PENSIONE DI ANZIANITA’/ PENSIONE ANTICIPATA È una prestazione economica, a domanda, erogata ai lavoratori:dipendenti; autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri); iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria. È richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione. L'eventuale ripresa dell'attività lavorativa dipendente da parte del lavoratore che consegue la pensione di anzianità non può in alcun caso coincidere con la data di decorrenza del trattamento pensionistico.
REQUISITI
Periodo dal 1.1.2008 al 30.6.2009.
La pensione di anzianità può essere concessa con almeno 35 anni di contributi solo se il lavoratore ha maturato anche il requisito anagrafico di: 58 anni di età, se il diritto alla pensione viene perfezionato con la sola contribuzione versata nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti ovvero con contribuzione versata in uno o più dei Fondi sostitutivi o integrativi; 59 anni di età, se il diritto alla pensione viene perfezionato con la contribuzione versata anche in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi: in tale fattispecie la pensione viene liquidata in una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Periodo dal 1.7.2009
È stato introdotto il cosiddetto "sistema delle quote" in base al quale il diritto alla pensione si perfeziona al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l'età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di anzianità contributiva.
I lavoratori dipendenti e iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi che richiedono la pensione devono essere in possesso di un requisito anagrafico pari ad almeno: 59 anni di età e raggiungere quota 95, nel periodo dall’ 1.7.2009 al 31.12.2010; 60 anni di età e raggiungere quota 96, nel periodo dall’ 1.1.2011 al 31.12.2012; 61 anni di età e raggiungere quota 97, a partire dall’ 1.1.2013. I lavoratori autonomi che richiedono la pensione devono essere in possesso di un requisito anagrafico pari ad almeno: 60 anni di età e raggiungere quota 96, nel periodo dall’ 1.7.2009 al 31.12.2010; 61 anni di età e raggiungere quota 97, nel periodo dall’ 1.1.2011 al 31.12.2012; 62 anni di età e raggiungere quota 98, a partire dall’ 1.1.2013. Il requisito minimo contributivo per il raggiungimento della quota deve essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia.
Si può andare in pensione a prescindere dall'età se si possiede un’anzianità contributiva di almeno 40 anni. In tale ipotesi - se il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione effettiva è stato raggiunto – si utilizza anche la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia.
LA DOMANDA
Può essere inoltrata alle sedi degli enti previdenziali cui si è iscritti, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Deve essere redatta su apposito modulo a disposizione presso le sedi Inps o gli enti di patronato.
QUANDO SPETTA
Tutti i lavoratori che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di anzianità possono ottenere la liquidazione della pensione nel rispetto delle cosiddette “finestre di accesso”.
Le finestre sono le seguenti:
Con meno 40 anni di contributi Decorrenza della pensione Requisiti maturati entro il Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi 30 giugno 1° gennaio anno successivo 1° luglio anno successivo 31 dicembre 1° luglio anno successivo 1° gennaio secondo anno successivo
Con almeno 40 anni di contributi Decorrenza della pensione Requisiti maturati entro il Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi 31 marzo 1° luglio stesso anno se 57 anni di età entro il 30 giugno 1° ottobre stesso anno 30 giugno 1° ottobre stesso anno se 57 anni di età entro il 30 settembre 1° gennaio anno successivo 30 settembre 1° gennaio anno successivo 1° aprile anno successivo 31 dicembre 1° aprile anno successivo 1° luglio anno successivo
QUANTO SPETTA
L’importo della pensione viene determinato con il sistema di calcolo: retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995; misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) se il lavoratore alla data del 31.12.1995 non può far valere 18 anni di contributi. La Corte Costituzionale è intervenuta con numerose sentenze per confermare il diritto dei lavoratori ad ottenere la liquidazione del trattamento di importo più favorevole.
DECORRENZA PENSIONI DI VECCHIAIA (Esempi) |
REQUISITI MATURATI ENTRO IL 31/12/2010 |
REQUISITI MATURATI DAL 01/01/2011*
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MATURAZIONE
REQUISITI |
DECORRENZA DELLA PENSIONE |
MATURAZIONE REQUISITI |
DECORRENZA DELLA PENSIONE |
31 gennaio 2010
I trimestre |
1° luglio 2010 |
31 gennaio 2011 |
1° febbraio 2012 |
30 giugno 2010
II trimestre |
1° ottobre 2010 |
30 giugno 2011 |
1° luglio 2012 |
31 agosto 2010
III trimestre |
1° gennaio 2011 |
31 agosto 2011 |
1° settembre 2012 |
30 novembre 2010
IV trimestre |
1° aprile 2011 |
30 novembre 2011 |
1° dicembre 2012 |
DECORRENZA PENSIONI CON 40 ANNI DI ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA (Esempi) |
REQUISITI MATURATI ENTRO IL 31/12/2010 |
REQUISITI MATURATI DAL 01/01/2011*
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MATURAZIONE
REQUISITI |
DECORRENZA DELLA PENSIONE |
MATURAZIONE REQUISITI |
DECORRENZA DELLA PENSIONE |
28 febbraio 2010
I trimestre |
1° luglio 2010
(con 57 anni entro il 30/6/2010) |
1° gennaio 2011
(con età inferiore a 57 anni)
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28 febbraio 2011
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1° marzo 2012 |
30 aprile 2010
II trimestre |
1° ottobre 2010
(con 57 anni entro il 30/9/2010) |
1° gennaio 2011
(con età inferiore a 57 anni)
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30 aprile 2011 |
1° maggio 2012 |
31 luglio 2010
III trimestre |
1° gennaio 2011 |
31 luglio 2011 |
1° agosto 2012 |
30 novembre 2010
IV trimestre |
1° aprile 2011 |
30 novembre 2011 |
1° dicembre 2012 |
Dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità non esisterà più. Sarà sostituita dalla pensione anticipata. Non bastano più i 40 anni ma ce ne vogliono per l’anno 2012 41 e 1 mese per le donne e 42 e 1 mese per gli uomini.
Il meccanismo delle quote è stato abolito così come la finestra di scorrimento di 12 mesi di attesa (finestra mobile). La pensione decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti. E’ previsto il blocco dell’adeguamento all’inflazione per il 2012 e il 2013, per i trattamenti pensionistici che superano 1.402 euro nel 2011. Sono stati introdotti dei disincentivi per chi chiede la pensione anticipata prima dei limiti anagrafici previsti per la vecchiaia.
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