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Come si calcola

La norma civilistica  prevede che per ciascun anno di servizio il datore di lavoro accantoni contabilmente una quota pari alla retribuzione annua utile ai fini del TFR (e, comunque, non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’intero anno) divisa per 13,5. Ciò equivale a dire che tale quota è pari a 7,41% della retribuzione utile.

Per i lavoratori privati l’aliquota di computo per l’accantonamento è pari a 7,41% della retribuzione alla quale però deve sottrarsi lo 0,5% destinato per tali categorie a un Fondo di garanzia costituito presso l’Inps.

Per i lavoratori pubblici   l’art. 2 della legge 335/95, introducendo il TFR,  ha stabilito che questo fosse regolato “in base a quanto previsto dalì’art. 2120 del Codice Civile”, riservando alla contrattazione collettiva il compito di stabilire le modalità di attuazione  e le peculiarità. Per omogeneità con il settore privato e non essendo previsto la quota di  versamento al Fondo Inps, l’aliquota di computo è stata fissata nel 6,91%.

 Il Trattamento di Fine Rapporto è un istituto previdenziale, a garanzia dei lavoratori, introdotto dalla
Legge 297 del 1982
Il testo della Legge citata ha sostituito il vecchio articolo 2120 del Codice Civile.
Il Trattamento di Fine Rapporto è una forma di retribuzione differita, liquidata al momento della cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore dipendente.

Il TFR si determina calcolando, per ciascun anno di servizio, un importo pari, e comunque non superiore, all’entità della retribuzione lorda dovuta per ogni annualità, divisa per il parametro fisso 13,5. La quota rappresenta quindi il 7,41% della retribuzione (precisamente il 6,91% corrisposto all’ex dipendente più lo 0,50% corrisposto all’Inps per finanziare il Fondo di Garanzia)

Le quote accantonate sono rivalutate in base al 75% dell’aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo + un valore fisso dell’1,5%;
 
Le somme così maturate sono liquidate al lavoratore all’atto della cessazione dal servizio.
Incidenza delle assenze non retribuite sul diritto al TFR.

Se nel corso di un rapporto di lavoro della durata minima di quindici giorni nel mese, il dipendente usufruisce di uno o più giorni di assenza non retribuita cui ha diritto per legge o per contratto (congedo straordinario, sciopero, ecc.), tali assenze non influiscono sul diritto al TFR, ma esclusivamente sul trattamento economico da prendere a base di calcolo della prestazione, che sarà rapportato alla retribuzione di attività spettante.

Contratto a part-time.

Un contratto di lavoro part-time (verticale od orizzontale) della durata minima di quindici giorni nel mese fa sorgere il diritto al TFR, che sarà calcolato sulla base della retribuzione spettante per l’orario di servizio in concreto svolto.

 Contrariamente a quanto avviene per l’indennità premio o per l’indennità di buonuscita, quindi, ai fini TFR il servizio reso a part-time non si contrae rapportandolo ad orario intero e la retribuzione da prendere a base di calcolo è quella effettiva e non quella virtuale prevista per il tempo pieno.

 

PAGAMENTO DEL TFR.

Il diritto al pagamento del TFR sorge alla risoluzione del contratto di lavoro, purché il dipendente non ne abbia sottoscritto un altro (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) decorrente dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del primo con un ente obbligato ad iscrivere i propri dipendenti all’INPDAP ai fini TFS o TFR.

In tal caso l’iscritto avrà diritto al pagamento al verificarsi della prima interruzione di almeno un giorno tra un contratto e l’altro ovvero all’atto della definitiva cessazione dal servizio

 Termini di pagamento del TFR.

Per i dipendenti pubblici i termini di pagamento sono differenti a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 3 della legge 140 del 1997). Pertanto il pagamento deve avvenire:

•entro il 105° giorno dalla data del collocamento a riposo per limiti d’età, decesso, inabilità e limiti di servizio;
•non prima del 181° giorno e non oltre il 270° giorno dalla risoluzione del rapporto di lavoro in tutti gli altri casi di cessazione dal servizio (dimissioni, licenziamento ecc.). In questi casi, infatti, la citata legge 140 del 1997 prevede una sospensione del diritto al pagamento di 180 giorni dalla data di cessazione dal servizio, trascorsi i quali l’Inpdap ha 90 giorni di tempo per provvedere alla liquidazione.
Se il pagamento viene effettuato oltre i termini di legge l’Istituto è obbligato a pagare gli interessi di mora.
La somma spettante è corrisposta per mezzo di assegno bancario non trasferibile e inviato al destinatario con lettera assicurata, oppure può essere accreditata sul conto corrente bancario o postale su espressa richiesta del beneficiario.
Tfr ai superstiti
In caso di decesso dell’iscritto in attività di servizio (articolo 2122 del codice civile)  il Tfr maturato fino a quel momento spetta al coniuge, ai figli, e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. Se non vi è accordo tra gli aventi diritto, la ripartizione del Tfr deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In assenza di tali beneficiari, il Tfr è attribuito agli eventuali eredi testamentari ovvero, ove non vi sia testamento, agli eredi legittimi.

In caso di decesso dell’iscritto dopo la cessazione dal servizio la somma maturata a titolo di Tfr, come ogni altro bene, entra a far parte dell’asse ereditario e deve essere corrisposta agli eredi testamentari o legittimi secondo le norme che regolano la successione.

Per i lavoratori privati non esistono dei termini particolari per il pagamento del TFR. Dipende da azienda ad azienda. Invece per i dipendenti pubblici esistono gli stessi termini previsti per il pagamento del TFS legge n. 140/1997.

Pertanto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età, di servizio, per inabilità e per decesso, le amministrazioni sono tenute ad inviare l’apposito modello entro quindici giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e l’Istituto è obbligato a corrispondere la prestazione entro i successivi novanta giorni.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi altra motivazione diversa da quelle sopra indicate, il pagamento del TFR non potrà avvenire prima che siano decorsi centottanta giorni dalla cessazione dal servizio, termine entro il quale le amministrazioni devono inviare il modello TFR/1.

In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato che si risolva alla scadenza dei termini fissati contrattualmente, la risoluzione del rapporto si considera avvenuta per “limiti di servizio” e il pagamento della prestazione dovrà essere effettuato entro i successivi centocinque giorni (15 + 90).

 
Nuove modalità di pagamento si applicano alle prestazioni da corrispondere per le cessazioni dal servizio a partire dal 31 maggio 2010 (articolo 12 della legge 122 del 2010).

In particolare, la norma dispone che l’indennità sia corrisposta:

•in unico importo se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 90.000 euro;
•in due importi se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro e la seconda è pari all’importo residuo. La seconda somma verrà corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento;
•in tre importi se l’ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a 150.000 euro. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro, la seconda è pari a 60.000 euro e la terza è pari all’importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento.
Il pagamento in più rate dell’indennità non si applica nei casi di cessazione dal servizio entro il 30 novembre 2010 per limiti di età o per dimissioni, a condizione in quest’ultimo caso che la domanda sia stata presentata entro il 30 maggio 2010.

 

 

 

 

 
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