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I riscatti delle posizioni individuali 

 

L’aderente ad una forma di previdenza complementare che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione, in alternativa al trasferimento della posizione ad un’altra forma pensionistica, può:

• chiedere, se si verificano determinate  condizioni, il riscatto della posizione, vale a dire la restituzione della posizione individuale accumulata;

• mantenere la posizione individuale accantonata presso il fondo, anche in assenza di contribuzione.

Il riscatto può essere parziale o totale e può essere chiesto nei seguenti casi e misure:

 • riscatto parziale (fino al 50% della posizione maturata) nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia compreso tra 12 e 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

• riscatto totale nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia superiore a 48 mesi o nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

Nell’ipotesi di decesso dell’aderente in costanza di attività lavorativa (cioè, prima del pensionamento), l’intera posizione maturata è versata agli eredi o alle altre persone indicate dall’iscritto. In mancanza di tali soggetti, la posizione viene assorbita dal fondo o, se si tratta di forme pensionistiche individuali, deve essere devoluta a finalità sociali secondo modalità stabilite con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

 

Riscatto individuale in caso di cessione di un ramo d’azienda

Quando avviene la cessione di un ramo d’azienda  che ha i suoi dipendenti iscritti ad un Fondo pensione, ci può essere la  sottoscrizione di un accordo collettivo che stabilisce la  continuità di iscrizione al fondo  pensione  originario, sempre che questi vogliono consentire  al mantenimento dell’iscrizione anche se il  nuovo datore di lavoro non è compreso nella categoria generale del Fondo Pensione. In questo caso  la Covip è del parere che la posizione individuale non può essere riscattata perché non ritiene realizzata una “perdita dei requisiti di partecipazione” e non possono attivarsi quelle clausole statutarie che, a fronte di detta perdita, consentono, tra l’altro, il trasferimento e il riscatto. Per stabilire che c'è stata la perdita dei requisiti di partecipazione vanno esaminati non soltanto i profili formali (coincidenza o meno del fondo originario con quello di riferimento della nuova azienda per tutti i suoi lavoratori) ma specialmente quelli  di carattere sostanziale (mantenimento o meno delle condizioni di partecipazione dell’iscritto, anche e soprattutto sotto il profilo dei flussi contributivi, al fondo di originario).

Da un punto di vista sostanziale poi, non cambia nulla per i soggetti iscritti che possono proseguire senza soluzione di continuità la propria partecipazione al Fondo di appartenenza.

 

Aspetti fiscali

Per riscatti per morte la ritenuta è pari al 15% con riduzione di 0,30 punti per ogni anno successivo al 15°di partecipazione alla forma complementare; per riscatti per cause diverse l’aliquota è del 23%.

Per i pubblici dipendenti se il riscatto non è dipendente dalla volontà del lavoratore e del datore è utilizzato il criterio della tassazione separata. Diversamente si applica la tassazione ordinaria,  ma al netto di quanto già tassato

Con gli Orientamenti del marzo 2012, la Commissione di Vigilanza, in riferimento all’ipotesi di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione, ha ammesso che i fondi pensione possano prevedere l’opzione per il riscatto parziale della posizione individuale, mediante specifica disposizione da inserire nello Statuto o Regolamento. Ciò può realizzarsi con una norma volta a consentire la facoltà di riscattare fino all’intera posizione oppure con l’individuazione di una o più percentuali, da contenere in un numero limitato di opzioni, volte a determinare la quota di posizione individuale riscattabile parzialmente.

Il riscatto per invalidità permanente spetta ogni qualvolta si verifica  una situazione di minorazione fisica o mentale tale da ridurre la capacità di lavoro a meno di un terzo, a prescindere dal fatto che il soggetto cessi o meno dallo svolgimento dell’attività lavorativa. Poiché il riscatto comporta l’uscita dal sistema di previdenza complementare, in caso di successiva adesione, il rapporto partecipativo comincia nuovamente a decorrere dalla data di ultima iscrizione, con particolare effetto sulle prerogative legate all’anzianità di iscrizione. Se il riscatto della posizione è chiesto  per la cassa integrazione guadagni, la Covip ha affermato  che, in linea con la previsione in materia di riscatto per inoccupazione, il periodo di 12 mesi di cassa integrazione a zero ore deve essere continuativo, non reputandosi ammissibile il cumulo di più periodi di cassa integrazione inferiori a un anno. La Commissione di Vigilanza  ha, poi, rilevato che per il riscatto dovuto a mobilità, la relativa norma non prevede alcuna durata, fissando il termine (da 12 a 48 mesi) solo per il caso di inoccupazione. Ha quindi precisato che la sottoposizione alla procedura di mobilità fa sorgere il diritto di chiedere il riscatto della posizione individuale, nella misura del 50 per cento, a prescindere dalla durata della stessa. In ultimo, considerato che la mobilità presuppone il licenziamento del lavoratore, ha  precisato altresì che il lavoratore licenziato e posto in mobilità può legittimamente chiedere sia il riscatto parziale fiscalmente agevolato, sia il riscatto totale.

In ultimo si rammenta che il riscatto totale della posizione non può essere fatto nel quinquennio precedente la maturazione della pensione  complementari.

I soggetti vicini al pensionamento e in possesso dei requisiti per esercitare il riscatto integrale della posizione, il legislatore ha scelto di privilegiare  la corresponsione della prestazione pensionistica, la cui erogazione in capitale soggiace a precisi limiti quantitativi, cioè fino al 50% della posizione, mentre con il riscatto prenderebbe tutto. Quindi la maturazione del diritto alla pensione complementare   esclude la facoltà di riscatto.


 

 

 

I Trasferimenti delle posizioni individuali

 

L’Aderente ad una Forma pensionistica complementare ha diritto a trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra Forma pensionistica complementare cui abbia già aderito (articolo 14 d.lgs 252/05) decorso il periodo minimo di permanenza presso il Fondo Cedente ( la legge prevede dopo 2 anni).

Il Fondo cedente è la forma di prevenza complementare che si vuole o si deve lasciare, il Fondo Cessonario è quello dove si vuole o si deve andare.
Oltre ai due anni il trasferimento è possibile:
_ in qualsiasi momento, anche prima del periodo minimo di permanenza, qualora perda i requisiti di partecipazione al Fondo Cedente – avente natura di Fondo pensione negoziale o di Fondo pensione aperto per le ipotesi di adesione su base collettiva – e intenda trasferire la posizione ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
_ in qualsiasi momento, anche prima del periodo minimo di permanenza, qualora intenda trasferire la posizione dal Fondo Cedente – avente natura di Fondo pensione aperto o Piano pensionistico Individuale – ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
_ in qualsiasi momento, anche prima del periodo minimo di permanenza, qualora abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica ed intenda avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate dal Fondo Cessionario;
_ in qualsiasi momento, anche prima del periodo minimo di permanenza, qualora il Fondo cedente – avente natura di Fondo pensione aperto o Piano pensionistico Individuale – ponga in essere modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche ovvero le modifiche interessino in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, secondo quanto riportato nel Regolamento del Fondo Cedente;
_ in conseguenza dello scioglimento del Fondo Cedente;
_ alle condizioni stabilite dalla regolamentazione di settore, nell’ipotesi in cui abbiano aderito a polizze previdenziali stipulate entro il 31 dicembre 2006 e non adeguate alla nuova normativa.


Il diritto alla libera portabilità della posizione individuale non può essere in alcun modo limitato dalle Forme pensionistiche complementari; è fatta salva l’applicazione da parte del Fondo Cedente di spese, in cifra fissa, a carico dell’aderente, correlate alla copertura dei relativi oneri amministrativi, secondo quanto riportato nello Statuto/Regolamento e nella Nota informativa del Fondo Cedente.
L’Aderente invia la richiesta di trasferimento al Fondo Cedente, ferma restando la possibilità per il Fondo Cessionario di farsi carico dell’inoltro della richiesta di trasferimento ad esso consegnata da parte dell’Aderente. Il trasferimento deve essere eseguito con tempestività e comunque entro 6 mesi dalla ricezione da parte del Fondo Cedente, anche per il tramite del Fondo Cessionario, della richiesta di trasferimento completa. I termini per l’esecuzione del trasferimento sono sospesi in costanza di richieste di altre prestazioni al Fondo Cedente. Entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta di trasferimento, il Fondo Cedente verifica la completezza dei dati forniti, nonché la sussistenza dei requisiti per l’esercizio del diritto.
Nell’ipotesi di incompletezza od insufficienza delle informazioni ricevute, il Fondo Cedente richiede entro lo stesso termine le integrazioni necessarie. Il termine è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione dell’integrazione documentale.
 Il Fondo Cedente, verificata la sussistenza dei requisiti per il trasferimento, comunica contestualmente al Fondo Cessionario la disponibilità a procedere al trasferimento della posizione individuale maturata dall’interessato, segnalando i dati identificativi dell’Aderente, i propri dati identificativi, la tipologia, il proprio numero di iscrizione all’Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP e le modalità di gestione delle risorse da esso adottate.
Il Fondo Cedente ricevuta la comunicazione della disponibilità a ricevere il Trasferimento da parte del Fondo Cessionario, dispone nel più breve tempo possibile e nel rispetto delle procedure e dei termini definiti dal Fondo stesso il disinvestimento della posizione individuale ed effettua  il Trasferimento.
In presenza di contratti di finanziamento contro cessione di quote di stipendio e del TFR notificati al Fondo Cedente, quest’ultimo comunica all’ente finanziatore il trasferimento e il nome del Fondo Cessionario. La presenza di cessione del quinto dello stipendio e del TFR notificati al Fondo Cedente non viene comunicata al Fondo Cessionario.
Entro 45 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della disponibilità a procedere al trasferimento il Fondo Cessionario comunica al Fondo Cedente la disponibilità a ricevere il trasferimento.
Qualora il Fondo Cessionario ritenga di non poter accogliere la richiesta di trasferimento deve darne comunicazione al richiedente illustrando le ragioni ostative.
Ricevuto il bonifico e le informazioni minime, il Fondo Cessionario accredita le somme trasferite sulla posizione individuale dell’Aderente nel più breve tempo possibile.
Qualora il Fondo Cessionario ed il Fondo Cedente debbano procedere allo scambio di integrazioni e/o modifiche della documentazione precedentemente trasmessa, essi rispondono alle richieste pervenute dall’altro fondo nel più breve tempo possibile, di norma non oltre 15 giorni dalla richiesta stessa.
Le Forme pensionistiche complementari, su richiesta, comunicano tempestivamente all’Aderente e, ove possibile, al datore di lavoro coinvolto nel finanziamento, anche con strumenti elettronici, la sussistenza dei requisiti per chiedere il trasferimento.
dando tempestiva comunicazione:
a) il Fondo Cedente all’Aderente circa l’avvenuto Trasferimento;
b) il Fondo Cedente o il Fondo Cessionario, a seconda dei casi, all’Aderente circa l’impossibilità di dar corso al trasferimento, fornendone adeguata motivazione.

Riscatto della Posizione Individuale

Dal 1° gennaio 2007 l’aderente che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, in alternativa al trasferimento della posizione ad un’altra forma pensionistica complementare, può:

  • chiedere, sotto determinate condizioni, il riscatto della posizione, vale a dire la restituzione della posizione individuale accumulata;
  • mantenere la posizione individuale accantonata presso il fondo, anche in assenza di contribuzione

Il riscatto può essere parziale o totale e può essere chiesto nei seguenti casi e misure:

  • riscatto parziale (fino al 50% della posizione maturata) nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia compreso tra 12 e 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.
  • riscatto totale nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia superiore a 48 mesi o nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

In caso di perdita dei requisiti di partecipazione, le forme pensionistiche complementari possono inoltre prevedere la possibilità di riscattare la posizione maturata in linea con le causali di perdita dei requisiti di partecipazione sin qui ammesse negli statuti e regolamenti, anche sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva.

Nell’ipotesi di decesso dell’aderente in costanza di attività lavorativa (cioè, prima del pensionamento), l’intera posizione maturata è versata agli eredi o alle altre persone indicate dall’iscritto. In mancanza di tali soggetti, la posizione viene assorbita dal fondo o, se si tratta di forme pensionistiche individuali, è devoluta a finalità sociali secondo modalità stabilite con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Riscatto individuale in caso di cessione di un ramo d’azienda
Quando la cessione di un ramo d’azienda  è l’avvenuta con la  sottoscrizione di un accordo collettivo che stabilisce la  continuità nella partecipazione degli iscritti ai fondi pensione di originaria appartenenza, a cui si accompagna la disponibilità dei fondi pensione a consentire  il mantenimento dell’iscrizione anche se il datore di lavoro non compreso nella categoria generale del Fondo Pensione,  la Covip è del parere che la posizione individuale non può essere riscattata perché non ritiene realizzata una “perdita dei requisiti di partecipazione” e non possono attivarsi quelle clausole statutarie che, a fronte di detta perdita, consentono, tra l’altro, il trasferimento e il riscatto.
Per la qualificazione delle situazioni di perdita dei requisiti di partecipazione vanno, infatti, esaminati non soltanto i profili formali (coincidenza o meno del fondo originario con quello di riferimento della nuova azienda per tutti i suoi lavoratori) ma anche i profili di carattere sostanziale (mantenimento o meno delle condizioni di partecipazione dell’iscritto, anche e soprattutto sotto il profilo dei flussi contributivi, al fondo di originaria appartenenza).
Da un punto di vista sostanziale si rileva come, nel caso di specie, nulla sia cambiato per i soggetti iscritti ad una forma pensionistica collettiva, i quali possono proseguire senza soluzione di continuità la propria partecipazione attiva al Fondo di appartenenza, prevedendo il riscatto come rimedio eccezionale a fronte di situazioni particolari e circoscritte.

 

 
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