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QUADRO NORMATIVO
La normativa di riferimento della previdenza complementare nel Pubblico Impiego rimane il Decreto legislativo 124/93.

La legge n. 335/1995, di riforma delle pensioni, ha esteso ai dipendenti pubblici il trattamento di fine rapporto. Le norme di estensione non avevano efficacia diretta ed immediata ma prevedevano  successive disposizioni attuative di natura sia contrattuale sia regolamentare. In base a tali norme i dipendenti pubblici assunti a partire dal 1° gennaio 1996 sarebbero entrati nel regime del trattamento di fine rapporto. Per gli altri dipendenti pubblici assunti prima del 1° gennaio 1996, il passaggio dai trattamenti di fine servizio (TFS) vigenti sarebbe avvenuto secondo le modalità definite dalla contrattazione collettiva e recepite da un apposito decreto del presidente del consiglio dei ministri per l’attuazione del passaggio. 

La previsione normativa sull'estensione del TFR  rimase, tuttavia, inapplicata. 

La legge 23 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire l'adesione ai fondi pensione, ha previsto per i lavoratori già in servizio, la possibilità di optare per il TFR in luogo del trattamento di fine servizio e di poter beneficiare, contestualmente, di un'aliquota contributiva aggiuntiva dell'1,5%, calcolata sulla base utile per i trattamenti di fine servizio, da destinare al finanziamento della previdenza complementare.

Con la legge 23 dicembre 1998, n. 448 si è poi provveduto a stanziare 200 miliardi di lire annui per la copertura degli accantonamenti annuali di TFR da destinare ai Fondi pensione.

Solo dal 1999, però hanno cominciato a trovare attuazione le disposizioni che consentono anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni l’accesso alla previdenza complementare.

L’accordo quadro tra Aran e sindacati del 27 luglio 1999 e il DPCM del 20 dicembre 1999 (successivamente modificato dal DPCM del 2 marzo 2001), di recepimento dell’accordo, hanno reso operativa l’estensione del TFR nel pubblico impiego ed hanno fissato le regole generali per la costituzione di Fondi pensione nei vari comparti.

Con la legge n. 388/2000 – la finanziaria per il 2001 – è stato differito al 1° gennaio 2001 il termine a partire dal quale la disciplina del TFR trova applicazione per i nuovi assunti a tempo indeterminato, ovvero per il personale già in servizio alla stessa data che, aderendo ad un Fondo pensione, opti per il TFR in luogo del TFS. La legge n. 388/2000 ha, stanziato, inoltre, ulteriori 100 miliardi, a decorrere dal 2001, a copertura degli oneri legati alla contribuzione ai Fondi pensione a carico delle amministrazioni dello Stato, quali enti datori di lavoro. 

Queste novità sono state recepite nel  Dpcm  2 marzo 2001 che ha modificato, in alcune parti, il Dpcm 20 dicembre 1999, precisando le funzioni dell'Inpdap nell'ambito del ruolo già assegnato dalle norme di legge e, infine, indicando i criteri di riparto delle risorse stanziate annualmente per la previdenza complementare dei dipendenti pubblici.

Quanto finora descritto riguarda i dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001( personale cosiddetto contrattualizzato).

Il personale pubblico il cui rapporto di lavoro continua ad essere disciplinato da norme di legge (magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, docenti e ricercatori universitari, personale appartenente alle carriere prefettizie e diplomatiche, personale delle Camere del Parlamento e della Segreteria della Presidenza della Repubblica) non è interessato dalla disciplina introdotta dall'accordo quadro e dal Dpcm. Per questi dipendenti, pertanto, continua a trovare applicazione la disciplina dei TFS e, secondo quanto previsto dal Dlgs 124/1993, l'istituzione di forme pensionistiche complementari può avvenire in virtù di norme modificative dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.

Anche per il personale dei comparti difesa e sicurezza (appartenenti alle forze armate ed alle forze di polizia civile e militare) non trovano applicazione né l'accordo quadro ARAN sindacati né il Dpcm 20 dicembre 1999 e successive modifiche. Tuttavia la legge 448/1998 ha  previsto che in base alle procedure di negoziazione e di concertazione previste dal Dlgs 12 maggio 1995, n. 195, si potrà definire la disciplina del  TFR  e l'istituzione di forme pensionistiche complementari.

 Il termine per l'opzione per il passaggio dal trattamento di fine è stato spostato a 31 dicembre 2015.


 

 

DPCM – Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensioni dei dipendenti pubblici  

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 1999 

Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione deipubblici dipendenti.

Art. 1. 

Trattamento di fine rapporto 

1. L'esercizio dell'opzione di cui all'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 avviene mediante sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione e comporta l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Il computo dell'indennita' di fine servizio maturata fino a tale data sara' effettuato secondo le regole della previgente normativa. La rivalutazione e la liquidazione della quota cosi' calcolata, unitamente alle quote di trattamento di fine rapporto maturate a far tempo dalla data dell'opzione saranno effettuate secondo le norme previste dall'art. 1 della citata legge n. 297 del 1982. All'indennita' di fine servizio maturata fino alla data dell'opzione per il trattamento di fine rapporto e alla sua rivalutazione dovranno applicarsi gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla previgente normativa fiscale in materia di indennita' di fine servizio.

2. A decorrere dalla data dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 ai dipendenti che transiteranno dal pregresso regime di trattamento di fine servizio, comunque denominato, al regime di trattamento di fine rapporto non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva previsto dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.  

3. Per assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 2, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto, ad ogni fine contrattuale nonche' per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi nazionali. 

4. Per garantire la parita' di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro, prevista dall'art. 49, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, ai dipendenti assunti dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina prevista daicommi 2 e 3. 

5. Per gli enti il cui personale non e' iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio e per i quali conseguentemente non opera la trattenuta del 2,5% della base retributiva prevista dall'art. 11 della legge n. 152 del 1968 e dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, non si applica quanto previsto dai commi 2 e 3. 

6. Il trattamento di fine rapporto sara' accantonato figurativamente e verra' liquidato dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) alla cessazione dal servizio del lavoratore secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Per i dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non e' prevista l'iscrizione all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio il predetto adempimento e' effettuato dall'ente datore di lavoro. Le quote di accantonamento annuale saranno determinate applicando l'aliquota del 6,91 per cento in vigore per i dipendenti privati, ai sensi dell'art. 3, comma 16, della legge n. 297 del 29 maggio 1982 e sulla base di quanto previsto dall'art. 4 dell'accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999. Nell'accantonamento annuale non saranno computate le quote di trattamento di fine rapporto destinate ai fondi pensione. 

7. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la gestione del fondo per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, delle aziende di Stato, della scuola, delle universita', della sanita' e degli enti locali e' affidata all'INPDAP. Il contributo previdenziale a favore dell'INPDAP da parte delle amministrazioni pubbliche resta fissato per il personale dello Stato nella misura del 9,60 per cento della attuale base contributiva di riferimento prevista dall'art. 18 della legge 20 marzo 1980, n. 75, e nella misura del 6,10 per cento della attuale base contributiva di riferimento prevista dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale degli enti locali. 

8. Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non e' prevista l'iscrizione all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio resta a totale carico degli enti medesimi, ai quali e' affidata la gestione di tali trattamenti. 

9. Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto, per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato presso le amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni nonche' presso enti sottoposti alla disciplina della legge 20 marzo 1975, sara' erogato il trattamento di fine rapporto ai sensi della legge n. 297 del 29 maggio 1982, con le modalita' definite dall'accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A far tempo dalla stessa data non si applica l'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonche' ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto dal presente comma. Resta ferma la possibilita' per i dipendenti interessati di riscattare, secondo le modalita' previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolto precedentemente alla predetta data.  

  Art. 2.

Fondi pensione 

1. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento di fine rapporto che i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono destinare ai fondi pensione, non può superare il due per cento della retribuzione base di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Successivamente la predetta quota è definita dalle parti istitutive con apposito accordo. La quota del trattamento di fine rapporto destinata in fase di prima attuazione e quella successivamente definita sono trattate come quote figurative e rivalutate secondo il meccanismo di rendimento di cui al comma 5 dell’articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999.  

2. Nei confronti del personale assunto successivamente alla data del 31 dicembre 2000 si applicano le regole concessive e di computo di cui alla legge n.297 del 29 maggio 1982 in materia di trattamento di fine rapporto. Nei confronti di detto personale che, in sede di contrattazione collettiva, scegliera' di iscriversi al fondo pensione sara' previstala integrale destinazione al fondo stesso degli accantonamenti al trattamento di fine rapporto. 

3. L’INPDAP opera il riparto tra i vari fondi delle risorse complessivamente a disposizione tenendo conto di criteri proporzionali. Atale scopo sono presi a riferimento rispettivamenteil trattamento retributivo medio dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, (convenzionalmente calcolato in base all’intero stipendio tabellare, all’intera indennità speciale, alla retribuzione individuale di anzianità e alla tredicesima mensilità) e la consistenza del personale in servizio, alla data del 31.12.2000.  

3–bis. In relazione ai tassi di crescita degli assicurati le parti istitutive si incontreranno per verificare la congruità delle disponibilità finanziarie e le conseguenti modifiche e assumere le conseguenti determinazioni atte ad assicurare l’equilibrio finanziario.  

3–ter. Allo scopo di fronteggiare i costi di costituzione e avvio dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l’INPDAP utilizza, con gli stessi criteri di riparto di cui al comma 1, le somme assegnate per l’anno 2000 in base al decreto – legge 24 novembre 2000, n. 346.  

3–quater. L’erogazione ai fondi gestori di previdenza complementare delle risorse a ciascuno di essi assegnata in base ai criteri di riparto di cui ai commi 3 e 3-ter del presente decreto è versata dall’INPDAP nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate al singolo fondo. In sede di prima attuazione, le spese per le procedure di costituzione dei fondi gestori di previdenza complementare nonché gli oneri della gestione amministrativa dei primi dodici mesi di esercizio dei fondi stessi sono coperti dall'INP’AP, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3-ter.  

3-quinquies. Le complessive risorse trasferite all’INPDAP sono successivamente versate ai singoli fondi gestori nel pieno rispetto delle precedenti disposizioni e degli accordi istitutivi dei fondi stessi.  

3-sexies. Allo scopo di incentivare l’avvio dei predetti fondi, le risorse disponibili a carico del bilancio dello Stato sono utilizzabili, con i medesimi criteri di riparto sopra definiti, per erogare una quota aggiuntiva del contributo del datore di lavoro calcolato sulla base di quanto previsto dal comma 3. Nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva, per coloro che saranno associati nel corso del primo anno di operatività di ciascuno dei fondi di previdenza complementare, tale quota aggiuntiva sarà erogata per soli dodici mesi e stabilita fino alla misura del contributo del datore di lavoro. Per coloro che saranno associati nel corso del secondo anno di operatività di ciascuno dei fondi di previdenza complementare sarà invece attribuita sempre per una durata di soli dodici mesi, sempre nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva, una quota che non potrà superare il cinquanta per cento del medesimo contributo. Tali quote aggiuntive del contributo del datore di lavoro, calcolato sulla base di quanto previsto dal comma 3, sono attribuite una tantum e pertanto non potranno avere carattere di periodicità. 

4. A favore del personale di cui al comma 2 dell'art. 1 viene destinata, come previsto dall'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997, una quota pari all'1,5 per cento della base contributiva di riferimento ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio comunque denominati. Detta quota, avente natura di elemento figurativo, e' considerata neutra rispetto ai conferimenti dei lavoratori e a quelli di pertinenza delle amministrazioni. I dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non e' prevista l'iscrizione all'INPDAP non sono destinatari della quota dell'1,5 per cento. 

5. Alla cessazione del rapporto di lavoro l'INPDAP conferira' al fondo pensione di riferimento il montante maturato, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote di trattamento di fine rapporto nonche' di quelli relativi all'aliquota dell'1,5 per cento di cui al comma 4, applicando a entrambi gli accantonamenti un tasso di rendimento che, in via transitoria, per il periodo di consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, corrispondera' alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato da individuarsi tra quelli con maggiore consistenza di aderenti, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo quadro. Successivamente, previa verifica con le parti sociali sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione, si applichera' il rendimento netto dei medesimi fondi dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 

6. Alla cessazione del rapporto di lavoro gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e sperimentazione e gli enti per il cui personale non e' prevista l'iscrizione all'INPDAP conferiranno alfondo pensione di riferimento il montante maturato dal dipendente,costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote di trattamento di fine rapporto, applicando il tasso di rendimento previsto dal comma 5. 

7. La prima verifica con le parti sociali firmatarie dell'accordo quadro sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione di cui all'ultimo periodo del comma 5 e sui contenuti dell'accordo medesimo avverra' entro il 31 dicembre 2001. 

Roma, 20 dicembre 1999   

 

 

 

 

 
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