Si organizzano seminari, corsi e convegni...
 HOME :: CHI SIAMO :: PENSIONE COMPLEMENTARE :: PENSIONE OBBLIGATORIA :: FONDI PENSIONE :: NORMATIVA :: INVESTIMENTI
 
Previdenza complementare
Pensione obbligatoria
Fondi pensione
Normativa
Investimenti
Link
Opuscolo sul tfr
Contatti
Un libro da leggere
Il Welfare State: ieri, oggi, domani
Per chi volesse iniziare la lettura ecco il primo capitolo.
Per chi fosse interessato ad acquisire un copia rivolgersi a Teseo Editore Roma o direttamente al nostro sito.

Relazione del presidente (2012)

Relazione CIV Inpdap 2011

Relazione COVIP 2010

Relazione del presidente (2010)

Imprese italiane, Servizi finanziari e assicurativi
torna all'archivio
 

Art. 1, commi 113, 258, 623, 708 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Riflessi sui Tfs,  Tfr dei dipendenti pubblici. Effetti del comma 258 sui trattamenti pensionistici.    
 
L’articolo 1, comma 113, della legge 190/2014 dispone che le pensioni anticipate, di cui all’art. 24, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  con decorrenza dal 1° gennaio 2015 non sono soggette a penalizzazioni anche se liquidate prima del compimento del 62° anno, a  condizione  che il requisito di anzianità contributiva sia maturato entro il  31 dicembre 2017.
 
Questa esclusione determina una modifica sui termini di pagamenti dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto dei dipendenti pubblici interessati da risoluzioni unilaterali del rapporto di lavoro.   
 
Per il personale della PA per il quale opera la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, di cui all’articolo 72, comma 11, del DL 112/2008,  convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133,  i termini di pagamento dei trattamenti di fine  servizio e fine rapporto possono variare in ragione della data di maturazione del diritto a pensione, della decorrenza della pensione e della circostanza  che alla stessa pensione siano applicate le penalizzazioni.
 
Fino al 18 agosto 2014, le risoluzioni unilaterali del rapporto di lavoro avevano come unico presupposto l’avvenuto conseguimento del diritto alla pensione anticipata  (ovvero alla pensione con  40 anni, con diritto maturato secondo le regole antecedenti alla disciplina introdotta dall’art. 24 del DL 201/2011) a prescindere dall’eventuale applicazione delle riduzioni  percentuali, anche se il dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 2 dell’8 marzo 2012, aveva raccomandato alle amministrazioni di non esercitare la risoluzione qualora ciò avesse determinato l’applicazione delle penalizzazioni sulla pensione.
 
Per le cessazioni dal servizio conseguenti alle risoluzioni unilaterali operate fino al 18 agosto 2014, il termine di pagamento è stato di 105 giorni ovvero 6 mesi ovvero  12 mesi a seconda della data di maturazione del diritto a pensione  (si vedano in proposito la circolare Inps n. 37 del 14 marzo 2012, il messaggio Inps n. 8381  del 15 maggio  2012 e la circolare Inps n. 73 del 5 giugno 2014). Dal 19 agosto 2014 – ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 11 agosto 2014 n. 114 - ai fini dell’esercizio della risoluzione unilaterale era stata prevista  l’ulteriore condizione del  raggiungimento dell’età anagrafica ovvero di un’anzianità contributiva  tali da escludere l’applicazione delle riduzioni percentuali alla pensione.
 
Conseguentemente, per le cessazioni dal servizio derivanti da atti unilaterali  del datore di lavoro associate  ad accessi alla pensione con penalizzazioni (non configurabili  come risoluzioni a norma dell’art. 72, comma 11, del DL 112/2008, come modificato dalla legge 114/2014), ha trovato applicazione il termine generale di 24 mesi, per il pagamento dei Tfs e dei Tfr, invece dei termini di 105 giorni ovvero di 6 o 12 mesi (cfr. messaggio n. 8680  dell’12 novembre 2014).
 
Dopo la modifica introdotta dal comma 113 in esame, che ha disposto la neutralizzazione delle riduzioni percentuali per le pensioni con decorrenza dal 2015 e con il  requisito di anzianità contributiva maturato in ogni caso entro il 2017, l’esercizio della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte dell’amministrazione rimane temporaneamente sottoposto  alla sola condizione connessa   “alle   esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati  e  senza  pregiudizio per   la   funzionale   erogazione   dei   servizi” .

Termini dei Tfr e dei Tfs dei lavoratori iscritti alle gestioni del fine servizio dell’Inps in caso di pensione determinata esclusivamente con il metodo di calcolo retributivo
 
L’articolo 1, commi 707 e 708,  ha modificato, integrandolo, l’art. 24, comma 2, del decreto-legge 6  dicembre  2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214 (riforma Monti Fornero). Le disposizioni in esame prevedono che  l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo con il metodo  retributivo, antecedenti all’entrata in vigore dell’articolo 24  della citata riforma Monti Fornero.       
                
Per effetto di quanto sopra, la pensione di chi ha  maturato 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 va determinata  con il calcolo  misto: retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011; contributivo per le anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 2012.  A determinate condizioni, la misura della pensione calcolata  con  il metodo misto può essere  superiore a quella determinata con il metodo retributivo.
 
Tenendo conto di questa circostanza, il legislatore ha stabilito  che per i destinatari del metodo di calcolo misto in base alla riforma Monti Fornero, il trattamento debba essere liquidato con il metodo di calcolo che determina l’importo di minor favore. Il  comma 708  dispone che  il limite si applica dal 2015 anche alle pensioni decorrenti dal 2 gennaio 2012.
 
Nell’ipotesi in cui la pensione venga liquidata con il metodo di calcolo retributivo, il predetto comma 708 precisa che  resta in ogni caso fermo il termine di pagamento di 24 mesi dei trattamenti di fine servizio e Tfr.

 

powered by fm