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Entro il 29 febbraio i sostituti di imposta, i datori di lavoro e gli enti di previdenza dovranno inviare ai propri dipendenti o pensionati il certificato unico CU ex CUD ( così si risparmia la D) che certifica il reddito percepito nel 2015. Gli iscritti alla previdenza complementare devono fare attenzione che ci sia la deduzione dei contributi versati. Questi sono deducibili, cioè portati in diminuzione del reddito fino ad un massimo di 5.164,57 euro. I lavoratori al primo impiego successivo al 1° gennaio 2007, a partire dal 2012, possono portare in deduzione dal proprio reddito complessivo (nei venti anni successivi al quinto, di partecipazione a forme di previdenza integrativa) i contributi versati ai fondi complementari, usando – oltre all'ordinario plafond di deducibilità di 5.164,57 euro annui – un ulteriore bonus corrispondente a 2.582,29 euro annui, sino a concorrenza dell'ammontare che corrisponde alla differenza positiva fra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche. La deduzione è ammessa a prescindere da chi effettua il versamento o dalla tipologia di reddito prodotto e o che si tratti di contributi volontari che di contributi dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali. L’agevolazione determina un risparmio in termini di minori imposte pagate pari all’aliquota fiscale più elevata applicata al reddito complessivo del lavoratore. . Nel computo del limite di 5.164,57 euro si deve tener conto di tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche, collettive e individuali. Occorre considerare, pertanto: oltre le quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi per TFR e ai fondi di previdenza anche i contributi versati a favore dei familiari fiscalmente a carico. La parte dei contributi versati (anche per le persone a carico) al fondo di previdenza complementare per i quali il contribuente non ha potuto fruire della deduzione, non sono tassati al momento della liquidazione della prestazione. Egli però ha però l’obbligo di comunicare alla forma pensionistica complementare l’importo non dedotto (o che non sarà dedotto) nella dichiarazione dei redditi. Detta comunicazione va fatta entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se il diritto alla prestazione matura prima di tale data, entro il giorno di maturazione. Ad esempio, per un lavoratore che versa alla previdenza complementare contributi pari a 1.000 euro ed è tassato con aliquota marginale Irpef del 23 per cento, il costo effettivamente sostenuto dal lavoratore sarà pari a 770 euro, con un risparmio fiscale pari a 230 euro. Detta comunicazione va fatta entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, Dal 2007 la deducibilità è stata estesa anche ai contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite presso gli Stati membri dell’Unione Europea e presso gli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo. CONTRIBUTI VERSATI PER I FAMILIARI A CARICO Come abbiamo accennato, l’agevolazione fiscale spetta anche quando si versano contributi nell’interesse dei familiari a carico. In tal caso, però, la deduzione in favore del contribuente nei confronti del quale dette persone sono a carico spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivo di 5.164,57 euro. Se il contribuente a favore del quale sono stati versati i contributi è a carico di più persone, il beneficio fiscale spetta a colui il quale è intestato il documento comprovante la spesa. Se, invece, il documento è intestato al familiare a carico, è possibile specificare con una annotazione sul documento stesso la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto.
Si ricorda che un familiare, per essere considerato a carico di un altro, deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili sostenuti. Nel computo del reddito si considerano anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica Per i pubblici dipendenti valgono le regole meno favorevoli vigenti con il d.lgs. 124/93 e pertanto i contributi versati sono deducibili dal reddito imponibile entro il limite più basso tra: • Il 12% del reddito complessivo • L’importo assoluto di € 5164,57 annui • Il doppio del TFR versato a previdenza complementare
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