Contribuzione volontaria
Con effetto dal 12 luglio 1997, data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 (v. INPDAP circolare 10 aprile 1998, n. 23), i dipendenti iscritti all'INPDAP possono avvalersi delle disposizioni sulla contribuzione volontaria di cui al DPR 31 dicembre 1971, n. 1432, alla legge 18 febbraio 1983, n. 47 e successive modificazioni.
I dipendenti che, in caso di sospensione, di interruzione o di cessazione del rapporto di lavoro, intendano mantenere il rapporto assicurativo o raggiungere i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico mediante il versamento di contribuzione a loro carico, debbono produrre all'INPDAP apposita domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei versamenti.
L'autorizzazione è subordinata alla condizione che il richiedente, nel quinquennio anteriore alla data di presentazione della domanda, possa vantare almeno tre anni di contribuzione effettiva, anche non continuativa.
Detto requisito è ridotto ad un anno, sempre nel quinquennio precedente la domanda, quando l'autorizzazione alla prosecuzione viene chiesta per periodi successivi al 31 dicembre 1996 e non coperti da contribuzione intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei e nel caso di periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa nel lavoro part-time di tipo verticale, orizzontale o ciclico (artt. 7 e 8, D.Lgs. n. 564/1996).
L'art. 69, comma 10, della legge n. 388/2000 ha stabilito che l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è altresì concessa in presenza del requisito di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge n. 47/1983. In altri termini, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria viene ora accordata al richiedente che possa vantare due requisiti, alternativamente considerati:
· il versamento di tre anni di contribuzione effettiva nel quinquennio precedente la presentazione della domanda di prosecuzione volontaria;
· il versamento di almeno cinque anni di contribuzione effettiva, indipendentemente dall'epoca del versamento della contribuzione, anche in periodi non consecutivi.
Ai fini del perfezionamento del requisito richiesto non è utile la contribuzione figurativa prevista da specifiche disposizioni di legge.
Il calcolo del contributo risulta dalla valutazione:
· dell'aliquota di finanziamento, attualmente ammontante al 32,35% per gli iscritti alle Casse degli ex Istituti e al 32,95% per gli iscritti alla Cassa Stato (eventualmente aumentate di un punto percentuale per le quote di retribuzioni eccedenti la prima fascia);
· dell'importo medio della retribuzione imponibile, percepita nei dodici mesi di contribuzione precedenti la domanda e rapportata a settimana.
Per ogni mese solare deve essere versato un importo pari a quello del contributo settimanale moltiplicato per il numero dei sabati compresi nello stesso mese.
Le retribuzioni sulle quali è calcolata la contribuzione volontaria sono rivalutate annualmente, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, in base alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita dell'anno precedente.
La contribuzione volontaria può essere versata anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda di autorizzazione.
La contribuzione volontaria non è ammessa per periodi di assicurazione per i quali sussista iscrizione ad una delle forme di previdenza obbligatorie per lavoratori dipendenti pubblici o privati ovvero per lavoratori autonomi e liberi professionisti.
Ai fini del diritto alle prestazioni e dell'anzianità contributiva, i contributi volontari sono parificati ai contributi obbligatori e, quindi, ai servizi effettivi.
In caso di versamento di contribuzione volontaria in misura inferiore a quella dovuta, verrà operata una riduzione del periodo da accreditare sia ai fini del diritto che della misura della prestazione.
Per ottenere la prosecuzione volontaria, l'assicurato deve presentare apposita domanda di autorizzazione alla sede periferica INPDAP territorialmente competente. Può essere considerata domanda di autorizzazione ai versamenti volontari anche la domanda di pensione diretta, nell'ipotesi in cui la stessa sia respinta per carenza dei requisiti anagrafici e contributivi. La richiesta di autorizzazione va corredata da certificazione attestante il servizio prestato e le retribuzioni contributive annue percepite (attualmente con il modello PA04) che l'Ente datore di lavoro è tenuto a rilasciare anche a richiesta dell'interessato. L'autorizzazione decorre dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda.
I contributi volontari sono versati per periodi trimestrali solari in numero corrispondente a quello dei sabati compresi nei periodi stessi, mediante appositi bollettini di c/c postale rilasciati dall'INPDAP e i versamenti dovranno essere effettuati entro il trimestre successivo a quello solare cui è riferita la contribuzione. Per coprire il primo trimestre (gennaio-marzo) occorre effettuare il versamento entro il successivo 30 giugno; il secondo trimestre (aprile-giugno) va versato entro il 30 settembre, e così via. La contribuzione relativa al trimestre in corso alla data di rilascio dell'autorizzazione e quella riferita a periodi precedenti, deve essere versata entro il trimestre successivo a tale data.
Periodo da coprire con la volontaria |
Termine per il versamento |
1° trimestre (gennaio-marzo) |
30-giugno |
2° trimestre (aprile-giugno) |
30-settembre |
3° trimestre (luglio-settembre) |
31-dicicembre |
4°trimestre (ottobre-dicembre) |
31marzo anno successivo |
I termini di versamento sono perentori e le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione, a richiesta dell'interessato, al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento. L'assicurato, il quale riprenda i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, può ottenere, a domanda, la rideterminazione del contributo volontario da lui dovuto. Tale importo è calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell'anno precedente la ripresa dei versamenti stessi. La domanda di cui sopra dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. |