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Il Welfare State: ieri, oggi, domani
Per chi volesse iniziare la lettura ecco il primo capitolo.
Per chi fosse interessato ad acquisire un copia rivolgersi a Teseo Editore Roma o direttamente al nostro sito.

Relazione del presidente (2012)

Relazione CIV Inpdap 2011

Relazione COVIP 2010

Relazione del presidente (2010)

Imprese italiane, Servizi finanziari e assicurativi
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Approvato alla Camera il DDL sulla Concorrenza, nuove norme per la complementare

 




Il Disegno di legge sulla concorrenza, AC 3012 è stato approvato alla Camera il giorno 8 ottobre 2015. Ora passa al Senato per la Conversione definitiva . Per quanto riguarda la previdenza complementare il testo proposto è stato completamente rivisitato in Commissione e se non viene nuovamente cambiato al Senato, contiene gli elementi per il rilancio del secondo pilastro previdenziale.
Pilastro che emerge sempre di più nella sua importanza e indispensabilità, considerando il caos in cui si sta aggrovigliando la discussione sulla riforma pensionistica generale con la presentazione di una ridda di proposte che non solo creano esasperazione fra quelli che attendono una norma che gli consente di andare in pensione ora con minori danni possibili, ma genera sfiducia e sgomento anche fra coloro che in pensione vi andranno molto più in là.
L’articolo 15 si occupa dei fondi pensione e delle altre forme di previdenza integrativa.
Quest’articolo, radicalmente modificato durante l’esame in sede referente, contiene disposizioni che innova le procedure che permettono di anticipare la pensione integrativa nel caso di perdita del lavoro e conseguente inoccupazione. Secondo il testo approvato l’anticipo della prestazione, o di parti di essa, è consentito in caso di cessazione dell’attività lavorativa per un periodo di tempo superiore a 24 mesi – in luogo degli attuali 48 – con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alla pensione nel regime obbligatorio di appartenenza.
Inoltre si affida ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari la possibilità di poter portare questo anticipo fino a un massimo di dieci anni. E’ stata soppressa la facoltà di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento. Era la norma che prevedeva la cosiddetta “portabilità selvaggia” del proprio tfr e del contributo del datore di lavoro da un fondo all’altro o ad un Pip. Al suo posto ne è stata introdotta una che affida al Ministro del lavoro con il Ministro dell’economia e delle finanze, la convocazione di un tavolo di consultazione per ad avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari. Vedremo se poi seguiranno i fatti.

Per quanto attiene, infine, al regime tributario delle prestazioni pensionistiche complementari, si prevede l’applicazione di una ritenuta a seconda di prestazioni erogate in forma di capitale o di rendita. La base imponibile è costituita dall’ammontare complessivo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Per le prestazioni periodiche, inoltre, sono esclusi dalla base imponibile anche i redditi di capitale derivanti dai rendimenti se determinabili.
La lettera c) del comma 1 sostituisce il comma 5 dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 252 del 2005. La tassazione delle somme percepite a titolo di riscatto è diversa secondo la causa che determina il riscatto: nei casi di riscatto della posizione individuale per cessazione dell’attività lavorativa o in caso di invalidità permanente, o in favore degli eredi o dei beneficiari in caso di morte dell’iscritto, sulle somme percepite è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Se le cause del riscatto sono diverse si applica invece una ritenuta a titolo d’imposta, nella misura del 23%. Per aumentare l’efficienza dei fondi pensione il Ministro del lavoro. La consultazione con i sindacati ( badate bene consultazione, non concertazione o contrattazione che sono cose completamente diverse) deve svolgersi secondo le seguenti linee guida:
 revisione dei requisiti per l’esercizio dell’attività dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento all’onorabilità e professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e degli altri organi collegiali;
 fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati, nonché dei regimi gestionali;
 individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi.
Vedremo l’Aula se approverà il testo predisposto dalle Commissioni oppure vi apporterà ulteriori modifiche.
Insomma se passa questo disegno di legge, qual cosina potrebbe anche cambiare in meglio anche se si tratta di poca cosa. Occorre avere più coraggio e porre degli incentivi consistenti, altrimenti la complementare rimarrà sempre appetibile per pochi..

 

 

 

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