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IL RISCATTO

Il riscatto  è un istituto previdenziale che consente di rendere utile ai fini della pensione anche periodi di servizio resi in altre attività oppure interruzioni dal lavoro per precisi motivi. Esempio il riscatto della laurea oppure l'aspettativa obbligatoria per maternità. Pagando il contributo di riscatto, che equivale alla copertura dei contributi per il periodo considerato, la durata della laurea oppure l'aspettativa sono consiederati cone servizio reso a tutti gli effetti.

Poichè in genere il contributo del riscatto è commisurato sulla retribuzione in godimento all'atto della domanda, si consiglia di presentare subito la domanda di riscatto all'Inps, all'Inpdap oppure all'Ente di previdenza cui si è iscritti, avendo cura in questa fase di accertarsi che la domanda sia stata acquisita agli atti, cioè che l'Ente l'ha avuta e l'ha protocollata. Quando arriva il provvedimento di riscatto si hanno dei termini entro cui accettare il pagamento che in genere è rateizzabile.

            Norme in materia di riscatto

 

L’art. 1, comma 77 della legge 247/07 ha modificato l’art. 2 del Dlgs 184/97 introducendo tre nuovi commi (4-bis, 5-bis e 5-ter).

Il nuovo comma 4-bis prevede,  per tutti coloro che presentano domanda di riscatto a partire dal 1 gennaio 2008, la possibilità di pagare l’onere del riscatto medesimo in unica soluzione ovvero in dieci anni senza interessi.

Il comma 5-bis consente invece anche a coloro che non abbiano iniziato l’attività lavorativa e quindi non sono stati iscritti a nessuna forma di previdenza obbligatoria la facoltà di riscatto dei seguenti titoli universitari:

a) diploma universitario (DU);

b) diploma di laurea (DL);

c) diploma di specializzazione (DS);

d) dottorato di ricerca (DR).

 

 Nuove norme in materia di riscatto
1. Premessa
Sulla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007 è stata pubblicata la legge 24 dicembre
2007, n. 247, recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su
previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili,
nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.”

L’art. 1, comma 77, della legge n. 247 del 2007 ha introdotto i commi 4bis, 5bis e
5ter all’art. 2 del decreto legislativo n. 184/1997 (“Attuazione della delega conferita
dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici” in GU

n.148 del 27/06/1997), relativo al riscatto dei corsi universitari di studio.
Con messaggio n. 654 del 9 gennaio 2008, nel fornire una prima informativa sulla
nuova normativa introdotta, è stata fatta riserva di ulteriori approfondimenti che
seguono con la presente circolare.

2. Decorrenza
Le disposizioni introdotte in merito alle modalità di esercizio della facoltà di riscatto
si applicano esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio
2008.

Ne consegue che chi volesse avvalersi delle nuove condizioni avendo presentato
domanda anteriormente al 1° gennaio 2008 potrà rinunciare alla domanda in
questione e proporne una successiva ovvero chiedere che l’istanza
precedentemente avanzata venga considerata come presentata alla data del 1°
gennaio 2008, avendo contezza che i criteri di calcolo dell’onere di riscatto terranno
conto della nuova data di presentazione della domanda.

Analogamente, chi avesse iniziato il pagamento rateale potrà interrompere lo
stesso, ottenere l’accredito del periodo coperto dal pagamento delle rate effettuate
e presentare - per il periodo del corso di studi residuo - nuova domanda di riscatto
il cui onere terrà conto, come nel caso precedente, del diverso momento di
presentazione della domanda.

3. Pagamento rateale
L’introdotto comma 4bis stabilisce che gli oneri da riscatto per periodi in relazione
ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere
versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate
mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.

La disposizione in questione, accrescendo il numero delle rate per il pagamento
degli oneri relativi al corso di studi ed escludendo l’applicazione di interessi,
introduce una disciplina di favore per l’istante; resta peraltro confermata la

possibilità che l’interessato eserciti la facoltà di estinguere il debito anche in un
numero minore di rate e comunque senza applicazione di interessi.

Resta inoltre fermo che il pensionato non potrà chiedere il pagamento rateale e che
il pensionamento implica la decadenza dal beneficio della rateizzazione
eventualmente in corso, con conseguente obbligo di pagamento del capitale residuo
in unica soluzione.

4. Estensione della facoltà ai soggetti non iscritti
Ai sensi dell’introdotto comma 5bis, la facoltà di riscatto di cui all’art. 2, comma 5,
del decreto legislativo n. 184/1997 può essere esercitata anche dai soggetti non
iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato
l'attività lavorativa.

La disposizione in esame si riferisce a coloro che, al momento della domanda, non
risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa
la Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335.

Ne consegue che in tutti i casi di pregressa iscrizione ed anche se, all’atto della
presentazione della domanda, l’interessato risulti “non iscritto” ad alcuna gestione
previdenziale, troveranno invece applicazione le disposizioni di carattere generale
che disciplinano la materia.

Peraltro, l’inoccupato che abbia riscattato solo in parte il periodo di studi
avvalendosi della nuova norma e che, successivamente, si sia occupato ed abbia
pertanto contribuzione obbligatoria in posizione assicurativa, potrà riscattare il
rimanente periodo con le regole generali, valide per gli iscritti.

Si evidenzia inoltre che si dovrà fare riferimento alle disposizioni di carattere
generale anche nell’ipotesi in cui, dalla verifica della situazione previdenziale del
richiedente, dovesse emergere la presenza di contribuzione antecedente la
domanda. In tale circostanza, qualora la pratica fosse già stata definita con le
modalità previste per i soggetti non iscritti, si dovrà rideterminare l’onere di riscatto
sulla base degli elementi di calcolo rilevati alla data della domanda secondo i criteri
generali, notificando all’interessato il nuovo provvedimento.

Contestualmente dovrà essere quantificata la durata del periodo da accreditare a
titolo di riscatto, sulla base dei versamenti già effettuati. Le istruzioni operative e
contabili per la trattazione di tale fattispecie saranno oggetto di successivo
messaggio.

 

In tutti i casi in cui la domanda di riscatto sia stata già presentata , dovrà essere  acquisita una dichiarazione di responsabilità del richiedente, dalla quale risulti che l’interessato non è mai stato iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza fino
 alla data di presentazione della domanda e che alla medesima data non prestava alcuna attività lavorativa.

Nell’ipotesi in cui, unitamente alla domanda di riscatto, venga presentata richiesta
di accredito figurativo del periodo di servizio militare, la richiesta  – in assenza del
requisito minimo di contribuzione obbligatoria - non può trovare accoglimento).

4.1. Onere di riscatto
L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni
anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1,
comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo
delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i
lavoratori dipendenti.

L’onere di riscatto deve essere quindi determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda ed in base  all’aliquota contributiva vigente, nel medesimo periodo, nel FPLD.

Il contributo è fiscalmente deducibile.

Nel caso in cui l’interessato non abbia un reddito personale, il contributo potrà essere posto in detrazione, nella misura del 19 per cento dell'importo stesso, dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico.

Il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata del FPLD e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.

Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione
previdenziale nella quale l’interessato sia o sia stato iscritto. La norma non prevede un obbligo di presentazione della domanda di trasferimento all’atto dell’iscrizione alla prima gestione previdenziale obbligatoria. L’interessato potrà quindi inoltrare la richiesta anche in un momento successivo indicando, nel caso di diverse gestioni presso le quali sia stato iscritto, quella di preferenza.

4.2. Valutazione del periodo ai fini pensionistici
La disposizione in argomento si deve intendere come norma speciale rispetto alle disposizioni che regolano la materia dei riscatti di laurea ed, in particolare, riguardo a quelle che disciplinano i criteri di calcolo dell’onere in rapporto alla collocazione temporale dei periodi, come stabilito dall’art. 2 del decreto legislativo n. 184 del 1997.

Ne consegue che l’onere di riscatto di periodi che si collochino anteriormente al 1° gennaio 1996, chiesti da soggetti non iscritti ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria, sarà comunque determinato secondo il calcolo percentuale proprio del sistema contributivo.

La valutazione del periodo a fini pensionistici sarà anch’essa di tipo contributivo ed i periodi così riscattati non daranno luogo al passaggio dal sistema contributivo a quello misto.

Conseguentemente, in base alla previsione dell’art. 2, comma 5ter, del D.Lgs. n.184/1997, anche i periodi riscattati ai sensi del comma 5bis del medesimo articolo, ancorché collocati in epoca anteriore al 1° gennaio 1996, sono utili al computo dei 40 anni di contribuzione per acquisire il diritto alla pensione di
vecchiaia nel sistema contributivo a prescindere dal requisito anagrafico, come i periodi di studio riscattati ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del predetto decreto. I medesimi periodi sono utili anche al raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva necessari per l’accesso a pensione ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lett. b), n. 2), della legge n. 243 del 2004, come modificato dall’articolo 1, comma 2, lett. a), n. 2), della legge n. 247 del 2007 (v. msg. n. 030923 del 31 dicembre
2007). Si conferma pertanto la valenza dei periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5bis del Decreto Legislativo n.184/1997 e, quindi, che in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i suddetti periodi sono utili ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione contributiva. Deve intendersi che detta valenza riguardi anche i periodi riscattati relativi a domande presentate antecedentemente alla data del 1° gennaio 2008.

5. Criteri di compatibilità
Nei limiti della compatibilità con le presenti disposizioni restano fermo quanto già emanato.

In particolare, con la sola eccezione di cui precisato nel precedente paragrafo, restano confermate integralmente le regole dettate in materia di determinazione dell’onere di riscatto, come fissate dal Decreto Legislativo n. 184/1997 in relazione alla collocazione temporale dei periodi da riscattare. Pertanto, per i periodi antecedenti al 31 dicembre 1995 il calcolo seguirà le regole proprie della riserva matematica ex art. 13 della Legge n. 1338/1962, mentre per i periodi successivi al 1° gennaio 1996 dovrà tenersi conto della retribuzione dei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e dell’aliquota contributiva di finanziamento vigente, alla medesima data, nel regime ove opera ilriscatto.

 Allegati:

-art.1, comma 77, legge 24 dicembre 2007 n. 247


LEGGE 24 Dicembre 2007, n. 247
(Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in
materia di lavoro e previdenza sociale.)

ART. 1, comma 77

77. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008";

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema
contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato; il contributo è altresì detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso.

5-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione".

 

RISCATTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Riscatto dei periodi di occupazione in lavori socialmente utili ai fini della misura delle pensioni (articolo 8, comma 19, Decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468).


Il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, in vigore il 23 gennaio 1998, ha dettato disposizioni di "Revisione della disciplina sui lavori  socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196".
Com’è noto, ai sensi del combinato disposto dell’art.1, comma 9, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni in legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell’art. 7, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 i periodi di impiego nelle attività di lavori socialmente utili, per i quali viene erogato il relativo assegno fino al 31 luglio 1995 sono riconosciuti figurativamente utili ai fini del conseguimento del diritto a pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa.
A partire dal 1° agosto 1995, invece, i periodi di lavoro socialmente utili per i quali continua ad essere erogato il relativo assegno, sono efficaci ai soli fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto a pensionamento.
In virtù dell’art. 8, comma 19, del D.Lgs. n. 468/1997 in oggetto, detti periodi possono essere riscattati ai fini pensionistici (per la misura della pensione), ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184.

 Esercizio della facoltà di riscatto
L’articolo 8, comma 19, del D. Lgs. n. 468/1997, nel prevedere il riscatto dei periodi di impiego in lavori socialmente utili, non ha stabilito alcun limite temporale di riscattabilità, né ha previsto alcun requisito contributivo per il relativo esercizio.
Ne consegue che la facoltà in esame può essere esercitata a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, per tutti i periodi per i quali è stato erogato l'assegno per lavori socialmente utili e che ha comportato l’accredito del relativo contributo figurativo utile ai fini del diritto a pensione.
Alla facoltà in trattazione – esercitabile anche per una sola parte dei periodi in esame - possono perciò accedere tutti i lavoratori che hanno percepito l’assegno di cui sopra, anche nel caso in cui non sia stato maturato alcun contributo utile ai fini della misura della pensione alla data di presentazione della domanda di riscatto.
La domanda di riscatto può essere presentata dai diretti interessati o dai loro superstiti e non è soggetta a termini di decadenza.
Poiché i periodi di godimento dell'assegno per lavori socialmente utili, efficaci ai soli
fini del diritto alla pensione, sono accreditati d’ufficio e sono rilevabili direttamente dall’estratto conto, non è richiesta alcuna particolare documentazione per esercitare la facoltà di riscatto.

 

Modalità di calcolo dell’onere di riscatto
Come dispone l’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 184/1997, l’onere da porre a carico degli interessati deve essere determinato con modalità diverse, in relazione all’anzianità contributiva di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (meno o almeno 18 anni di contribuzione), fatta valere dal richiedente alla data del 31 dicembre 1995.
I periodi oggetto di riscatto possono, pertanto, rientrare nel sistema di calcolo retributivo o in quello contributivo in relazione alla durata dei periodi assicurativi del soggetto, rilevata al 31 dicembre 1995 ed alla loro collocazione temporale.
Secondo i criteri di carattere generale vigenti alla data di presentazione della relativa domanda, l’onere di riscatto verrà perciò quantificato con le modalità della riserva matematica (art. 2, c. 4, D. Lgs. n. 184/1997) e/o del calcolo percentuale (art. 2, c. 5, D. Lgs. n. 184/1997).
In merito si ribadisce che tutti i periodi anteriori al 1° gennaio 1996 sono interessati dal solo sistema di calcolo retributivo.
Si precisa peraltro che, laddove l’interessato faccia valere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995 e raggiunga o superi il suddetto limite di 18 anni con il riscatto del periodo di LSU anteriore al 1° gennaio 1996, anche il calcolo dell’onere relativo ai periodi LSU successivi al 31 dicembre 1995 dovrà essere effettuato secondo il sistema retributivo, con le modalità della riserva matematica.

Retribuzione imponibile da utilizzare ai fini del calcolo
Qualora, alla data della domanda, il richiedente faccia valere anche un solo contributo settimanale effettivo, utile ai fini della misura della pensione, il calcolo dell’onere di riscatto dovrà essere determinato su tale base imponibile e secondo i criteri generali, come di seguito specificati.
Nel caso in cui si debba definire l’onere di riscatto secondo le norme che disciplinano
la liquidazione della pensione con il sistema retributivo si determinerà la relativa riserva matematica sulla base della retribuzione pensionabile maturata alla data di presentazione della domanda e degli ulteriori elementi di calcolo (anzianità contributiva, aliquota di rendimento e coefficiente attuariale collegato ad età, sesso ed anzianità contributiva complessiva), fatti valere alla medesima data.
Nel caso in cui, invece, il periodo oggetto del riscatto verrà valutato nella futura prestazione secondo le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo, e si debba perciò procedere al calcolo percentuale, si prenderà a riferimento la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria dal datore di lavoro nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed in mancanza dei dodici mesi si prenderà in considerazione la retribuzione relativa ai soli contributi versati, rapportandola ad anno. L’onere di riscatto verrà definito sulla base di tale retribuzione, dell’aliquota contributiva IVS vigente alla data di presentazione della domanda e del numero di settimane oggetto del riscatto.
Nei casi in cui il richiedente non abbia maturato alcun contributo utile ai fini della misura della pensione, l’onere di riscatto - qualunque sia il sistema di calcolo da applicare - dovrà essere invece quantificato sulla base di una retribuzione “convenzionale”, corrispondente al minimale settimanale determinato in applicazione dell’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni ed integrazioni, vigente alla data della domanda di riscatto.
Al verificarsi di tale ultima circostanza e nell’ipotesi di calcolo con i criteri della riserva matematica, le retribuzioni convenzionali dei periodi oggetto di riscatto che rientrano fra quelli utili ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile devono essere “attualizzate” all’anno cui si riferiscono, previa svalutazione, da effettuare secondo le indicazioni fornite con circolare n. 24 del 26 gennaio1995.

 Definizione del valore di copertura da accreditare ai periodi riscattati
Una volta conclusa l’operazione di riscatto con l’integrale pagamento del relativo onere, si procederà all’accredito dei periodi riconosciuti, attribuendo loro un valore retributivo di copertura sulla base dei criteri indicati ai seguenti punti a) e b).
Tale accredito, che determina la copertura contributiva ai fini della misura della pensione, verrà identificato dal codice ARPA-UNEX 472, appositamente istituito.
a) - Periodi interessati dai criteri della riserva matematica.
Nel caso in cui l’onere sia stato determinato secondo i criteri della riserva matematica, a ciascuna settimana riscattata dovrà essere accreditato un valore di copertura pari alla retribuzione pensionabile utilizzata ai fini del calcolo, debitamente “attualizzata” sulla base dei coefficienti di rivalutazione vigenti nell'anno in cui è stata presentata la domanda di riscatto ed individuati in relazione agli anni solari in cui si colloca il periodo riscattato (si applicano i criteri illustrati al punto 1 della circolare n. 24 del 26 gennaio1995).
Detta operazione consente, come noto, di evitare che la retribuzione pensionabile presa a base per la determinazione dell’onere - se accreditata al periodo di riscatto in misura identica a quella utilizzata in fase di calcolo – possa assumere un valore diverso (superiore o inferiore) per effetto di eventuale rivalutazione, conseguente alla relativa collocazione temporale, nel caso in cui dovesse a sua volta rientrare nelperiodo utile a definire la retribuzione pensionabile per il calcolo di altra prestazione.

Periodi interessati dal calcolo in misura percentuale
Nel caso in cui l’onere sia stato determinato utilizzando il calcolo a percentuale a ciascuna settimana del periodo riscattato deve essere accreditato un valore di copertura esattamente corrispondente alla retribuzione utilizzata per il calcolo, a prescindere dalla collocazione temporale del riscatto stesso.
Ciò in linea con la previsione dell’articolo 2, comma 5, ultimo periodo, del D.Lgs. n.184/1997, che dispone la rivalutazione del montante individuale dei contributi relativi ai periodi oggetto di riscatto con effetto dalla data della relativa domanda.

Efficacia dei periodi riscattati
La contribuzione acquisita mediante riscatto si colloca contestualmente ai periodi accreditati figurativamente ai fini del diritto a pensione. A seguito dell’operazione di riscatto, i relativi periodi saranno quindi utili anche ai fini della determinazione della misura della pensione stessa.
La contribuzione da riscatto è utile a perfezionare i requisiti contributivi richiesti per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria ma non ai fini della determinazione del contributo volontario. Ciò in quanto, ai sensi dell’ art. 7, c. 1, del D. Lgs. n. 184/1997,
l’importo del contributo volontario è determinato in base alla retribuzione imponibile assoggettata a contribuzione obbligatoria.
La contribuzione in esame non è utile neppure a perfezionare il requisito contributivo richiesto per l’accredito di contribuzione figurativa.
I lavoratori socialmente utili, effettuato il riscatto di tutto o parte del periodo accreditato figurativamente acquisiscono, per effetto del riscatto medesimo, la posizione di soggetto “iscritto” al FPLD.
Nulla è innovato in relazione ai termini ed alle modalità di pagamento dell’onere, alle condizioni ed ai termini di decadenza dalla facoltà di riscatto(circ Inps 5/3/2010, n. 33).

Nei confronti del personale della scuola, è consentita la facoltà di riscatto di:
• Il  diploma universitario, di laurea, di specializzazione, dottorato di ricerca, anche qualora non siano titoli prescritti per il posto ricoperto; inoltre le Università  devono  provvedere alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie attraverso specifiche scuole di specializzazione;
• periodi di iscrizione al albi professionali, ove tale periodo è  condizione necessaria per l'ammissione in servizio;
• periodi di pratica necessari per il conseguimento dell'abilitazione  professionale. La Corte Costituzionale, con sentenza n.52 del 9-15 febbraio 2000, nel dichiarare la parziale incostituzionalità del combinato disposto dell'articolo 13, primo comma, del DPR n.1092/73 e dell'articolo 2 del DLgs. n.184/97, ha ampliato la possibilità di riscattare tutti quei diplomi, titoli di studio e corsi di specializzazione conseguiti presso istituti o scuole riconosciute di livello superiore (post-secondario) quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni.
i corsi biennali svolti dagli Atenei presso le Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (SSIS), in quanto considerati diplomi universitari, possono essere riscattati ai sensi dell'articolo 2 del Dlgs n. 184/1997;
• i corsi speciali annuali istituiti dalle Università e dagli Istituti di alta formazione artistica e musicale (AFAM) in applicazione della legge 4 giugno 2004, n. 143, possono essere valorizzati, in sede pensionistica, in virtù dell'ampliamento della facoltà di riscatto di diplomi, titoli e corsi sancito dalla citato sentenza della Corte Costituzionale n. 52/2000; di conseguenza la facoltà di riscatto di detti corsi è riservata al personale della scuola con incarico annuale ovvero assunto in tempo indeterminato, in quanto il relativo titolo conseguito è necessario per l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti atte al conferimento di incarichi annuali e alle nomine a tempo indeterminato.
Ai fini del calcolo dell'onere, nei casi di applicazione del sistema retributivo, si utilizzano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'art. 13 della legge 12 agostol962, n.1338 e s.m.i.; per il calcolo dell'onere dei periodi da riscattare con il sistema contributivo, si applicano le disposizioni di cui all'art.2, comma 5, del D.Lgs n.184/1997.
Per completezza di esposizione, si rappresenta che non possono essere valorizzati ai fini pensionistici i corsi di abilitazione all'insegnamento antecedenti ai corsi SSIS.Vedi nota operativa Inpdap n. 37 del 13/7/2010.
Nei confronti del personale della scuola, è consentita la facoltà di riscatto di:
• Il  diploma universitario, di laurea, di specializzazione, dottorato di ricerca, anche qualora non siano titoli prescritti per il posto ricoperto; inoltre le Università  devono  provvedere alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie attraverso specifiche scuole di specializzazione;
• periodi di iscrizione ad albi professionali, ove tale periodo è  condizione necessaria per l'ammissione in servizio;
• periodi di pratica necessari per il conseguimento dell'abilitazione  professionale. La Corte Costituzionale, con sentenza n.52 del 9-15 febbraio 2000, nel dichiarare la parziale incostituzionalità del combinato disposto dell'articolo 13, primo comma, del DPR n.1092/73 e dell'articolo 2 del DLgs. n.184/97, ha ampliato la possibilità di riscattare tutti quei diplomi, titoli di studio e corsi di specializzazione conseguiti presso istituti o scuole riconosciute di livello superiore (post-secondario) quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni.
i corsi biennali svolti dagli Atenei presso le Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (SSIS), in quanto considerati diplomi universitari, possono essere riscattati ai sensi dell'articolo 2 del Dlgs n. 184/1997;
• i corsi speciali annuali istituiti dalle Università e dagli Istituti di alta formazione artistica e musicale (AFAM) in applicazione della legge 4 giugno 2004, n. 143, possono essere valorizzati, in sede pensionistica, in virtù dell'ampliamento della facoltà di riscatto di diplomi, titoli e corsi sancito dalla citato sentenza della Corte Costituzionale n. 52/2000; di conseguenza la facoltà di riscatto di detti corsi è riservata al personale della scuola con incarico annuale ovvero assunto in tempo indeterminato, in quanto il relativo titolo conseguito è necessario per l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti atte al conferimento di incarichi annuali e alle nomine a tempo indeterminato.
Ai fini del calcolo dell'onere, nei casi di applicazione del sistema retributivo, si utilizzano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'art. 13 della legge 12 agostol962, n.1338 e s.m.i.; per il calcolo dell'onere dei periodi da riscattare con il sistema contributivo, si applicano le disposizioni di cui all'art.2, comma 5, del D.Lgs n.184/1997.
Per completezza di esposizione, si rappresenta che non possono essere valorizzati ai fini pensionistici i corsi di abilitazione all'insegnamento antecedenti ai corsi SSIS.Vedi nota operativa
Inpdap n. 37 del 13/7/2010.

 

 

 
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