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Circolazione e portabilità nell’ambito delle forme pensionistiche complementari
Le regole vigenti con il d.lgs. 124/93
• Deducibilità fiscale collegata all’adesione ai Fondi contrattuali
• Destinazione tfr e contributo datoriale al solo Fondo contrattuale
Periodo permanenza minimo ante trasferimento: 3 anni; 5 anni nei primi 5 anni di vita del Fondo
Cosa prevede il d. lgs.252/05
• Adesione libera per qualsiasi forma pensionistica complementare
• Destinazione del proprio tfr a tutte le forme pensionistiche complementari
• Destinazione del contributo datoriale a tutte le forme, se reso disponibile dalla contrattazione
• Periodo permanenza minimo ante trasferimento: anni 2 

Riscatto
Le regole vigenti con il d.lgs. 124/93
• In mancanza del diritto a prestazione può essere chiesto il riscatto di tutto il maturato (liquidazione entro 6 mesi)
• In caso di decesso, la posizione stessa viene riscattata dal coniuge, dai figli, dai genitori a carico. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni la posizione rimane al Fondo contrattuale
• In caso di decesso, la posizione agli eredi per gli iscritti a forme pensionistiche individuali
Cosa prevede il d.lgs. 252/05
• Riscatto totale in presenza di invalidità con riduzione capacità lavorativa ad 1/3, ovvero a seguito cessazione seguita da inoccupazione superiore a 48 mesi (se non c’è diritto a pensione anticipata)
• Riscatto parziale nella misura del 50% in presenza di cessazione seguita da inoccupazione superiore a 12 mesi, ovvero in presenza di mobilità o cassa integrazione
• Possibili forme di riscatto totale connesse alla perdita dei requisiti di partecipazione, se e come previsti dagli statuti, con tassazione meno favorevole
• In caso di riscatto a seguito decesso non vi è differenza tra le diverse tipologie di Fondi. In assenza di eredi e di diverse disposizioni la posizione rimane acquisita al Fondo se negoziale, ovvero viene devoluta a finalità sociali se si tratta di forme pensionistiche individuali.

Anticipazioni
    Le regole vigenti con il d.lgs. 124/93
• Prevista anticipazione di tutto il maturato, con 8 anni di iscrizione, per spese sanitarie, acquisto e ristrutturazione prima casa per lavoratori o figli
• Possibilità di anticipazioni per congedi formazione e parentali
 Prevista possibilità reintegrazione
Cosa prevede il  d. lgs. 252/05
• Spese sanitarie: erogabile  max 75% ed in qualsiasi momento
• Prima casa per  lavoratori o loro  figli o ristrutturazione: erogabile max 75% e  dopo 8 anni di iscrizione
• Altre esigenze: erogabile max 30% e dopo 8 anni di iscrizione
 Prevista possibilità reintegrazione.

 

 
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