse  TFR e riguarda il personale del settore pubblico in servizio prima del 1.1.2001.

il nuovo sistema di calcolo delle buonuscite interessa i dipendenti pubblici in regime di trattamenti di fine servizio a partire dal 2011 ed è stato introdotto dalla legge
n. 122 del 2010 (la manovra finanziaria per il triennio 2011- 2013 varata dal governo nell’estate dello scorso anno).
 È bene chiarire un equivoco. I dipendenti pubblici non sono passati in Tfr. Non è così. Come si legge chiaramente nel testo (art.12, comma 10 della legge n.122 del 2010) e come precisato dall’Inpdap (circolare 17 dell’8 ottobre 2010) non c’è stato un passaggio dal Tfs al Tfr ma una modifica delle regole di calcolo dei trattamenti di fineservizio dei dipendenti pubblici. La legge parla chiaro: “… il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile …”. Non è cambiata, pertanto, la natura di queste prestazioni che restano Tfs, ma la loro misura che è data dalla somma di due quote. la prima quota si calcola in base all’anzianità maturata fino al 31 dicembre 2010 ed è pari a un quindicesimo dell’80% della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi di servizio comprensiva della tredicesima mensilità, per quanti sono gli anni utili (legge 152 del 2 aprile 1968). Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi, La  seconda quota si determina applicando l’aliquota di computo della percentuale di accantonamento (6.91%) della base utile con la rivalutazione annua  del montante (1,5%) fisso più lo 0,75% dell’incremento del costo della vita) tipiche del Tfr.

Il non cambiamento della natura giuridica della prestazione ha delle conseguenze rilevanti.

Il contributo.
 La contribuzione all’Inpdap per il finanziamento delle gestioni del Tfs (ex Inadel per l’indennità
premio di servizio ed ex Enpas per l’indennità di buonuscita) resta inalterata sia nella misura sia nella ripartizione delle quote a carico del lavoratore e del datore di lavoro.
Base retributiva. La retribuzione presa a base di calcolo della seconda quota è la stessa della prima quota. Pertanto le voci utili della base di calcolo sono quelle tassativamente
elencate dalle norme sul Tfs e non quelle utili per il Tfr e sono considerate in misura pari all’80%.
In altri termini la retribuzione utile per il calcolo della prestazione è pari alla base di calcolo del contributo.
Tassazione. Tutta la prestazione, composta dalla prima e dalla seconda quota, è tassata come un trattamento di fine servizio.
Riscatti e incrementi. Continuano a trovare applicazione le regole in materia di riscatti e di incrementi di anzianità utile non solo sulla prima ma anche sulla seconda quota.
In particolare, i periodi relativi a riscatti o ad incrementi convenzionali che si collocano prima del 1° gennaio 2011 producono sulla prima quota effetti identici a quelli prodotti sui Tfs in base alla previgente normativa, mentre i periodi che si collocano successivamente al 31 dicembre 2010 producono effetti adattati alle caratteristiche del computo del Tfr (i mesi riscattati si trasformano in altrettante quote di Tfs che, dalla data della domanda, si rivalutano unitamente agli accantonamenti del 6,91 per cento).
Fondo complementare.

Anche per i lavoratori in regime di Tfs con anzianità utili successive al 31 dicembre 2010 continua a trovare applicazione la normativa che disciplina il passaggio dal Tfs al Tfr (la cosiddetta opzione) in caso di iscrizione ad un fondo di previdenza complementare. Questi lavoratori, pertanto, aderendo ad un fondo di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, esercitano contestualmente l’opzione della trasformazione del Tfs in Tfr. Solo con l’adesione ad un fondo di previdenza complementare, pertanto, il Tfs si trasforma in Tfr ed il Tfs maturato alla data di adesione costituisce il primo accantonamento di Tfr.
Opzione entro il 2015. Il 1° dicembre 2010 è stata stipulato un  accordo tra l’Aran, l’agenzia di rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, ed i sindacati dei lavoratori del pubblico impiego  che proroga al 31 dicembre 2015 del termine per  esercitare l’opzione della trasformazione del Tfs in Tfr aderendo  ad un fondo di previdenza complementare
di dipendenti pubblici.

 
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