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Ricongiunzione dei periodi assicurativi

 

Per permettere al lavoratore di conseguire un unico trattamento pensionistico, è consentita la ricongiunzione dei vari periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni.

La ricongiunzione può avvenire in vari modi, secondo le regole poste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, artt. 1 e 2, ovvero dalla legge 5 marzo 1990, n. 45.

 

Ricongiunzione ex lege n. 29/1979

La  legge 7 febbraio 1979, n. 29 ha introdotto nell'ordinamento previdenziale dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi (per questi ultimi limitatamente a coloro che sono iscritti alle gestioni speciali INPS) norme dirette a consentire la ricongiunzione dei vari periodi assicurativi per la liquidazione di un unico trattamento di pensione.

In forza dell'art. 1 della citata legge è data facoltà di ricongiungere nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'INPS i periodi d'iscrizione previdenziale coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa che i lavoratori possano vantare nelle forme di previdenza obbligatoria alternativa rispetto al F.p.l.d.

Pertanto, coloro che siano stati iscritti all'INPDAP possono richiedere di trasferire all'INPS la contribuzione di cui risultano titolari presso l'INPDAP stesso.

Ciò può avvenire quando il richiedente si trova in attività di servizio alla data della domanda o che comunque possa far valere a tale data già almeno un contributo settimanale all'INPS. Se non sussiste tale condizione il trasferimento della contribuzione avveniva mediante costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322, ora soppressa.

In forza dell'art. 2 della legge n. 29/1979, i dipendenti iscritti all'INPDAP possono avanzare istanza volta a riunire presso l'INPDAP stesso tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa vantati nell'AGO, in altre forme alternative o nelle gestioni speciali per lavoratori autonomi gestite dall'INPS. Le varie gestioni trasferiscono all'INPDAP l'ammontare dei contributi di pertinenza, maggiorato degli interessi nella misura del 4,50 per cento.

L'Art. 12-decies della Legge 30 luglio 2010 n. 122, ha apportato modifiche ai sistemi di calcolo della riserva matematica delle ricongiunzioni di cui all’articolo 2, della legge 29/79. La nuova disposizione si applica alle domande presentate a decorrere dal 31 luglio 2010, utilizzando i coefficienti attuariali previsti dall’articolo 13 della legge n. 1338/1962, vigenti all’atto di presentazione della domanda (attualmente quelle approvate  con DM 31 agosto 2007). Per le dipendenti pubbliche il calcolo delle riserva matematica, deve essere effettuato secondo le tabelle predisposte per i dipendenti di sesso maschile, come  stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 764/1988.A tal proposito è utile precisare che il contributo posto a carico del richiedente per la ricongiunzione o il riscatto, altro non è che la monetizzazione in valore attuale, riferito alla data della domanda, del maggior onere economico che la futura rendita pensionistica subirà per effetto del periodo ammesso a riscatto o ricongiunzione. Conseguentemente, tutte le innovazioni legislative che influenzano il calcolo della pensione si riverbereano necessariamente anche sul calcolo del contributo di riscatto o ricongiunzione, costituendo questi ultimi, a tutti gli effetti, una parte della pensione stessa.

 

Modifica all’art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 è stata pubblicata la legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78. Le disposizioni introdotte in sede di conversione della legge in esame entrano in vigore il 31 luglio, giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

L’articolo 12, commi da 12septies a 12undecies, della citata legge introduce nuove disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, intervenendo sugli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 ed in materia di trasferimento delle contribuzioni da vari ordinamenti pensionistici, con costituzione delle posizioni assicurative nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria.

 

 


Modifiche normative apportate alla legge 7 febbraio 1979, n. 29

 

L’articolo 12 della legge n. 122/2010 in esame, con il comma 12septies, interviene sul disposto dei primi 3 commi dell’articolo 1 della legge n. 29/1979, che consentivano la ricongiunzione nel FPLD a titolo gratuito dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'Assicurazione generale obbligatoria IVS (di seguito definite “alternative”), introducendo un onere a carico dei richiedenti anche per tali tipologie di operazioni.

 

Con il comma 12decies, il medesimo articolo 12 modifica le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299, che definisce i parametri di calcolo degli oneri di ricongiunzione nei casi di applicazione dell’articolo 2 della legge n. 29/1979 relativamente ad alcune categorie di dipendenti pubblici.

 

 

1 - La ricongiunzione nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti fino al 30 giugno 2010

 

La ricongiunzione nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dei periodi assicurativi maturati in Gestioni “alternative” dell’AGO e/o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti, coloni e mezzadri, disciplinata dall’articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si rivolge ai lavoratori dipendenti che siano stati iscritti presso forme obbligatorie di previdenza “alternative” dell'assicurazione generale obbligatoria IVS e/o in una o più gestioni dei lavoratori autonomi, riconoscendo loro la facoltà, “ai fini del diritto e della misura di una unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopracitate forme previdenziali mediante la iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest'ultima delle corrispondenti posizioni assicurative.”

 

Detta facoltà può essere esercitata se il lavoratore può far valere periodi di contribuzione in almeno due delle suddette forme pensionistiche:

-       un periodo di iscrizione nel FPLD ed un periodo di iscrizione in una gestione “alternativa”;

-       due periodi di iscrizione in due diverse gestioni  “alternative” ;

-       un periodo di iscrizione nel FPLD ed un periodo di iscrizione in una delle gestioni speciali per lavoratori autonomi;

-       un periodo di iscrizione in una gestione “alternativa”  e un periodo di iscrizione in una delle gestioni speciali per lavoratori autonomi

ed a condizione che tali periodi non abbiano dato luogo alla liquidazione di una pensione diretta.

 

Come rilevabile da quanto sopra esposto, per effettuare la ricongiunzione nel FPLD ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 29/1979 non è richiesta l’iscrizione in atto alla data della relativa domanda, né è previsto un requisito contributivo minimo ma è comunque condizione necessaria che il lavoratore sia titolare di contribuzione in almeno due gestioni pensionistiche diverse.

 

Qualora l’operazione di ricongiunzione debba comprendere anche periodi di lavoro autonomo è ulteriormente richiesto che nel periodo intercorrente fra la domanda di ricongiunzione e l'ultima contribuzione da lavoro autonomo siano stati maturati almeno cinque anni di contribuzione in una o più gestioni dei lavoratori dipendenti.

 

Anteriormente al 1° luglio 2010 la ricongiunzione nel FPLD dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici “alternativi” dell’Assicurazione generale obbligatoria avveniva senza oneri per il richiedente: esisteva solo l’obbligo a carico delle predette gestioni di trasferire nel FPLD la contribuzione relativa ai periodi ricongiunti, maggiorata di interessi al tasso annuo del 4,50 per cento. Era invece onerosa per il lavoratore l’operazione che riguardava periodi contributivi provenienti dalle gestioni autonome ART, COM e CD/CM: la relativa copertura finanziaria era costituita, in tale ipotesi, dall’ammontare dei contributi e relativi interessi accreditati dalle gestioni di provenienza e dalle somme dovute a carico del richiedente, determinate secondo le disposizioni in vigore alla data della domanda.

 

 

2 - Modifiche apportate all’articolo 1 della legge n. 29/1979

 

Come dispone l’articolo 12, comma 12septies, della legge n. 122/2010 “A decorrere dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi terzo, quarto e quinto della medesima Legge. L’onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall’articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.”

 

Consegue che, con effetto sulle istanze presentate dalla predetta decorrenza, la ricongiunzione nel FPLD avverrà sempre a titolo oneroso, qualunque sia la gestione di provenienza dei periodi interessati ed a prescindere dalla natura dell’attività (subordinata o autonoma) alla quale si riferiscono i relativi contributi.

 

Pertanto, coloro che a decorrere dal 1° luglio 2010 si avvalgano della facoltà di cui all’articolo 1 della legge n. 29/1979 sono tenuti al versamento di una somma pari al cinquanta per cento della differenza fra l'importo dell’onere di ricongiunzione - calcolato secondo i criteri dell'articolo 2, commi da 3 a 5, del D.Lgs. n. 184/1997, attualmente vigenti - e l'ammontare dei contributi e degli interessi trasferiti dagli ordinamenti interessati.

 

Nello specifico, l'onere di ricongiunzione deve essere determinato in relazione alla collocazione temporale dei periodi ricongiunti ed alla loro valutazione ai fini pensionistici. In altri termini, i periodi che rientreranno nel calcolo retributivo della futura pensione danno luogo ad un onere quantificato in termini di riserva matematica, determinata sulla quota di pensione corrispondente al periodo ricongiunto, secondo i criteri stabiliti dall’art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 184/1997.

I periodi oggetto di ricongiunzione che rientreranno nel calcolo contributivo della futura pensione danno invece luogo ad un onere determinato secondo i criteri fissati dal comma 5 del medesimo articolo 2, sulla base della “retribuzione di riferimento” e dell’aliquota contributiva IVS vigente alla data di presentazione della relativa domanda.

 

Le nuove disposizioni si applicano alle domande presentate dal 1° luglio 2010 in poi. Le ricongiunzioni ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 29/1979, richieste in data precedente, dovranno essere invece definite sulla base delle previgenti disposizioni.

 

Sono integralmente estese alle ricongiunzioni in esame le modalità di esercizio della facoltà, i termini di versamento degli oneri previsti, le condizioni che determinano la decadenza e quelle di reiterazione della domanda, già definite relativamente alle ricongiunzioni nel FPLD dalle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

 

Nel confermare che nei casi di coincidenza di più periodi assicurativi vanno applicati i criteri fissati dall’articolo 8 della legge n. 29/1979, si precisa che la contribuzione volontaria versata nel FPLD coincidente con periodi assicurativi affluiti nel FPLD da altra gestione pensionistica dovrà essere annullata e rimborsata; gli eventuali contributi volontari, segnalati e trasferiti dalla gestione “alternativa”, se coincidenti con periodi assicurativi coperti da contribuzione di qualsiasi altra natura, dovranno essere invece posti in detrazione dall’onere di ricongiunzione a carico del richiedente.

 

Considerata l’onerosità della ricongiunzione, il trasferimento dalle gestioni “alternative” resta subordinato all’accettazione del relativo onere da parte dell’interessato.

Pertanto, tornano ad essere sempre distinte la fase di segnalazione dei periodi contributivi da quella di trasferimento dei relativi importi anche per le ricongiunzioni relative a periodi provenienti da INPDAP, in relazione ai quali era, fino ad ora, prevista la contestualità delle due fasi nell’ipotesi di operazioni non riguardanti periodi di lavoro autonomo.

 

In conseguenza di quanto sopra dovranno essere seguite le modalità di seguito descritte.

La Sede interessata chiede alla gestione o alle gestioni previdenziali competenti il prospetto dei periodi di contribuzione di propria pertinenza e, sulla base della segnalazione ricevuta, procede a determinare l'onere da porre a carico del richiedente, secondo i criteri di calcolo in vigore alla data della domanda, notificandolo all’assicurato con le consuete modalità.

Una volta verificata l’avvenuta accettazione dell’onere di ricongiunzione da parte dell’interessato, la Sede dovrà richiedere alle gestioni “alternative” il trasferimento delle somme da queste dovute.

 

Qualora, invece, entro il termine di legge (60 giorni dalla ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda), l'interessato non abbia provveduto a confermare l’operazione di ricongiunzione con il pagamento dell’intero onere o delle prime tre rate, si intende che abbia rinunciato, circostanza che comporta l’improponibilità di una successiva domanda, salvo quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 29/1979.

L'avvenuta rinuncia, tacita o espressa, va notificata alle gestioni “alternative”, affinché ne prendano atto.

 

Va ulteriormente precisato che, laddove il richiedente la ricongiunzione sia anche titolare di contribuzioni da lavoro autonomo ma, alla data della domanda, risulti sprovvisto del requisito del quinquennio contributivo richiesto dal 4° comma dell’articolo 1, la ricongiunzione nel FPLD dovrà essere definita in relazione ai soli periodi provenienti dalla gestione “alternativa”, sempreché  l’interessato – oltre ai periodi di lavoro autonomo - faccia valere altra contribuzione in almeno due gestioni previdenziali.

 

Si intende che, in tal caso, non ricorrendo le prescritte condizioni di ricongiungibilità della contribuzione autonoma, questa resterà esclusa dall’operazione e l’onere dovuto dall’interessato riguarderà esclusivamente i periodi di lavoro dipendente provenienti dalle gestioni “alternative”.

 

Al raggiungimento del requisito del quinquennio contributivo fissato dal 4° comma dell’articolo 1, i periodi da lavoro autonomo potranno formare oggetto di altra ricongiunzione su espressa, successiva istanza dell’interessato, con onere determinato sulla base degli elementi di calcolo e delle disposizioni vigenti alla data della relativa presentazione.

 

Tale ulteriore domanda deve essere considerata come complementare della precedente; pertanto, ai fini dell’ammissibilità dell’operazione non si deve tenere conto delle limitazioni poste dall’articolo 4 della legge n. 29/1979, che – come noto - disciplina la reiterazione della facoltà di ricongiunzione relativamente ai periodi contributivi temporalmente successivi alla prima domanda.

 

 

3 - Titolari di contribuzioni presso INPS e presso ENPALS

 

I rapporti intercorrenti tra l'Assicurazione generale obbligatoria IVS gestita dall'INPS e l'Assicurazione obbligatoria IVS gestita dall'ENPALS, ai fini della liquidazione delle prestazioni spettanti a coloro che facciano valere contributi presso i due Enti, sono disciplinati dall’articolo 16 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1420. La  predetta norma -che riconosce a tali lavoratori il diritto ad una sola prestazione pensionistica mediante trasferimento dei contributi all'Ente a cui compete la liquidazione della pensione - continua a trovare applicazione anche dopo l’entrata in vigore della legge in esame.

 

Verificandosene le condizioni, ai lavoratori titolari di contribuzioni presso i due Enti è comunque consentito avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 1 o all'articolo 2 della legge n. 29/1979, qualora presentino domanda di ricongiunzione anteriormente o contestualmente a quella intesa ad ottenere la pensione. In tale circostanza, la ricongiunzione avviene secondo le norme ed i meccanismi generali previsti per detta operazione e - in ogni caso, dal 1° luglio 2010 - a titolo oneroso, per effetto della modifica apportata all’articolo 1 della legge n. 29/1979 dall’articolo 12, comma 12septies, della legge n. 122/2010 (prima dell’entrata in vigore della legge n. 122, era onerosa la sola ricongiunzione presso ENPALS).

 

 

4 - Articolo 2 della legge n. 29/1979: modifica dei parametri di calcolo dell’onere di ricongiunzione a carico degli iscritti al Fondo Ferrovieri

 

L’articolo 12, comma 12decies, della legge n. 122/2010 è intervenuto sulle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299, che disciplina la determinazione degli oneri dovuti a carico di alcune categorie di dipendenti pubblici, nei casi di ricongiunzione esercitata ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29/1979.

 

Il citato articolo 4 – che, in ambito INPS, trova applicazione nel Fondo Ferrovieri - stabilisce che la riserva matematica della quota di pensione corrispondente ai periodi ricongiunti sia determinata secondo le tabelle in vigore per l’applicazione dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, approvate con DM 27 gennaio 1964. 

 
Il comma 12decies sopra richiamato dispone ora che ai fini del calcolo degli oneri di ricongiunzione devono essere utilizzati i coefficienti di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, “come successivamente adeguati in base alla normativa vigente”.
 
Le modifiche apportate, che estendono al Fondo in esame le tabelle in uso per la generalità dei richiedenti la ricongiunzione, comportano la modifica dei parametri di calcolo degli oneri a carico degli interessati e l’automatica applicazione delle eventuali successive variazioni delle tabelle stesse (attualmente, si applicano i coefficienti approvati con DM 31 agosto 2007, in vigore dal 21 novembre 2007) e riguardano le istanze di ricongiunzione presentate al Fondo Ferrovieri a partire dal 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della legge n.122/2010.
 

Fatta eccezione per la modifica normativa appena illustrata, restano confermate le disposizioni amministrative di cui alla circolare n. 204 del 20 novembre 2001 in merito ai criteri ed alle modalità di definizione delle istanze di ricongiunzione richieste ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29/1979, di versamento dei relativi oneri e di decadenza dalla facoltà.

 
Abrogazione delle norme relative alla costituzione della posizione assicurativa nel FPLD gestito dall’INPS

 

L’articolo 12 della legge n. 122/2010 – con i commi 12octies, 12novies e 12undecies – è intervenuto ad abrogare le norme che disciplinavano le operazioni di trasferimento della contribuzione maturata in vari ordinamenti pensionistici, con conseguente costituzione delle posizioni assicurative nel FPLD dell’AGO.

 

I commi 12octies e 12novies dispongono, rispettivamente, l’abrogazione delle norme vigenti in materia nei soppressi Fondi Elettrici e Telefonici a decorrere dal 1° luglio 2010.

 

Il comma 12undecies abroga la legge 2 aprile 1958, n. 322 (che disponeva la costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS) e le sotto elencate ulteriori disposizioni correlate, che disciplinavano tale operazione con riferimento ai diversi ordinamenti di appartenenza degli interessati:

-       l’articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, che riguardava i dipendenti da amministrazioni statali e gli iscritti alle Casse pensioni degli ex Istituti di previdenza;

-       l’articolo 124 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, rivolto ai dipendenti civili e militari dello Stato;

-       gli articoli 21, comma 4  e 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, che si riferivano ai militari in servizio di leva o di leva prolungata.

 

A differenza delle norme che regolavano la costituzione della posizione assicurativa dai Fondi Elettrici e Telefonici – abrogate, come detto, dal 1° luglio 2010 – le disposizioni espressamente individuate dal comma 12undecies sono abrogate a decorrere dal 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della legge n. 122/2010.

 

Poiché il comma 12undecies si è limitato ad abrogare l’istituto della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS, null’altro prevedendo in merito, i destinatari delle disposizioni abrogate - qualora intendano trasferire al FPLD i periodi contributivi maturati nei rispettivi ordinamenti previdenziali - potranno avvalersi esclusivamente della facoltà di ricongiunzione di cui all’articolo 1 della legge n. 29/979, come modificato dall’articolo 12, comma 12septies, della legge n. 122/2010, sempre che ricorrano, alla data della relativa domanda, tutte le condizioni richieste per l’esercizio di detta facoltà.

 

 

1 - Soppressi Fondi Elettrici e Telefonici

 

L’articolo 12 della legge n. 122/2010, con i commi 12octies e 12novies, è intervenuto sulla normativa specifica dei soppressi Fondi Elettrici e Telefonici:
-       disponendo l’abrogazione delle norme che disciplinavano, d’ufficio o a domanda ed a titolo gratuito, la costituzione della posizione assicurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti in favore degli iscritti ai predetti ordinamenti speciali;
-       prevedendo che il trasferimento dei periodi contributivi maturati in tali Fondi possa avvenire esclusivamente a titolo oneroso, secondo le modalità di cui all’articolo 1 della legge n. 29/1979, come modificato dall’articolo 12, comma 12septies, della legge in esame.
 
Dal 1° luglio 2010, pertanto, sono abrogati:

-       l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562, che rendeva possibile il trasferimento delle posizioni assicurative dal Fondo Elettrici al FPLD dell’AGO solo a domanda degli interessati e con le modalità dell’articolo 6 della legge n. 29/1979;

-       l’articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, che disponeva il trasferimento d’ufficio ed a titolo gratuito della contribuzione dal Fondo Telefonici al FPLD dell’Assicurazione generale obbligatoria, nei casi di cessazione del rapporto assicurativo con il Fondo in assenza dei requisiti richiesti per liquidare la prestazione pensionistica a carico dello stesso.

 

La costituzione della posizione assicurativa era consentita anche nei casi in cui risultassero perfezionati tutti i requisiti contributivi e di età previsti nei suddetti ordinamenti speciali per il diritto a pensione, purché la domanda di trasferimento fosse antecedente al provvedimento di liquidazione della prestazione a carico dei Fondi in esame.

 

 

1.1 - Costituzione della posizione assicurativa secondo le norme previgenti alla legge n. 122/2010

 

L'articolo 3, comma 14, del DLgs. n. 562/1996 e l’articolo 28 della legge n.1450/1956 continuano a trovare applicazione nelle ipotesi di seguito specificate.

 

Si ritiene opportuno precisare ulteriormente che le disposizioni sopra citate subordinano la costituzione delle posizioni nel FPLD alle circostanze che l'assicurato cessi dal servizio reso con obbligo di iscrizione al Fondo speciale e che non consegua – a tale momento - il diritto alle prestazioni in base alla normativa del Fondo di appartenenza. Di norma, quindi, la possibilità di trasferire dette posizioni sussiste quando – all’atto della cessazione - manchi anche uno solo dei requisiti previsti per l'insorgenza del diritto a pensione.

 

 

a)   lavoratori iscritti al soppresso Fondo Elettrici

 

Poiché l’articolo 3, comma 14, del citato decreto n. 562/1996 ha superato il criterio di costituzione d’ufficio della posizione assicurativa nell’AGO, stabilendo che “Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 28 e dal primo comma dell'art. 29 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e in deroga a quanto ivi previsto, la posizione assicurativa è trasferita al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in applicazione dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, a domanda degli iscritti al Fondo … o dei loro superstiti quando non sia stata già liquidata la pensione a carico del Fondo stesso. È abrogato l'art. 29, secondo comma, della legge 31 marzo 1956, n. 293.”, dal 1° luglio 2010 la contribuzione maturata nel Fondo Elettrici potrà essere trasferita nel FPLD, a domanda, solo con le modalità dell’articolo 1 della legge n. 29/1979, come modificato dalla norma in esame. 

 

L’unica eccezione riguarda gli iscritti al Fondo Elettrici che in epoca antecedente al 15 novembre 1996, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 562, avessero già maturato il diritto alla costituzione d’ufficio della posizione assicurativa in applicazione dell’articolo 29 della legge n. 293/1956, avendo cessato il servizio con un’anzianità contributiva inferiore a quella prevista per liquidare la pensione a carico del Fondo.

 

 

b)   lavoratori iscritti al soppresso Fondo Telefonici

 

La norma in esame ha abrogato l’articolo 28 della legge n. 1450/1956 ma ha fatto salva l’applicazione della norma stessa nei casi in cui le condizioni per il trasferimento, d’ufficio o a domanda, si siano verificate in epoca antecedente al 1º luglio 2010.

 

Pertanto, continueranno ad applicarsi le norme dell’articolo 28 ove ricorra una delle seguenti condizioni:

1)   aver cessato l’iscrizione al Fondo entro il 30 giugno 2010, avendo già perfezionato i requisiti  per il diritto a pensione, ed aver presentato domanda di costituzione di posizione assicurativa entro la stessa data;

2)   aver cessato l’iscrizione al Fondo Telefonici alla data del 30 giugno 2010 senza aver raggiunto tutti i requisiti anagrafici e contributivi per la liquidazione della prestazione di vecchiaia o di anzianità a carico del Fondo.

 

Per quanto riguarda l’ipotesi di cui al punto 2), qualora in favore degli interessati risultasse accreditata contribuzione di altra natura per periodi successivi alla predetta data, si potrà procedere alla costituzione della posizione assicurativa nel FPLD solo a condizione che tale ulteriore contribuzione non sia comunque sufficiente a perfezionare il diritto alla pensione del Fondo.

 

A tale proposito si sottolinea che la verifica delle condizioni che determinano la costituzione d’ufficio della posizione va effettuata con riferimento alla contribuzione maturata all’atto della cessazione dell’attività lavorativa che comportava l’obbligo di iscrizione al Fondo. Ai sensi del più volte citato articolo 28, la trasferibilità d’ufficio si configura infatti “qualora l'iscritto abbia cessato di prestare servizio alle dipendenze delle aziende indicate nell'art. 5 senza aver raggiunto il diritto a pensione e non si sia avvalso della facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione al Fondo”.

 

La valutazione circa la trasferibilità d’ufficio potrà avvenire anche in sede di esame             della domanda di pensione, fermo restando che il diritto alla costituzione della posizione assicurativa nel FPLD verrà conseguito solo se il soggetto avrà cessato il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2010 e non avrà comunque raggiunto, per effetto della contribuzione non obbligatoria, accreditata nel Fondo dopo tale data, né il diritto alla pensione di vecchiaia, né a quella di anzianità a carico del Fondo Telefonici.  

 

Come già anticipato nei  messaggi n. 21181 e n.  22889, rispettivamente del 12 agosto e del  9 settembre 2010  e nella circolare n.126 del 24 settembre 2010, con i quali è stato chiarito che non è più possibile procedere alla liquidazione del trattamento più favorevole fra quello calcolato con le norme del Fondo e quello determinato secondo le norme dell’AGO, le nuove norme in materia di trasferimento della posizione assicurativa si applicano sia alle istanze presentate dopo il 1° luglio 2010, sia a quelle presentate prima di tale data senza che ne ricorressero i requisiti, prescindendo assolutamente dalla data di decorrenza della eventuale pensione.

 

Si ritiene opportuno sottolineare ancora una volta che, a differenza di quanto previsto per le ricongiunzioni, è consentito chiedere la costituzione della posizione assicurativa solo quando sia venuto meno l’obbligo del versamento contributivo al Fondo. Conseguentemente, possono considerarsi legittimamente presentate solo le istanze avanzate in data antecedente al 1° luglio 2010 e solo se risulti contestualmente soddisfatto il requisito di cessazione dell’iscrizione al Fondo.

 

 

1.2 - Trasferimento delle posizioni assicurative secondo la legge n. 122/2010

 

Nel disporre l’abrogazione delle norme che disciplinavano l’istituto della costituzione della posizione assicurativa in favore dei lavoratori elettrici e telefonici, l’articolo 12, ai commi 12octies e 12novies, stabilisce che – a decorrere dal 1° luglio 2010 - il trasferimento delle posizioni assicurative dai rispettivi ordinamenti speciali al Fondo pensioni lavoratori dipendenti debba avvenire secondo le modalità previste dal comma 12septies del medesimo articolo 12 che, modificando i primi 3 commi dell’articolo 1 della legge n. 29/1979, ha introdotto un onere a carico degli interessati.

 

In conseguenza dell’avvenuta abrogazione delle norme di costituzione della posizione assicurativa e della modifica normativa apportata all’articolo 1 della legge n. 29/1979, con effetto sulle istanze presentate dal 1° luglio 2010, le posizioni assicurative dei lavoratori elettrici e telefonici potranno essere trasferite nel FPLD solo a domanda degli interessati e solo a titolo oneroso.

 

 

 

Modifica all’art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29
Il comma 12-decies successivo apporta modifiche all’articolo 4, comma 1, della legge n. 299/1980, concernente le modalità di determinazione della riserva matematica per le ricongiunzioni di cui all’articolo 2 della legge n. 29/1979, stabilendo che si applicano i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come successivamente adeguati in base alla normativa vigente. Di conseguenza, per le domande presentate a decorrere dal 31 luglio 2010 (data di entrata in vigore della legge in esame) l’onere per la ricongiunzione ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29/1979 andrà determinato in base ai coefficienti contenuti nelle tabelle vigenti alla data di presentazione dell’istanza di ricongiunzione (attualmente le tabelle sono state aggiornate dal DM 31 agosto 2007).

 

Abrogazione delle disposizioni inerenti la costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps

Con il comma 12-undecies della legge 122/2010, viene abrogata la legge 2 aprile 1958, n. 322, concernente la costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps, nonché le ulteriori disposizioni connesse che disciplinano tale prestazione in relazione all’ordinamento di appartenenza (articolo 40 della legge n. 1646/1962 per amministrazioni statali e per gli iscritti alle Casse pensioni degli ex Istituti di previdenza; articolo 124 del DPR n. 1092/1973 che disciplina la costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti civili e militari.
dello Stato; articolo 21, comma 4 e articolo 40, comma 3 della legge n. 958/1986 per i
militari in servizio di leva o leva prolungata).
L’abrogazione dell’istituto della costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps non opera, per gli iscritti alla cassa dei dipendenti dello Stato, nel caso in cui la cessazione dal servizio del dipendente statale, senza diritto a pensione presso questo Istituto, sia avvenuta prima dell’entrata in vigore della legge in esame (31 luglio 2010) dato che per detti iscritti la costituzione della posizione assicurativa opera d’ufficio mentre, per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, atteso quanto espressamente previsto dall’art. 38, ultimo capoverso, della legge n. 1646/1962, che prevede la
costituzione della posizione assicurativa esclusivamente a domanda, essa non opera solo per coloro che prima dell’entrata in vigore della legge 30 luglio 2010 n. 122abbiano presentato domanda di costituzione a questo Istituto .
Di conseguenza, non può essere più effettuata la costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps per gli iscritti alla CTPS cessati a partire dal 31 luglio 2010 (data di entrata in vigore della legge in esame) e per gli iscritti alle Casse pensioni gestite dagli ex Istituti di previdenza che non abbiano, entro il 30 luglio 2010, presentato la prescritta domanda

 

 

Ricongiunzione ex lege n. 45/1990

 

In applicazione delle norme di cui alla legge 5 marzo 1990 n 45, gli iscritti alle Casse pensioni possono ricongiungere i pregressi periodi di contribuzione ed iscrizione a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, ai fini del diritto e della misura di una pensione unica. Trattasi, in sostanza, delle seguenti categorie professionali:

avvocati e procuratori;

geometri;

dottori commercialisti;

ragionieri e periti commerciali;

ingegneri ed architetti;

consulenti del lavoro;

farmacisti;

veterinari;

medici (ENPAM);

ostetriche (ENPAO);

notai;

spedizionieri doganali.

Per determinare la riserva matematica relativa alla ricongiunzione di periodi assicurativi riguardanti i liberi professionisti, occorre tener conto:

dell'età dell'iscritto alla data di presentazione della domanda;

del periodo di servizio già utile a tale data;

del periodo da ricongiungere (anni, mesi e giorni);

della retribuzione pensionabile o contributiva.

La retribuzione (pensionabile o contributiva) si moltiplica per la differenza tra il coefficiente della tab. A allegata alla legge n. 965/1965 relativo al periodo complessivo (utile più quello da ricongiungere) e quello del solo servizio già utile. Da tale operazione si ottiene la quota di futura pensione che scaturirà dalla valutazione del periodo da ricongiungere; la quota di pensione si moltiplica, quindi, per il coefficiente delle tabelle annesse alla legge n. 1338/1962 (aggiornate con decreto ministeriale 19 febbraio 1981): il risultato costituisce l'importo della riserva matematica dalla quale va peraltro dedotto l'ammontare dei contributi risultanti nella gestione previdenziale per liberi professionisti e da questa resi disponibili al trasferimento. La ricongiunzione prevista dalla L. n. 45/1990 produce i suoi effetti solo se i periodi utili ai fini del trattamento di quiescenza, comprensivi di quelli da ricongiungere, siano pari ad almeno 35 anni oppure siano stati raggiunti i requisiti per la pensione di vecchiaia o della pensione di invalidità. In caso contrario i contributi vengono restituiti alla Cassa di provenienza.

 

Pagamento dell'onere di riscatto o ricongiunzione

Sino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 7 novembre 2000 e quindi per le domande di riscatto o di ricongiunzione ex lege n. 29/79 presentate sino al 5 dicembre 2000, l'accettazione dell'onere o il pagamento per i dipendenti iscritti alle Casse pensioni degli ex Istituti di previdenza avviene secondo le sottodescritte modalità:

pagamento rateale per un numero di anni doppio di quello che si riscatta o si ricongiunge, fino ad un massimo di 15 anni. L'accettazione deve avvenire entro il novantesimo giorno a decorrere da quello di ricezione della raccomandata con la quale viene trasmessa la determinazione dirigenziale di accoglimento della relativa domanda. La rateizzazione dell'onere comporta l'applicazione di un tasso di interesse pari al saggio annuo applicato dall'Istituto per le sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione;

pagamento in unica soluzione dell'intero contributo entro 1 anno dalla ricezione della raccomandata con la quale viene trasmessa la determinazione dirigenziale di accoglimento delle domande, mediante bollettino di conto corrente postale, allegato alla comunicazione.

La mancata accettazione dell'onere mediante il pagamento rateale o il mancato versamento in unica soluzione entro i termini rispettivamente previsti, comporta la decadenza del provvedimento di riscatto o di ricongiunzione.

Con l'entrata in vigore del decreto sopraccitato e quindi per le domande di riscatto o di ricongiunzione pervenute all'Istituto dal 6 dicembre 2000 in poi, vengono introdotti nuovi e più brevi termini per l'accettazione del provvedimento o per la rinuncia allo stesso e viene introdotto il principio del silenzio-assenzo. Gli iscritti o i loro superstiti, entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di riscatto o di ricongiunzione, possono effettuare il pagamento del relativo contributo in unica soluzione o possono rinunciare al provvedimento inviando una espressa dichiarazione in tal senso all'INPDAP e all'ente datore di lavoro.

Diversamente il contributo, maggiorato per i riscatti degli interessi legali vigenti e per le ricongiunzioni del saggio annuo applicato alle sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, sarà trattenuto mediante ritenute mensili sullo stipendio per un numero di mesi pari a quello del periodo riscattato ma non superiore a 180, decorrenti dal secondo mese successivo al termine di 90 giorni dalla data della notifica.

Per i dipendenti delle amministrazioni statali le modalità di accettazione e pagamento dell'onere di riscatto sono disciplinate dall'art. 150 del D.P.R. n. 1092/1973. Detto articolo stabilisce che il contributo del riscatto può essere versato in unica soluzione oppure mediante trattenute mensili sullo stipendio o sulla pensione diretta per un periodo di tempo non superiore a quello riscattato, a decorrere dal secondo mese successivo a quello di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Nei casi di pensione di reversibilità l'importo delle rate di onere non ancora versato è ridotto proporzionalmente all'aliquota di reversibilità della pensione, fermo restando il numero delle rate stesse delle trattenute previste.

 

 

 

 
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