HOME :: CHI SIAMO :: PENSIONE COMPLEMENTARE :: PENSIONE OBBLIGATORIA :: FONDI PENSIONE :: NORMATIVA :: INVESTIMENTI
 
Pensione
vecchiaia
anzianit
inabilit
invalidit
privilegiata
trattamento minimo
la pensione supplementare
contributi volontari
Sistemi di calcolo
Riscatti
Ricongiunzione
Cumulo
Totalizzazione
Pensione ai superstiti
Contributi
Prosecuzione volontaria
Tabelle
Riforma pensioni 2008
Home
 

La Pensione di inabilità

Iscritti all’Inps

A CHI SPETTA
Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:

• dipendenti;
• autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
•i scritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

REQUISITI
 • assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
• almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
E', inoltre, richiesta:

• la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
• la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori;
• la cancellazione dagli albi professionali;
• la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

LA DOMANDA

 La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:


•Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it
•telefono – contattando il contact center integrato, al numero verde 803164
•patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi

 

QUANDO SPETTA
La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti.

La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione.

 

QUANTO SPETTA

L’importo viene determinato con il sistema di calcolo:

•retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995;
•misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) se il lavoratore alla data del 31.12.1995 non può far valere 18 anni di contributi;
•contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995.
L’anzianità contributiva maturata viene incrementata (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento dell’età pensionabile di:

•55 anni di età, per le donne, e 60 anni di età, per gli uomini, per le pensioni concesse a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti nel sistema retributivo o misto;
•60 anni di età, per le donne, e 65 anni di età, per gli uomini, per le pensioni concesse a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori automi, nel sistema retributivo o misto;
•60 anni di età, sia per le donne sia per gli uomini, per le pensioni determinate con il sistema di calcolo contributivo.

Iscritti all'ex Inpdap
La facoltà di richiedere la pensione di inabilità è garantita solo all’interessato, mentre non hanno questa possibilità i suoi superstiti. La pensione di inabilità può però diventare un trattamento indiretto o reversibile se la richiesta è stata presentata dall’iscritto o dal pensionato prima del suo decesso. In questo caso gli organi competenti accertano in maniera postuma lo stato di inabilità del defunto prima di conferire il trattamento di reversibilità ai superstiti.
Se l’interessato è in attività di servizio, l’ente o l’amministrazione di appartenenza accerta che ci siano i requisiti contributivi minimi e poi invia l’istruttoria all’Inps Gestione ex Inpdap.
È importante ricordare che la domanda per la pensione di inabilità dà luogo ad accertamenti sanitari per verificare il requisito di “inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa”. La commissione medica incaricata della verifica potrebbe accertare la mancanza di questo requisito, facendo quindi decadere la domanda di pensione di inabilità, ma riscontrare allo stesso tempo una inabilità assoluta o permanente a svolgere le proprie mansioni lavorative: in questo caso il dipendente potrebbe essere messo a riposo senza aver raggiunto i requisiti minimi contributivi per ottenere alcun tipo di prestazione previdenziale.
Per i dipendenti pubblici, in funzione dell’ente o amministrazione di appartenenza l’accertamento dello status di inabilità viene affidato a vari organismi sanitari:
• alla Commissione medico-ospedaliera (Cmo);
• a una commissione medica dell’Asl;
• a una commissione medica di verifica.
La prestazione, a meno di un’eventuale revisione, è vitalizia.


 

 
AREA NEWS:
nel 2015 il patrimonio dei fondi pensione scende leggermente (35.400 mld $ -0,9%) ...
Secondo lo studio Wills Towers Watson, tra il 2005 e il 2015, i fondi pensione a contribuzione defin...
l’anno apre con rendimenti negativi...
La perdita media di gennaio 2016 dei 106 comparti dei fondi pensione negoziali censiti nel DB di I...
nominato il presidente della covip ...
Dopo una lunga ricerca, il Consiglio dei Ministri del 26 febbario 2016 ha finalmente nominato il nuo...
...
...
sottoscritta l'ipotesi di ccnq per la proroga del termine per l'opzione al tfr...
Il 15 gennaio 2016 l'ARAN e le Confederazioni Sindacali hanno sottoscritto l'Ipotesi di contratto co...

powered by fm