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Attuazione legge 24 Dicembre 2007, n. 247

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale. (GU n. 301 del 29-12-2007)

Sulla G U n. 301 del 29. 12. 2007 è stata pubblicata la cosiddetta legge sul welfare che ha recepito l’accordo Governo – parti sociali del 23 luglio 2007, dopo un cammino più accidentato del previsto. Ma in considerazione di alcuni ulteriori risultati conseguiti ed il rispetto dei tempi costituito dalla data invalicabile del 31.12.07, si può essere anche soddisfatti.

Abolito lo scalone previsto dalla legge Maroni 243/04 si andrà in pensione con gli scalini che si modificano con il tempo.
58 anni di età e 35 di lavoro da gennaio 2008, nel 2009, da luglio vanno in vigore le quote, un mix fra il requisito di età e di lavoro. dal 1° luglio 2009 e fino al 31 dicembre 2012 si entra invece in un meccanismo di quote vincolate. Ciò significa che il meccanismo del raggiungimento dei requisiti (età + contribuzione) previsti dalle quote è comunque legato ad un’età minima da raggiungere.

Dal 1° luglio 2009 fino al 31 dicembre 2010 sarà quota 95 che si può raggiungere con 59 anni di età e 36 di contribuzione o con 60 anni di età e 35 di contribuzione.
Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 sarà quota 96, a partire da 60 anni di età e 36 di contribuzione o con 61 anni di età e 35 di contribuzione.
Il 1° gennaio 2013 non scatterà automaticamente la quota 97 (61 + 36 o 62 + 35). Entro il 30 settembre 2012 è prevista, infatti, una verifica tra Governo e Sindacati per valutare l’andamento dei flussi pensionistici e dei costi finanziari relativi agli anni precedenti Nella legge non c’è più la limitazione ai 5000 pensionamenti usuranti anche se si dovrà fare sempre riferimento alle disponibilità economiche. Da questa necessità nasce l’esigenza di istituire per la prima volta finestre di accesso per le pensioni di vecchiaia in numero di 4. Quattro finestre sono consentite anche ha chi ha 40 anni di contributi.

Ulteriore elemento positivo è la possibilità di usufruire della totalizzazione dei periodi contributivi per periodi limitati a 3 anni, mentre prima ne occorrevano 6, come pure è positiva la possibilità del riscatto della laurea anche per coloro che non hanno ancora iniziato un’attività lavorativa. Per coloro che stanno nel sistema contributivo: il riscatto del corso legale degli studi universitari sarà possibile anche se i giovani non hanno ancora iniziato a lavorare e quindi non hanno alcun contributo versato. Il riscatto potrà essere pagato in 10 anni, senza interessi. (ora può essere pagato in 5 anni, con interessi). Il riscatto sarà deducibile ai fini fiscali e potrà essere pagato anche dai genitori e o da altri soggetti cui risulta fiscalmente a carico il richiedente che non percepisce retribuzione o compensi tassabili.

Il periodo relativo al riscatto di laurea sarà considerato utile ai fini del raggiungimento dei 40 anni di contribuzione (oggi non lo è).
Il riscatto del periodo di laurea non si colloca nell’effettivo periodo di studio, collocandosi invece nel periodo in cui viene fatto il versamento. Se un giovane lavora, quindi, il pagamento del riscatto servirà ad incrementare il montante contributivo, ma non servirà ad incrementare l’anzianità contributiva. Se il giovane non lavora ed il versamento del riscatto viene fatto ad esempio ad opera dei genitori, il pagamento servirà sia per il montante contributivo sia per la copertura contributiva degli anni.

 
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