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Il sistema contributivo

Nel sistema contributivo le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite da un unico tipo di prestazione denominata "pensione di vecchiaia".

In particolare il metodo di calcolo contributivo lega la prestazione pensionistica a quanto effettivamente versato negli anni, con il risultato che quanti più contributi si versano  nel corso della vita lavorativa tanto maggiore sarà la pensione. Tale meccanismo, entrato in vigore dal 1° gennaio 1996, offre il vantaggio, nel lungo periodo, di stabilizzare l rapporto tra spesa delle pensioni ed il PIL, ristabilendo il patto tra le generazioni. Inoltre, si tende al superamento di un’iniquità insita nel sistema retributivo, che rapportava la rendita pensionistica all’ultima retribuzione favorendo le carriere professionali più dinamiche a scapito di coloro che nella vita attiva non avevano avuto lo stesso successo.

Con il passaggio dal metodo retributivo a quello contributivo si gettano, infine, le basi per un’armonizzazione dei diversi settori, tenendo presente che trattamenti completamente diversi da fondo a fondo non erano sempre giustificati  ma spesso andavano ad esclusivo vantaggio di chi concorreva meno  alla sostenibilità del sistema stesso.

Il passaggio dal “vecchio” sistema al contributivo non implica affatto il cambiamento

del sistema di finanziamento delle pensioni. Questo rimane a ripartizione, vale a dire che i contributi versati dal lavoratore in un determinato anno vanno ad alimentare le pensioni in atto in quel momento; non vengono cioè accantonati per costituire il capitale che un giorno frutterà la rendita previdenziale, come avverrebbe in un sistema a capitalizzazione pura.

 In un sistema contributivo l’importo annuo della pensione si ottiene moltiplicando il montante dei contributi versati o accreditati, appositamente rivalutati, per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’assicurato al momento del pensionamento.

Detti coefficienti possono essere oggetto di rideterminazione ogni 10 anni, sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento del PIL (Prodotto interno lordo) di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi.

Il montante contributivo individuale è formato dall'accantonamento annuo del 33% (aliquota di computo) della retribuzione imponibile (tutto ciò che il lavoratore riceve in dipendenza del rapporto di lavoro in denaro o natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, con le sole esclusioni degli assegni previsti dalla legge n. 153/1969 e ampliati dall'art. 2, comma 15, della legge n. 335/1995). Il valore così ottenuto si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione costituito dalla variazione media quinquennale del PIL nominale (appositamente calcolato dall'ISTAT) con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

La somma dei valori accantonati anno per anno costituisce il montante individuale su cui calcolare la pensione. Inoltre, è previsto un massimale annuo della base contributiva, annualmente rivalutato sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, su cui applicare l’aliquota di computo del 33%.

Il predetto massimale annuo è previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, e si applica ai nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e a coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo dalla data di opzione.

Nella tabella seguente sono riportati gli importi, espressi in euro, dei massimali contributivi a decorrere dall’anno 1996. Per il 2005 il predetto massimale annuo, previsto dall’art. 2, comma 18 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo è calcolato applicando l'indice ISTAT nella misura del 2%. 

Massimale contributivo art. 2, comma 18, L. n. 335/1995

Anno                                Importo

1996                              68.172,31

1997                              70.881,03

1998                              72.035,41

1999                              73.332,23

2000                              74.505,62

2001                              76.442,85

2002                              78.506,61

2003                              80.390,77

2004                              82.400,54

2005                              84.048,55

2006                              85.478,00

2007                              87.187,00

2008                              88.669,00

2009                              91.507,00

 

 Per le mansioni particolarmente usuranti, da individuare per il settore pubblico con

decreto del Ministero della funzione pubblica di concerto con i Ministeri del lavoro e

dell'economia, su proposta delle Organizzazioni sindacali, è prevista l'opzione tra:

·               l’applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno ogni sei anni di occupazione nelle attività usuranti;

·               l’utilizzazione del predetto periodo di aumento ai fini dell'anticipazione dell'età pensionabile fino ad un anno rispetto al requisito di accesso alla "nuova" pensione di vecchiaia.

Con lo stesso decreto sopra citato saranno determinate le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso un'aliquota contributiva. E' previsto il concorso da parte dello Stato per la copertura degli oneri in misura non superiore al 20%. Un apposito osservatorio è, altresì, incaricato a svolgere analisi e indagini sulle attività usuranti, su quelle nocive, sulle aspettative di vita e sull'esposizione a rischio professionale.

Il sistema contributivo, pertanto, è una tecnica di determinazione della prestazione pensionistica sulla base dei soli contributi versati nel corso della vita lavorativa.

Alle pensioni liquidate col solo sistema contributivo non si applicano le disposizioni

sull'integrazione al trattamento minimo INPS (articolo 1, comma 16, legge n. 335/1995).

Il sistema contributivo è previsto in forma obbligatoria e facoltativa. Sono sottoposti obbligatoriamente a tale tipo di sistema tutti coloro che iniziano a maturare una posizione contributiva dal 1° gennaio 1996.

E’ invece data la facoltà di opzione a coloro che potevano far valere alla data del 31 dicembre 1995 meno di 18 anni a condizione che gli stesi abbiano maturato 15 anni di cui 5 nel sistema contributivo (articolo 2, comma 1, del DL n. 355/2001 convertito nella legge n. 417 del 27 novembre 2001).

La domanda di opzione per il sistema di calcolo contributivo è irrevocabile.

Ai sensi dell'art. 1, comma 20, legge n. 335/1995, previa risoluzione del rapporto di lavoro,

 si può accedere alla pensione con il sistema contributivo:

·               dal compimento del 60mo anno di età se donna, 65  anno di età se uomo, (prima era 57 anni di età senza distinzione di sesso) a condizione che risultino versati almeno 5 anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione da liquidare non risulti inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale  (articolo 1, comma 6, lettera b, della legge 243/2004. Per il 2009 detto asegno è di € 5317,65  );

·               indipendentemente dall'importo della pensione, dal compimento del 65° anno di età, fermo restando il requisito del versamento di almeno 5 anni di contribuzione effettiva;

·               dal conseguimento, indipendentemente dall'età anagrafica, di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni. Ai fini del computo di tale anzianità non concorrono i riscatti di periodi di studio e i periodi di prosecuzione volontaria, mentre la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è maggiorata di 1,5 volte.

L'importo annuo della pensione (da dividere per 13 mensilità) si ottiene moltiplicando il

montante dei contributi per il coefficiente di trasformazione, relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, tenendo conto anche della frazione di anno di età anagrafica.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 9, della legge n. 335/1995, dal 1° gennaio 1996 ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche vengono estese le disposizioni recate dall'art. 12, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni. Ciò equivale a dire che viene considerata retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in dipendenza del rapporto di lavoro in denaro o natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, con la sola esclusione degli assegni previsti dalla legge n. 153/1969, così come risultano ampliati dall'art. 2, comma 15, della legge n. 335/1995.

In attesa di un'armonizzazione e razionalizzazione delle discipline dei diversi regimi previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria (poi definite con il Dlgs n. 184/1997), l'art. 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha intanto riconosciuto i seguenti periodi di accredito figurativo per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente col sistema contributivo:

·         per assenza dal lavoro per periodi di educazione ed assistenza dei figli, fino al sesto anno di età, in ragione di 170 giorni per ciascun figlio;

·         per assenza dal lavoro per assistenza ai figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore

 (purchè conviventi) qualora gli stessi siano portatori di handicap, per la durata complessiva di 25 giorni l'anno nel limite massimo di 24 mesi;

·         a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, un anticipo di età rispetto alla "nuova" pensione di vecchiaia pari a 4 mesi per ogni figlio e col limite massimo di 12 mesi; in alternativa alla riduzione di età, la lavoratrice può optare per l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico maggiorato di un anno, in caso di uno o due figli e di due anni in caso di tre o più figli.

 

Indennità "una tantum"

 

Ai sensi dell'art. 1, comma 20, legge n. 335/1995, nel sistema contributivo ove in caso di morte dell'assicurato non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per l'attribuzione della pensione ai superstiti, agli stessi compete un'indennità "una tantum" se:

·               non percepiscono rendite per infortunio sul lavoro o malattie professionali, in conseguenza della morte dell'assicurato;

·               versino nella condizione reddituale che dà diritto all'assegno sociale.

L'entità della prestazione è pari all'importo dell'assegno sociale moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata in favore dell'assicurato, da ripartire fra i superstiti aventi diritto secondo i criteri fissati per la pensione ai superstiti.

 

Legge  243/2004 : nuovi requisiti di accesso con il sistema contributivo

 

L’articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 243/2004 modifica i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico per coloro che sono destinatari del sistema di calcolo contributivo; in particolare, fermo restando il requisito contributivo di 5 anni,  il requisito anagrafico è elevato a:

-          60 anni di età per le donne;

-          65 anni di età per gli uomini.

 

Si precisa che nei confronti delle lavoratrici che accedono al pensionamento con un’età inferiore a 65 anni, è necessario verificare la sussistenza dell’ulteriore condizione prevista dall’articolo 1 comma 20 della legge n. 335/1995 ossia che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte dell’importo dell’assegno sociale.   

Il medesimo articolo conferma la possibilità di accesso al pensionamento con 40 anni di contribuzione, a prescindere dall’età anagrafica.

E’ prevista, inoltre, la possibilità di accesso con almeno 35 anni di contribuzione e un’età anagrafica pari a quella prevista per i nuovi trattamenti di anzianità . 

 

  VECCHI E NUOVI COEFFICIENTI
Età Coefficienti 2010-12 Coefficienti 2013-15 Differenza
57      4,42%                   4,304%               -0,116%
58      4,54%                   4,416%               -0,124%
59      4,66%                   4,535%               -0,125%
60      4,80%                   4,661%               -0,139%
61      4,94%                   4,796%               -0,144%
62      5,09%                   4,940%               -0,150%
63      5,26%                   5,094%               -0,166%
64      5,43%                   5,259%               -0,171%
65      5,62%                   5,435%               -0,185%
66      5,62%                   5,624%               +0,004%
67      5,62%                   5,826%               +0,206%
68      5,62%                   6,046%               +0,426%
69      5,62%                   6,283%               +0,663%
70      5,62%                   6,541%               +0,921%

 

 

   

 

 
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