(Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti diaccesso; regime dei cumuli)
Disciplina della previdenza complementare
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 .
Legge delega
Il 6 ottobre 2004 è entrata in vigore la legge delega n. 243 del 23 agosto 2004 (formato .pdf 48 Kb) sulla riforma delle pensioni, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004.
La Riforma si fonda principalmente su due pilastri: l'innalzamento dell'età pensionabile e lo sviluppo della previdenza complementare.
Tabella comparativa età pensionabile/anni di lavoro
La riforma del 2011: TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 legge 214/2011
Testo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.». (11A16582) (GU n. 300 del 27-12-2011 - Suppl. Ordinario n.276)
..........
Art. 12
Riduzione del limite per la tracciabilita' dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante
1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: « 30 settembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012». Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma.
Omissis
1-bis. c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti
dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in
via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento
a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono
essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o
postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di
cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il
limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i
soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e
pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono
esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo, ove i titolari
rientrino nelle fasce individuate ai sensi del comma 5, lettera d).
Per tali rapporti, alle banche, alla societa' Poste Italiane Spa e
agli altri intermediari finanziari e' fatto divieto di addebitare
alcun costo;
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia,
l'Associazione bancaria italiana, la societa' Poste italiane Spa e le
associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscono con
apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di
base. In caso di mancata stipula della convenzione entro la scadenza
del citato termine, le caratteristiche di un conto corrente o di un
conto di pagamento di base vengono fissate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. Con la
medesima convenzione e' stabilito l'ammontare degli importi delle
commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta
autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una
banca diversa da quella del titolare della carta.
4. Le banche, la societa' Poste italiane Spa e gli altri prestatori
di servizi di pagamento abilitati a offrire servizi a valere su un
conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di cui al comma 3.
5. La convenzione individua le caratteristiche del conto avendo
riguardo ai seguenti criteri:
a) inclusione nell'offerta di un numero adeguato di servizi ed
operazioni, compresa la disponibilita' di una carta di debito
gratuita;
b) struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente
comparabile;
c) livello dei costi coerente con finalita' di inclusione
finanziaria e conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della
Raccomandazione della Commissione europea del 18 luglio 2011
sull'accesso al conto corrente di base;
d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il
conto corrente e' offerto senza spese.
6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del comma 3
e' esente dall'imposta di bollo nei casi di cui al comma 5, lettera
d).
7. Se la convenzione prevista dal comma 3 non e' stipulata entro
tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le
caratteristiche del conto corrente sono individuate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
8. Rimane ferma l'applicazione di quanto previsto per i contratti
di conto corrente ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e del titolo II del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11, e successive modificazioni.
9. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori
di servizi di pagamento, la societa' Poste italiane Spa, il Consorzio
Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le
associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale
definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le regole generali per
assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico
degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante
carte di pagamento. In ogni caso, la commissione a carico degli
esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento
elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito o di debito,
non può superare la percentuale dell'1,5 per cento.
Capo IV
Riduzioni di spesa. Pensioni
Art. 24
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire
il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei
vincoli di bilancio, la stabilita' economico-finanziaria e a
rafforzare la sostenibilita' di lungo periodo del sistema
pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul
prodotto interno lordo, in conformita' dei seguenti principi e
criteri:
a) equita' e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale,
con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le
categorie piu' deboli;
b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche
attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della
speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicita' dei
profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2012, con riferimento alle anzianita'
contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione
corrispondente a tali anzianità e' calcolata secondo il sistema
contributivo.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti
di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa
vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento
pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla
prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere
all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A
decorrere dal 1o gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei
regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla
medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di
anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione
di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di
cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e
18; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base
dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai
commi 14, 15-bis, 17 e 18.
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a
carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e
delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche' della
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si puo' conseguire
all'eta' in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi
commi. Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e' incentivato,
fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di
appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione
calcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti
alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia
delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del
predetto limite massimo di flessibilità.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal
1o gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai
commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di
conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il
conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia
tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi,
a decorrere dal 1o gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito
indicati:
a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione e'
liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima.
Tale requisito anagrafico e' fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere
dal 1o gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1o gennaio 2016 e 66
anni a decorrere dal 1o gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la
disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione
e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria,
nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico e'
fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1o gennaio 2014, a 65 anni
e 6 mesi a decorrere dal 1o gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal
1o gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli
incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di
cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009,
n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle
forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico
di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel
sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n.
243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
d. per i lavoratori autonomi la cui pensione e' liquidata a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonchè della
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni
per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il
requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, e' determinato in 66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 e'
conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20
anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non
inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo
accredito contributivo decorre successivamente al 1o gennaio 1996, a
1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia
pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di
cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'
annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale
del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al
quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di
eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i
tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie
preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e
quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto
importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato
anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito
per il medesimo anno.
Si prescinde dal predetto requisito di importo
minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni,
ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque
anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del
decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo 1,
comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole «, ivi comprese
quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al
comma 19,» sono soppresse.
8. A decorrere dal 1o gennaio 2018 il requisito anagrafico per il
conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo
10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge
30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a
carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima,
nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per
l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente
articolo devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in
possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima
decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per
effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi
della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età
minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale
di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31
dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei
predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza
utile del pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta
ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli
adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo periodo del
presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n. 183 e'
abrogato.
10. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti
la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme
sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' della gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data
l'accesso alla pensione anticipata ad eta' inferiori ai requisiti
anagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente se risulta
maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e 1 mese per gli
uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti
che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi
sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore
mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa
alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1o gennaio
2012, e' applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto
percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento
rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a 2
punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due
anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la
riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori
con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre
successivamente al 1o gennaio 1996 il diritto alla pensione
anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere
conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di
sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in
favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e
che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere
non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato
sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno
lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente
l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo
mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e
integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica
del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono
quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si
verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni
successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso
essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto
per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al
pensionamento, nonchè al requisito contributivo di cui al comma 10,
trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono
conseguentemente apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 12-bis dopo le parole «e all'articolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,»
aggiungere le seguenti: «e il requisito contributivo ai fini del
conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento
indipendentemente dall'età anagrafica»;
b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole «i requisiti di
età» sono sostituite dalle seguenti: «i requisiti di età e di
anzianità contributiva»;
c. al comma 12-quater, al primo periodo, e' soppressa, alla fine,
la parola «anagrafici».
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita
successivi a quello effettuato con decorrenza 1o gennaio 2019 sono
aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste
dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i
riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del
presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i
requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo
1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni e integrazioni, nonchè nei limiti delle risorse
stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi
disciplinata, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al
pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4
e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre
2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo
di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi
collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono
titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di
solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato
previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il
diritto di accesso ai predetti Fondi di solidarietà; in tale secondo
caso gli interessati restano tuttavia a carico dei Fondi medesimi
fino al compimento di almeno 59 anni di età, ancorché maturino
prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al
pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del
presente decreto;
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre
2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso
l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente
lettera l'istituto dell'esonero si considera, comunque, in corso
qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4
dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione
per i lavoratori di cui alla presente lettera e). Sono altresì
disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti
discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da
adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono definite le modalità di
attuazione del comma 14 ivi compresa la determinazione del limite
massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione
del benefici di cui al comma 14 nel limite delle risorse
predeterminate in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di
euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220
milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno
2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per
l'anno 2019. Gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria
provvedono al montaggio, sulla base della data di cessazione del
rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla
lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate
dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei
requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico
delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del
presente comma, i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori
domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici
previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del
predetto limite numerico vanno computati anche i lavoratori che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e
requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 e di
quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo
12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per il quale
risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al
predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il
regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti
di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012
trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del
presente articolo.
15-bis. In via eccezionale per i lavoratori dipendenti del settore
privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva
di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero
maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i
requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012
ai sensi della Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243,
e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della
pensione anticipata al compimento di un' età anagrafica non
inferiore a 64 anni; b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia
oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con
un' età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il
31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla
medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni di
età.
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo 1,
comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato
dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai
fini dell'aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione
di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995,
in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12, comma
12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1o gennaio 2013 lo
stesso coefficiente di trasformazione e' esteso anche per le eta'
corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e'
adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del
procedimento gia' previsto per i requisiti del sistema pensionistico
dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il
predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore
originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento
dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore
di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6
dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con
effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le eta'
corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito della
medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata
legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata
del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma
anche per eta' corrispondenti a valori superiori a 70 anni e'
effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11,
della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la
periodicita' temporale della procedura di cui all'articolo 1, comma
11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive
modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al
comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei
coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello
decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicità
biennale.
17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma
restando la possibilità di conseguire la stessa ai sensi dei commi
10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della
legge 4 novembre 2010, n. 183, all'articolo 1, del decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- al comma 5, le parole «2008-2012» sono sostituite dalle
seguenti: «2008-2011» e alla lettera d) del medesimo comma 5 le
parole «per gli anni 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti:
«per l'anno 2011»;
- al comma 4, la parola «2013» e' sostituita dalla seguente:
«2012» e le parole: «con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed
una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre
unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B» sono
sostituite dalle seguenti: «con i requisiti previsti dalla Tabella
B»;
- al comma 6 le parole «dal 1o luglio 2009» e «ai commi 4 e 5»
sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «dal 1o luglio 2009
al 31 dicembre 2011» e «al comma 5»;
- dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:
«6.bis Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma
1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui
inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato
dal 1o gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui
alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità
per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni
lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità
per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un
numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.»
- al comma 7 le parole «comma 6» sono sostituite dalle seguenti:
«commi 6 e 6-bis».
17-bis. Per i lavoratori di cui al comma 17 non si applicano le
disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano a
trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento dal 1o gennaio 2012 ai sensi del citato decreto
legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal comma 17 del presente
articolo, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni.
18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei
requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi
pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, requisiti
diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria,
ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78,
comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27
dicembre 1941, n. 1570, nonché ai rispettivi dirigenti, con
regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle
obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché
dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma
3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito
presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488.
19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio
2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto
dal 1o gennaio 2012 le parole «, di durata non inferiore a tre anni,»
sono soppresse.
20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che
maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1o gennaio
2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al
pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di
agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle
pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di
collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già
adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, anche se aventi effetto successivamente al 1o gennaio 2012.
21. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 e'
istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei
pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni
lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di
determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei
predetti fondi. L'ammontare della misura del contributo e' definita
dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge
ed e' determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente
l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla
quota di pensione calcolata in base ai parametri piu' favorevoli
rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono
escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e
gli assegni di invalidita' e le pensioni di inabilita'. Per le
pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo
dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di
riferimento e' al lordo della quota di pensione capitalizzata al
momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto
contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento
pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarieta'
complessivo non puo' essere comunque inferiore a 5 volte il
trattamento minimo.
22. Con effetto dal 1o gennaio 2012 le aliquote contributive
pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni
pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle
gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti
percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti
percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.
23. Con effetto dal 1o gennaio 2012 le aliquote contributive
pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori
coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa
gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e
C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto.
24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio
finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme
gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della
loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 giugno 2012,
misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e
spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti
ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono
sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le
disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo
definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere.
Decorso il termine del 30 giugno 2012 senza l'adozione dei previsti
provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri
vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1o gennaio 2012: a) le
disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo
sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico
dei pensionati nella misura dell'1 per cento.
25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la
rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448 e' riconosciuta per gli anni 2012 e 2013
esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo
fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per
cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il
trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della
quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente
comma, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato. L'articolo 18, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive
modificazioni e integrazioni, e' abrogato.
26. A decorrere dal 1o gennaio 2012, ai professionisti iscritti
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui
all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore
dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi
dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo e' finanziato per
l'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni per il 2015.
Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti
i criteri e le modalità istitutive del predetto Fondo.
27-bis. L'autorizzazione d spesa di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con
modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di
500.000 euro per l'anno 2013.
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, costituisce, senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da
esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza
obbligatoria nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel
rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle
compatibilita' finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo
periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al
trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono
essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle
dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del
principio dell'adeguatezza della prestazione pensionistica.
Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilità
succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali
forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva
obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a
favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di
previdenza obbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti nel
settore della previdenza.
29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora
annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e
di educazione previdenziale. A ciò concorrono la comunicazione da
parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la
posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attività di
comunicazione e promozione istruite da altre Autorità operanti nel
settore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a
diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani
generazioni, della necessità dell'accantonamento di risorse a fini
previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto dell'art.
38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le
risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione
di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare
il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno
al reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui
all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle
imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in
natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si
applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del
medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito
complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni
caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli
amministratori delle società di capitali. In deroga all'articolo 3
della legge 23 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al
presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai
compensi il cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1o
gennaio 2011.
31-bis. Al comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, dopo le parole: "eccedente 150.000 euro" sono inserite le
seguenti: "e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro".
Riferimenti normativi
Riferimenti normativi:
-- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
"26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 , e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, di cui al comma 2, lettera a),
dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati
alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge
11 giugno 1971, n. 426 . Sono esclusi dall'obbligo i
soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla
relativa attivita'."
-- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dal comma 12
del presente articolo :
"Art. 12 Interventi in materia previdenziale
1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano
il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65
anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del
settore privato ovvero all'eta' di cui all'articolo 22-ter,
comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito
con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e
successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici
del pubblico impiego ovvero alle eta' previste dagli
specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a
carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
i coltivatori diretti nonche' della gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti
requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al
pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge
23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e
integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma
1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a
carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
i coltivatori diretti nonche' della gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
I soggetti di cui al presente comma che maturano i
previsti requisiti per il diritto al pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica conseguono il
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con
un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione
dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo
periodo del presente comma per coloro che maturano i
requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che
maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per
coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio
2014, fermo restando per il personale del comparto scuola
quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
3. L'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 2 febbraio 2006,
n. 42 e' sostituito dal seguente: «Ai trattamenti
pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano
le medesime decorrenze previste per i trattamenti
pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai
superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di
pensione di inabilita' la pensione decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello di presentazione della domanda
di pensione in regime di totalizzazione». Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano con riferimento ai
soggetti che maturano i requisiti di accesso al
pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal
1° gennaio 2011.».
4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi nei confronti dei:
a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il
periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che
maturano i requisiti di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento
pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di
lavoro;
b) lavoratori per i quali viene meno il titolo
abilitante allo svolgimento della specifica attivita'
lavorativa per raggiungimento di limite di eta'.
5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori
beneficiari, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso
al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al
comma 6:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per
effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile
2010;
c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del
presente decreto, sono titolari di prestazione
straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle
lettere da a) a c) del comma 5, ancorche' maturino i
requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1°
gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle
prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime
lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, in
via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la
concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito per il periodo di tempo necessario al
raggiungimento della decorrenza del trattamento
pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente
articolo e in ogni caso per una durata non superiore al
periodo di tempo intercorrente tra la data computata con
riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto e la data della
decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla
base di quanto stabilito dal presente articolo.
6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
provvede al monitoraggio, sulla base della data di
cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5
che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011,
del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima
della data di entrata in vigore del presente decreto.
Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento
del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto
Istituto non prendera' in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici
previsti dalla disposizione di cui al comma 5.
7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti
pubblici attraverso il contenimento della dinamica della
spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di
stabilita' e crescita, dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il
riconoscimento dell'indennita' di buonuscita,
dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine
rapporto e di ogni altra indennita' equipollente
corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a
seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e'
effettuato:
a) in un unico importo annuale se l'ammontare
complessivo della prestazione, al lordo delle relative
trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore a
90.000 euro;
b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo
della prestazione, al lordo delle relative trattenute
fiscali, e' complessivamente superiore a 90.000 euro ma
inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo
annuale e' pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale
e' pari all'ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo
della prestazione, al lordo delle relative trattenute
fiscali, e' complessivamente uguale o superiore a 150.000
euro, in tal caso il primo importo annuale e' pari a 90.000
euro, il secondo importo annuale e' pari a 60.000 euro e il
terzo importo annuale e' pari all'ammontare residuo.
8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente
in materia di determinazione della prima scadenza utile per
il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7
ovvero del primo importo annuale, con conseguente
riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale,
rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal
riconoscimento del primo importo annuale.
9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano
in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai
collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di eta'
entro la data del 30 novembre 2010, nonche' alle
prestazioni derivanti dalle domande di cessazione
dall'impiego presentate prima della data di entrata in
vigore del presente decreto a condizione che la cessazione
dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo
che l'accoglimento ovvero la presa d'atto della domanda di
cessazione determina l'irrevocabilita' della stessa.
All'onere derivante dalle modifiche di cui al presente
comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2011, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'
articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
10. Con effetto sulle anzianita' contributive maturate
a decorrere dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei
trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in
riferimento alle predette anzianita' contributive non e'
gia' regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120
del codice civile in materia di trattamento di fine
rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine
servizio si effettua secondo le regole di cui al citato
articolo 2120 del codice civile, con applicazione
dell'aliquota del 6,91 per cento.
11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 si interpreta nel senso che le attivita' autonome,
per le quali opera il principio di assoggettamento
all'assicurazione prevista per l'attivita' prevalente, sono
quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti,
dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono
iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS.
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1,
comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i
quali e' obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla
gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
12.
12-bis. In attuazione dell' articolo 22-ter, comma 2,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento
degli istituti pensionistici e delle relative procedure di
adeguamento dei parametri connessi agli andamenti
demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i requisiti di
eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23
agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i
requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il
conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito
anagrafico di cui all' articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65
anni di cui all' articolo 1, comma 20, e all' articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni, e il requisito contributivo ai fini del
conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica devono essere
aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare
almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni
aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto
direttoriale comporta responsabilita' erariale. Il predetto
aggiornamento e' effettuato sulla base del procedimento di
cui al comma 12-ter.
12-ter. A partire dall'anno 2011 l'ISTAT rende
annualmente disponibile entro il 31 dicembre dell'anno
medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio
precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a
65 anni in riferimento alla media della popolazione
residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma
12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo
stesso comma 12-bis: a) i requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva indicati al comma 12-bis sono aggiornati
incrementando i requisiti in vigore in misura pari
all'incremento della predetta speranza di vita accertato
dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede
di prima applicazione tale aggiornamento non puo' in ogni
caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non
viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta
speranza di vita. In caso di frazione di mese,
l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al
decimale piu' prossimo. Il risultato in mesi si determina
moltiplicando la parte decimale dell'incremento della
speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unita';
b) i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente
incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento
rapportato ad anno dei requisiti di eta'. In caso di
frazione di unita', l'aggiornamento viene effettuato con
arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti
di anzianita' contributiva minima previsti dalla normativa
vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonche'
la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico rispetto alla data di maturazione dei
requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente,
come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo.
12-quater. In base agli stessi criteri di adeguamento
indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto
direttoriale di cui al comma 12-bis, anche ai regimi
pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'
articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n.
335, nonche' agli altri regimi e alle gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione
generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui
all' articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941,
n. 1570, nonche' i rispettivi dirigenti, e' applicato
l'adeguamento dei requisiti. Resta fermo che l'adeguamento
di cui al presente comma non opera in relazione al
requisito per l'accesso per limite di eta' per i lavoratori
per i quali viene meno il titolo abilitante allo
svolgimento della specifica attivita' lavorativa per il
raggiungimento di tale limite di eta'.
12-quinquies. Ogniqualvolta l'adeguamento triennale dei
requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter comporta, con
riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di
vecchiaia originariamente previsto a 65 anni, l'incremento
dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il
predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di
cui al comma 6 dell' articolo 1 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e' esteso, con effetto dalla decorrenza di tale
determinazione, anche per le eta' corrispondenti a tali
valori superiori a 65 del predetto requisito anagrafico
nell'ambito della procedura di cui all' articolo 1, comma
11, della citata legge n. 335 del 1995, come modificato
dall' articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007,
n. 247. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del
coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del primo
periodo del presente comma anche per eta' corrispondenti a
valori superiori a 65 anni e' effettuata con la predetta
procedura di cui all' articolo 1, comma 11, della citata
legge n. 335 del 1995.
12-sexies. All' articolo 22-ter del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In attuazione della sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee 13 novembre 2008 nella
causa C-46/07, all' articolo 2, comma 21, della legge 8
agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: 'A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette
lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
al primo periodo del presente comma e il requisito
anagrafico di sessanta anni di cui all' articolo 1, comma
6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, sono incrementati di un anno.
Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati
di quattro anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del
raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni. Restano
ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del
trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti
relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti
anagrafici piu' elevati, nonche' le disposizioni di cui
all' articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano
maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di
anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini
del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di
vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro il 31
dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta
data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica
secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente
di appartenenza la certificazione di tale diritto»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le
economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono
nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia
reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di cui all' articolo 18, comma 1, lettera b-bis),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, per interventi dedicati a
politiche sociali e familiari con particolare attenzione
alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione
tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici; a
tale fine la dotazione del predetto Fondo e' incrementata
di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di
euro nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012,
392 milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro
nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015, 542
milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro
nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292
milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020".
12-septies. A decorrere dal 1° luglio 2010 alle
ricongiunzioni di cui all' articolo 1, primo comma, della
legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni
di cui all' articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della
medesima legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti
e' determinato in base ai criteri fissati dall' articolo 2,
commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
184.
12-octies. Le stesse modalita' di cui al comma
12-septies si applicano, dalla medesima decorrenza, nei
casi di trasferimento della posizione assicurativa dal
Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale
per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato l'
articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione le
previgenti disposizioni per le domande esercitate dagli
interessati in data anteriore al 1° luglio 2010.
12-novies. A decorrere dal 1° luglio 2010 si applicano
le disposizioni di cui al comma 12-septies anche nei casi
di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di
telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E'
abrogato l' articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n.
1450. E' fatta salva l'applicazione dell' articolo 28 della
legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il
trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate in
epoca antecedente al 1° luglio 2010.
12-decies. All' articolo 4, primo comma, della legge 7
luglio 1980, n. 299, le parole: «approvati con decreto
ministeriale 27 gennaio 1964" sono sostituite dalle
seguenti: "come successivamente adeguati in base alla
normativa vigente.
12-undecies. Sono abrogate le seguenti disposizioni
normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322, l' articolo 40
della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l' articolo 124 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, l' articolo 21, comma 4, e l' articolo 40, comma
3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
12-duodecies. Le risorse di cui all' articolo 74, comma
1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo
stanziamento relativo all'anno 2010, possono essere
utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di
avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza
complementare dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.
12-terdecies. Per ciascuno degli esercizi finanziari
2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il
finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'
articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono
complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni
di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo,
che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al
bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato
articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001, pari a
30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono
alla compensazione degli effetti derivanti dall'aumento
contributivo di cui all' articolo 1, comma 10, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, al fine di garantire la non
applicazione del predetto aumento contributivo nella misura
prevista."
-- Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 20
maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni (Norme sulla
tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della
liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento):
"18.Reintegrazione nel posto di lavoro. Ferme restando
l'esperibilita' delle procedure previste dall'articolo 7
della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la
sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai
sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il
licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato
motivo, ovvero ne dichiara la nullita' a norma della legge
stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non
imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale,
ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il
licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di quindici
prestatori di lavoro o piu' di cinque se trattasi di
imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel
posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresi' ai
datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che
nell'ambito dello stesso comune occupano piu' di quindici
dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito
territoriale occupano piu' di cinque dipendenti, anche se
ciascuna unita' produttiva, singolarmente considerata, non
raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro,
imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue
dipendenze piu' di sessanta prestatori di lavoro.
Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro
di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro, dei
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato
parziale, per la quota di orario effettivamente svolto,
tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle
unita' lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla
contrattazione collettiva del settore. Non si computano il
coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo
grado in linea diretta e in linea collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo
comma non incide su norme o istituti che prevedono
agevolazioni finanziarie o creditizie.
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma
condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno
subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata
accertata l'inefficacia o l'invalidita' stabilendo
un'indennita' commisurata alla retribuzione globale di
fatto dal giorno del licenziamento sino a quello
dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei
contributi assistenziali e previdenziali dal momento del
licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in
ogni caso la misura del risarcimento non potra' essere
inferiore a cinque mensilita' di retribuzione globale di
fatto.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno
cosi' come previsto al quarto comma, al prestatore di
lavoro e' data la facolta' di chiedere al datore di lavoro
in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro,
un'indennita' pari a quindici mensilita' di retribuzione
globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni
dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia
ripreso il servizio, ne' abbia richiesto entro trenta
giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il
pagamento dell'indennita' di cui al presente comma, il
rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei
termini predetti.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo
comma e' provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui
all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del
sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il
giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, puo'
disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o
insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di
lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente puo' essere
impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che
l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del
codice di procedura civile.
L'ordinanza puo' essere revocata con la sentenza che
decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui
all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla
sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui
al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che
l'ha pronunciata, e' tenuto anche, per ogni giorno di
ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento
pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione
dovuta al lavoratore."
-- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 21, del
citato decreto-legge n. 138 del 2011:
"21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a
decorrere dalla predetta data all'articolo 59, comma 9,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole «anno
scolastico e accademico» sono inserite le seguenti:
«dell'anno successivo». Resta ferma l'applicazione della
disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del
presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per
il pensionamento entro il 31 dicembre 2011."
-- Si riporta il testo dell'articolo 22-ter, comma 1,
del citato decreto-legge n. 78 del 2009:
"Art. 22-ter Disposizioni in materia di accesso al
pensionamento
1. In attuazione della sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee 13 novembre 2008 nella
causa C-46/07, all' articolo 2, comma 21, della legge 8
agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: 'A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette
lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
al primo periodo del presente comma e il requisito
anagrafico di sessanta anni di cui all' articolo 1, comma
6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, sono incrementati di un anno.
Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati
di quattro anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del
raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni. Restano
ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del
trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti
relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti
anagrafici piu' elevati, nonche' le disposizioni di cui
all' articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano
maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di
anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini
del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di
vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro il 31
dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta
data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica
secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente
di appartenenza la certificazione di tale diritto."
-- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6, della
legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni
(Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel
settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla
previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il
riordino degli enti di previdenza ed assistenza
obbligatoria):
"6. Al fine di assicurare la sostenibilita' finanziaria
del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della
relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante
l'elevazione dell'eta' media di accesso al pensionamento,
con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle
forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:
a) il diritto per l'accesso al trattamento
pensionistico di anzianita' per i lavoratori dipendenti e
autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e
alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue,
fermo restando il requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei
requisiti di eta' anagrafica indicati, per il periodo dal
1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata
alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo
restando il requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella
Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al
pensionamento si consegue, indipendentemente dall'eta', in
presenza di un requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a quaranta anni;
b) per i lavoratori la cui pensione e' liquidata
esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito
anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20, primo periodo,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato a 60 anni per
le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre
accedere al pensionamento:
1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza
di un requisito di anzianita' contributiva pari ad almeno
quaranta anni;
2) con un'anzianita' contributiva pari ad almeno
trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di eta'
anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al
30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente
legge e, per il periodo successivo, fermo restando il
requisito di anzianita' contributiva non inferiore a
trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B
allegata alla presente legge;
c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che
accedono al pensionamento con eta' inferiore a 65 anni per
gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le
pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori
dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono
accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno
successivo, se di eta' pari o superiore a 57 anni; qualora
risultino in possesso dei previsti requisiti entro il
quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1°
luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono il
trattamento di pensione, con eta' inferiore a 65 anni per
gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per
gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti,
qualora risultino in possesso dei requisiti di cui alle
lettere a) e b) entro il secondo trimestre dell'anno,
possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno
successivo; qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al
pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo
alla data di conseguimento dei requisiti medesimi. Le
disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano
ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il personale
del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al
trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio
ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e
accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo
trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei
requisiti entro il 31 dicembre dell'anno avendo come
riferimento per l'anno 2009 i requisiti previsti per il
primo semestre dell'anno;
d) per i lavoratori assicurati presso la gestione
speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di
previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni
riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente comma
e al comma 7."
-- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 6, della
citata legge n. 335 del 1995:
"6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della
pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai
cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano
compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali
di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base
non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta
pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno
sociale». Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno
e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza
dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al
doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando
il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno
sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi
incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo
alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e'
costituito dall'ammontare dei redditi coniugali,
conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e'
erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della
dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e'
conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente
percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i
redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva,
di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte
e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari
corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel
reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze
arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il
proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli
effetti del conferimento dell'assegno non concorre a
formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema
contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di
gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che
gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura
corrispondente ad un terzo della pensione medesima e
comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale."
-- Si riporta il testo dell'articolo 2 del
decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355 (Disposizioni
urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di
lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di
liquidazione delle pensioni, nonche' di regolarizzazione di
adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti
dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province
della regione siciliana), convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 novembre 2001, n. 417:
"2. 1. L'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che
l'opzione ivi prevista e' concessa limitatamente ai
lavoratori di cui al comma 12 del predetto articolo 1 che
abbiano maturato un'anzianita' contributiva pari o
superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema
contributivo.
2. La liquidazione del trattamento pensionistico
esclusivamente con le regole del sistema contributivo e'
comunque concessa a coloro che abbiano esercitato il
diritto di opzione entro la data di entrata in vigore del
presente decreto."
-- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 23, della
citata legge n. 335 del 1995, come modificato dalla
presente legge:
"23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la
pensione e' conseguibile a condizione della sussistenza dei
requisiti di anzianita' contributiva e anagrafica previsti
dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata
in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai
medesimi lavoratori e' data facolta' di optare per la
liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente
con le regole del sistema contributivo, a condizione che
abbiano maturato un'anzianita' contributiva pari o
superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema
medesimo."
-- Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge 26
maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello
Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e
l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di
assistenza ai sordomuti):
"10.Sordomuti ultrassessantacinquenni.
Con effetto dal 1° maggio 1969, in sostituzione
dell'assegno di cui all'articolo 1, i sordomuti, dal primo
giorno del mese successivo a quello del compimento dei 65
anni di eta', sono ammessi su comunicazione delle
competenti prefetture all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, al godimento della pensione sociale a
carico del fondo di cui all'articolo 2 della legge 21
luglio 1965, n. 903 , e successive modificazioni e
integrazioni.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale da'
comunicazione della data di inizio del pagamento della
prima mensilita' della pensione sociale ai comitati
provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, che
sospendono, dalla stessa data, la corresponsione
dell'assegno, salvo rimborso, da parte dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, di quanto anticipato
agli interessati dagli enti comunali di assistenza a titolo
di pensione sociale a decorrere dalla data indicata al
precedente comma."
-- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 30
marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30
gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed
invalidi civili):
"19.Pensione sociale e decorrenza delle provvidenze
economiche.
In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui
agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal
primo giorno del mese successivo al compimento dell'eta' di
65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono
ammessi al godimento della pensione sociale a carico del
fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.
153.
Agli ultrasessantacinquenni che si trovano nelle
condizioni di cui all'articolo 12 della presente legge, la
differenza di lire 6 mila, tra l'importo della pensione
sociale e quello della pensione di inabilita', viene
corrisposta, con onere a carico del Ministero dell'interno
con le modalita' di cui agli articoli 14 e seguenti.
L'INPS da' comunicazione della data di inizio del
pagamento della prima mensilita' della pensione sociale ai
comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica
che, dalla stessa data, sospendono la corresponsione della
pensione o dell'assegno, salva l'applicazione della
disposizione di cui al precedente comma. L'INPS sara'
tenuto a rimborsare agli ECA quanto anticipato agli
interessati a titolo di pensione sociale a decorrere dal
compimento del sessantacinquesimo anno di eta'."
-- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 7, della
citata legge n. 335 del 1995:
"7. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sono determinati le modalita' e i termini di presentazione
delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di
cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione
dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e
reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad
un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato
sia ricoverato in istituti o comunita' con retta a carico
di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal
presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno
sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di
cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni e integrazioni."
-- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 9, della
citata legge n. 243 del 2004:
"9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, e'
confermata la possibilita' di conseguire il diritto
all'accesso al trattamento pensionistico di anzianita', in
presenza di un'anzianita' contributiva pari o superiore a
trentacinque anni e di un'eta' pari o superiore a 57 anni
per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le
lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che
optano per una liquidazione del trattamento medesimo
secondo le regole di calcolo del sistema contributivo
previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati
della predetta sperimentazione, al fine di una sua
eventuale prosecuzione."
-- Si riporta il testo degli articoli 4, 7 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
(Norme in materia di cassa integrazione, mobilita',
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro):
"4.Procedura per la dichiarazione di mobilita'.
1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento
straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso
di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga
di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i
lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure
alternative, ha facolta' di avviare le procedure di
mobilita' ai sensi del presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di
cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite a norma dell'art. 19, L. 20 maggio 1970, n. 300
, nonche' alle rispettive associazioni di categoria. In
mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione
deve essere effettuata alle associazioni di categoria
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di
categoria puo' essere effettuata per il tramite
dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa
aderisce o conferisce mandato.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere
indicazione: dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in
tutto o in parte, la dichiarazione di mobilita'; del
numero, della collocazione aziendale e dei profili
professionali del personale eccedente, nonche' del
personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione
del programma di mobilita'; delle eventuali misure
programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano
sociale della attuazione del programma medesimo del metodo
di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da
quelle gia' previste dalla legislazione vigente e dalla
contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata
copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di
anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4,
di una somma pari al trattamento massimo mensile di
integrazione salariale moltiplicato per il numero dei
lavoratori ritenuti eccedenti.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della
ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere
contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle
rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive
associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di
utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante
contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di
ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in
particolare, a facilitare la riqualificazione e la
riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti
sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo
ritengano opportuno, da esperti.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita
entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento
della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima da'
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione comunicazione scritta sul risultato della
consultazione e sui motivi del suo eventuale esito
negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione convoca le parti al fine di un
ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche
formulando proposte per la realizzazione di un accordo.
Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione della comunicazione dell'impresa
prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla
procedura di mobilita' sia inferiore a dieci, i termini di
cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla meta'.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la
procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta'
di collocare in mobilita' gli impiegati, gli operai e i
quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di
essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.
Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in
mobilita', con l'indicazione per ciascun soggetto del
nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del
livello di inquadramento, dell'eta', del carico di
famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle modalita'
con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di
cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per
iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione competente, alla Commissione regionale per
l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma
2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in
mobilita' i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a
quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la
stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza
rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da
effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori posti in
mobilita'.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle
procedure di cui al presente articolo, che prevedano il
riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti
eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo
comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro
assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di
efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza
della forma scritta e delle procedure previste dal presente
articolo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa
integrazione, al termine del periodo di godimento del
trattamento di integrazione salariale, rientrano in
azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel
caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese
edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita'
produttive ubicate in diverse province della stessa regione
ovvero in piu' regioni, la competenza a promuovere
l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al
direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le
comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e
comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
fatto che le decisioni relative all'apertura delle
procedure di cui al presente articolo siano assunte dal
datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il
datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire
a propria difesa la mancata trasmissione, da parte
dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative
alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
procedure.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12
agosto 1977, n. 675 , le disposizioni del decreto-legge 30
marzo 1978, n. 80 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'articolo
4-bis, nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
n. 36."
"7.Indennita' di mobilita'.
1. I lavoratori collocati in mobilita' ai sensi
dell'articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 16, comma 1, hanno diritto ad una indennita'
per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a
ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i
cinquanta anni. L'indennita' spetta nella misura
percentuale, di seguito indicata, del trattamento
straordinario di integrazione salariale che hanno percepito
ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente
precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per
cento.
2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con
D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, la indennita' di mobilita' e'
corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi,
elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i
quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno
compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente
misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per
cento.
3. L'indennita' di mobilita' e' adeguata, con effetto
dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento
della indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti.
Essa non e' comunque corrisposta successivamente alla data
del compimento dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa
data non e' ancora maturato il diritto alla pensione di
vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto
viene a maturazione.
4. L'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere
corrisposta per un periodo superiore all'anzianita'
maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che
abbia attivato la procedura di cui all'articolo 4.
5. I lavoratori in mobilita' che ne facciano richiesta
per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in
cooperativa in conformita' alle norme vigenti possono
ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle
misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di
mensilita' gia' godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i
lavoratori in mobilita' delle aree di cui al comma 2 che
abbiano compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e'
aumentata di un importo pari a quindici mensilita'
dell'indennita' iniziale di mobilita' e comunque non
superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei
sessanta anni di eta'. Per questi ultimi lavoratori il
requisito di anzianita' aziendale di cui all'art. 16, comma
1, e' elevato in misura pari al periodo trascorso tra la
data di entrata in vigore della presente legge e quella del
loro collocamento in mobilita'. Le somme corrisposte a
titolo di anticipazione dell'indennita' di mobilita' sono
cumulabili con il beneficio di cui all'art. 17, L. 27
febbraio 1985, n. 49 . Con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono determinate le modalita' e le condizioni per
la corresponsione anticipata dell'indennita' di mobilita',
le modalita' per la restituzione nel caso in cui il
lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della
corresponsione, assuma una occupazione alle altrui
dipendenze nel settore privato o in quello pubblico,
nonche' le modalita' per la riscossione delle somme di cui
all'articolo 5, commi 4 e 6.
6. Nelle aree di cui al comma 2 nonche' nell'ambito
delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
Commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un
rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla
prima classe della lista di collocamento e popolazione
residente in eta' da lavoro, ai lavoratori collocati in
mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992 che, al
momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto
un'eta' inferiore di non piu' di cinque anni rispetto a
quella prevista dalla legge per il pensionamento di
vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a
quella minima prevista per il predetto pensionamento,
diminuita del numero di settimane mancanti alla data di
compimento dell'eta' pensionabile, l'indennita' di
mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
dell'indennita' per i periodi successivi a quelli previsti
nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.
7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori
collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992
che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano
compiuto un'eta' inferiore di non piu' di dieci anni
rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a
ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta fino alla
data di maturazione del diritto al pensionamento di
anzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla
data del 1° gennaio 1991 dalle societa' non operative della
Societa' di Gestione e Partecipazioni Industriali S.p.a.
(GEPI) e della Iniziative Sardegna SpA (INSAR) si prescinde
dal requisito dell'anzianita' contributiva; l'indennita' di
mobilita' non puo' comunque essere corrisposta per un
periodo superiore a dieci anni.
8. L'indennita' di mobilita' sostituisce ogni altra
prestazione di disoccupazione nonche' le indennita' di
malattia e di maternita' eventualmente spettanti.
9. I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita',
ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla
corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono
riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del
diritto alla pensione e ai fini della determinazione della
misura della pensione stessa. Per detti periodi il
contributo figurativo e' calcolato sulla base della
retribuzione cui e' riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme
occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa
sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle
gestioni pensionistiche competenti.
10. Per i periodi di godimento dell'indennita' di
mobilita' spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui
all'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 13 maggio 1988, n. 153.
11. I datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili,
rientranti nel campo di applicazione della normativa che
disciplina l'intervento straordinario di integrazione
salariale, versano alla gestione di cui all'art. 37, L. 9
marzo 1989, n. 88 , un contributo transitorio calcolato con
riferimento alle retribuzioni assoggettate al contributo
integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione involontaria, in misura pari a 0,35 punti di
aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge e
fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991 ed in
misura pari a 0,43 punti di aliquota percentuale a
decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso
al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo di paga in
corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro tenuti al
versamento del contributo transitorio sono esonerati, per i
periodi corrispondenti e per i corrispondenti punti di
aliquota percentuale, dal versamento del contributo di cui
all'art. 22, L. 11 marzo 1988, n. 67 , per la parte a loro
carico.
12. L'indennita' prevista dal presente articolo e'
regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in
quanto applicabile, nonche' dalle disposizioni di cui
all'art. 37, L. 9 marzo 1989, n. 88 .
13. Per i giornalisti l'indennita' prevista dal
presente articolo e' a carico dell'Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani. Le somme e i
contributi di cui al comma 11 e all'articolo 4, comma 3,
sono dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate le
comunicazioni relative alle procedure previste
dall'articolo 4, comma 10, nonche' le comunicazioni di cui
all'articolo 9, comma 3.
14. E' abrogato l'articolo 12 della legge 5 novembre
1968, n. 1115 , e successive modificazioni.
15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni
nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
adegua i contributi di cui al presente articolo nella
misura necessaria a ripristinare l'equilibrio di tali
gestioni."
"24.Norme in materia di riduzione del personale.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a
12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano
alle imprese che occupino piu' di quindici dipendenti e
che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di
attivita' o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque
licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna
unita' produttiva, o in piu' unita' produttive nell'ambito
del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni
si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso
arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque
riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2,
3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3,
si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori
alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori
licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo
6, comma 1, senza diritto all'indennita' di cui
all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del
presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.
1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3,
ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da
datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini
di lucro, attivita' di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3,
al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori
che svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di
religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui
alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni.
2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1-bis si
applicano anche quando le imprese o i privati datori di
lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi,
intendano cessare l'attivita'.
3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo,
e 10, e all'art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle
imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto
dall'art. 5, comma 4, e' dovuto dalle imprese di cui
all'art. 16, comma 1, nella misura di nove volte il
trattamento iniziale di mobilita' spettante al lavoratore
ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a
termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi
di attivita' stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per
riduzione di personale di cui al primo comma dell'articolo
11 della legge 15 luglio 1966, n. 604 , come modificato
dall'articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e'
disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
intimati prima della data di entrata in vigore della
presente legge."
-- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 28, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
"2. 28. In attesa di un'organica riforma del sistema
degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 , sentite le organizzazioni sindacali
ed acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure
per il perseguimento di politiche attive di sostegno del
reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di
ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di
crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di
servizi di pubblica utilita', nonche' delle categorie e
settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori
sociali. Nell'esercizio della potesta' regolamentare il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) costituzione da parte della contrattazione
collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante
un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50
per cento;
b) definizione da parte della contrattazione medesima
di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entita',
modalita' concessivi, entro i limiti delle risorse
costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
correlati contributi figurativi;
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al
finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento
del contributo;
d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della
obbligatorieta' della contribuzione con applicazione di una
misura addizionale non superiore a tre volte quella della
contribuzione stessa;
e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il
concorso delle parti sociali;
f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di
maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
lire 150 miliardi."
Parte di provvedimento in formato grafico
-- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 11, della
citata legge n. 335 del 1995, come modificato dall'art. 1,
comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247:
"11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e
dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di
lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti
a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, con
decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, e' rideterminato ogni tre anni il coefficiente di
trasformazione previsto al comma 6."
-- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6, della
citata legge n. 335 del 1995:
"6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione
generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed
esclusive della stessa, e' determinato secondo il sistema
contributivo moltiplicando il montante individuale dei
contributi per il coefficiente di trasformazione di cui
all'allegata tabella A relativo all'eta' dell'assicurato al
momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni
di anno rispetto all'eta' dell'assicurato al momento del
pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene
adeguato con un incremento pari al prodotto tra un
dodicesimo della differenza tra il coefficiente di
trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e il
coefficiente dell'eta' inferiore a quella dell'assicurato
ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato e' inviato, con
cadenza annuale, un estratto conto che indichi le
contribuzioni effettuate, la progressione del montante
contributivo e le notizie relative alla posizione
assicurativa nonche' l'ammontare dei redditi di lavoro
dipendente e delle relative ritenute indicati nelle
dichiarazioni dei sostituti d'imposta."
-- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 4
novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di
lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro):
"Art. 1 Delega al Governo per la revisione della
disciplina in tema di lavori usuranti
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di
concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari
lavori o attivita' e che maturano i requisiti per l'accesso
al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 la
possibilita' di conseguire, su domanda, il diritto al
pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli
previsti per la generalita' dei lavoratori dipendenti,
secondo i principi e criteri direttivi di cui all' articolo
1, comma 3, lettere da a) a f), della legge 24 dicembre
2007, n. 247. Restano ferme le modalita' procedurali per
l'emanazione dei predetti decreti legislativi indicate nei
commi 90 e 91 e le norme di copertura finanziaria di cui al
comma 92 del citato articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 247.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano, ai
sensi dell' articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, una clausola di salvaguardia, volta a
prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di
accertamento del diritto al beneficio emergano scostamenti
tra gli oneri derivanti dalle domande accolte e la
copertura finanziaria prevista, trovi applicazione un
criterio di priorita', in ragione della maturazione dei
requisiti agevolati, e, a parita' degli stessi, della data
di presentazione della domanda, nella decorrenza dei
trattamenti pensionistici."
-- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (Accesso anticipato al
pensionamento per gli addetti alle lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1
della legge 4 novembre 2010, n. 183), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1 Lavoratori addetti a lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti
1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della
legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo
1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono esercitare,
a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento
pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di
anzianita' contributiva non inferiore a trentacinque anni e
il regime di decorrenza del pensionamento vigente al
momento della maturazione dei requisiti agevolati, le
seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente
usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre
1999;
b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai
soli fini del presente decreto legislativo, nelle seguenti
categorie:
1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
che prestano la loro attivita' nel periodo notturno come
definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6
ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non
inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per
l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio
2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro
che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1°
luglio 2009;
2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori
che prestano la loro attivita' per almeno tre ore
nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino
di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto
decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di lavoro
di durata pari all'intero anno lavorativo;
c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali
operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto
nell'allegato 1 al presente decreto legislativo, cui si
applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro
previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati
all'interno di un processo produttivo in serie,
contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di
tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di
postazioni, che svolgano attivita' caratterizzate dalla
ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti
staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso
continuo o a scatti con cadenze brevi determinate
dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con
esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee
di produzione, alla manutenzione, al rifornimento
materiali, ad attivita' di regolazione o controllo
computerizzato delle linee di produzione e al controllo di
qualita';
d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non
inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di
trasporto collettivo.
2. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato
e' esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma 1
abbiano svolto una o piu' delle attivita' lavorative di cui
alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1, secondo
le modalita' ivi previste, per un periodo di tempo pari:
a) ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione
dei requisiti, negli ultimi dieci di attivita' lavorativa,
per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre
2017;
b) ad almeno la meta' della vita lavorativa
complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1°
gennaio 2018.
3. Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si
tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle
attivita' lavorative indicate alle lettere a), b), c) e d),
con esclusione di quelli totalmente coperti da
contribuzione figurativa.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2012, i lavoratori
dipendenti di cui al comma 1 conseguono il diritto al
trattamento pensionistico con i requisiti previsti dalla
Tabella B di cui all'Allegato 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 247. Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti
agli incrementi della speranza di vita previsti
dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
5. In via transitoria, per il periodo 2008-2011 i
lavoratori di cui al comma 1 conseguono il diritto al
trattamento pensionistico in presenza dei seguenti
requisiti:
a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il
30 giugno 2009, un'eta' anagrafica ridotta di un anno
rispetto a quella indicata nella Tabella A di cui
all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007;
b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il
31 dicembre 2009, un'eta' anagrafica ridotta di due anni ed
una somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva
inferiore di due unita' rispetto ai requisiti indicati per
lo stesso periodo nella Tabella B di cui all'allegato 1
della legge n. 247 del 2007;
c) per l'anno 2010, un'eta' anagrafica ridotta di due
anni ed una somma di eta' anagrafica e anzianita'
contributiva ridotta di una unita' rispetto ai requisiti
indicati per lo stesso periodo nella predetta Tabella B;
d) per l'anno 2011, un'eta' anagrafica inferiore
ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e
anzianita' contributiva ridotta di due unita' rispetto ai
requisiti indicati per lo stesso periodo nella medesima
Tabella B.
6. Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui al
comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni
lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti
per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre
2011, la riduzione del requisito di eta' anagrafica
prevista al comma 5 non puo' superare:
a) un anno per coloro che svolgono le predette
attivita' per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64
a 71;
b) due anni per coloro che svolgono le predette
attivita' lavorative per un numero di giorni lavorativi
all'anno da 72 a 77.
6-bis. Per i lavoratori che prestano le attivita' di
cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di
giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i
requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il
requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella
B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di
due unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di
una unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da
72 a 77.
7. Ai fini dell'applicazione del comma 6, e'
considerata, tra le attivita' di cui alle lettere a) e b)
del comma medesimo, quella svolta da ciascun lavoratore per
il periodo di tempo piu' lungo nell'ambito del periodo di
tempo minimo di cui al comma 2 e, nel caso di svolgimento
per un periodo di tempo equivalente, quella di cui alla
lettera b). Qualora il lavoratore di cui ai commi 6 e 6-bis
abbia svolto anche una o piu' delle attivita' di cui alle
altre fattispecie indicate alle lettere a), b), c) e d) del
comma 1, si applica il beneficio ridotto previsto dal
predetto comma 6 solo se, prendendo in considerazione il
periodo complessivo in cui sono state svolte le attivita'
di cui alle predette lettere a), b), c) e d), le attivita'
specificate al comma 6 medesimo siano state svolte per un
periodo superiore alla meta'.
8. Sono fatte salve le norme di miglior favore per
l'accesso anticipato al pensionamento, rispetto ai
requisiti previsti nell'assicurazione generale
obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non sono
cumulabili o integrabili con le disposizioni del presente
articolo.
9. I benefici di cui al presente articolo spettano,
fermo restando quanto disciplinato dall'articolo 3, con
effetto dalla prima decorrenza utile dalla data di entrata
in vigore del presente decreto purche', in ogni caso,
successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro."
-- Si riporta il testo dell'articolo 78, comma 23,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
-legge finanziaria 2001):
"23. Per i lavoratori gia' impegnati in lavori di
sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui
attivita' e' venuta a cessare a causa della definitiva
chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i benefici
previsti dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n.
153, il numero delle settimane coperto da contribuzione
obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa
ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche
e' moltiplicato per un coefficiente pari a 1,2 se
l'attivita' si e' protratta per meno di cinque anni, a
1,225 se l'attivita' si e' protratta per meno di dieci anni
e a 1,25 se superiore a tale limite."
--Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 recante
"Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 27
maggio 1995, n. 122, S.O.
--La legge 27 dicembre 1941, n. 1570 recante "Nuove
norme per l'organizzazione dei servizi antincendi" e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 3 febbraio 1942, n. 27.
--Per il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge
n. 400 del 1988 si veda nelle note all'articolo 22.
--Si riporta il testo dell'articolo 43 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. -Legge
finanziaria 2000):
"43. Fondo pensioni dei dipendenti della Ferrovie dello
Stato Spa.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Fondo pensioni del personale delle
Ferrovie dello Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908,
n. 418, e' soppresso. A decorrere dalla medesima data e'
istituito presso l'INPS un apposito Fondo speciale al quale
e' iscritto obbligatoriamente, con effetto dalla stessa
data, tutto il personale dipendente dalla Ferrovie dello
Stato Spa. Nel predetto Fondo speciale l'iscrizione di
ciascun soggetto determina la costituzione di una posizione
previdenziale complessiva conforme all'anzianita'
assicurativa ed all'anzianita' contributiva vantata presso
il soppresso Fondo, ivi comprese le anzianita' connesse
all'eventuale esercizio di facolta' di riscatto o di
ricongiunzione di periodi assicurativi.
2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono:
a) l'ammontare delle contribuzioni complessive a carico
dei datori di lavoro e dei lavoratori nella misura prevista
dalla normativa vigente per il soppresso Fondo;
b) l'ammontare degli altri trasferimenti o versamenti
previsti a copertura degli oneri per le anzianita'
assicurative e le anzianita' contributive connesse
all'eventuale esercizio di facolta' di riscatto o di
ricongiunzione di periodi assicurativi;
c) tutte le attivita' e le passivita' quali risultano
dalla contabilita' del soppresso Fondo alla data del 31
dicembre 1999.
3. Sono a carico del Fondo speciale di cui al comma 1 i
trattamenti pensionistici in essere nonche' quelli da
liquidare in favore dei lavoratori iscritti, secondo le
regole previste dalla normativa vigente, presso il
soppresso Fondo. Gli eventuali squilibri gestionali del
Fondo speciale di cui al comma 1 restano a carico del
bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 210, ultimo
comma, primo periodo, del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
4. Al Fondo speciale di cui al comma 1 sovrintende un
comitato amministratore, la cui composizione ed i cui
compiti sono determinati con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
5. Ai fini dello svolgimento dei compiti di gestione
del Fondo speciale di cui al comma 1, con effetto dalla
data di cui al medesimo comma 1 e' trasferito all'INPS il
personale della Ferrovie dello Stato Spa adibito in via
esclusiva o prevalente al servizio delle pensioni, nei
limiti di un contingente di 250 unita' entro il termine di
due anni. Alla copertura della relativa spesa per l'INPS,
valutata in lire 20 miliardi su base annua, si provvede
attraverso corrispondente riduzione delle somme dovute alla
Ferrovie dello Stato Spa a titolo di corrispettivo per i
contratti di programma in essere tra il Ministero dei
trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato
Spa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro per la funzione pubblica, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, vengono definite le modalita' di
inquadramento del predetto personale nei ruoli dell'INPS.
6. In sede di prima applicazione i rapporti tra la
Ferrovie dello Stato Spa, l'INPS e gli altri enti ed
amministrazioni interessati sono regolati da apposite
convenzioni atte a garantire la continuita' delle funzioni.
7. Le necessarie norme attuative del presente articolo
sono definite con uno o piu' decreti del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica."
-- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive
modificazioni ed integrazioni (Disposizioni in materia di
totalizzazione dei periodi assicurativi), come modificato
dalla presente legge:
"1.Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e
di anzianita'.
1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di
ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a
due o piu' forme di assicurazione obbligatoria per
invalidita', vecchiaia e superstiti, alle forme
sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima,
nonche' alle forme pensionistiche obbligatorie gestite
dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che
non siano gia' titolari di trattamento pensionistico
autonomo presso una delle predette gestioni, e' data
facolta' di cumulare, i periodi assicurativi non
coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione.
Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo
precedente sono altresi' ricomprese la gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di
culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica."
-- Si riporta il testo dell'articolo 72 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni e integrazioni:
"Art. 72. Personale dipendente prossimo al compimento
dei limiti di eta' per il collocamento a riposo
1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, 2012, 2013 e 2014 il
personale in servizio presso le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici
non economici, le Universita', le Istituzioni ed Enti di
ricerca nonche' gli enti di cui all'articolo 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo'
chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del
quinquennio antecedente la data di maturazione della
anzianita' massima contributiva di 40 anni. La richiesta di
esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti
interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di
ciascun anno a condizione che entro l'anno solare
raggiungano il requisito minimo di anzianita' contributivo
richiesto e non e' revocabile. La disposizione non si
applica al personale della Scuola.
1-bis. I posti resisi vacanti ai sensi del comma 1 non
sono reintegrabili negli anni nei quali puo' essere
presentata la richiesta di esonero ai sensi del primo
periodo del medesimo comma 1.
2. E' data facolta' all'amministrazione, in base alle
proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta
dando priorita' al personale interessato da processi di
riorganizzazione della rete centrale e periferica o di
razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale
per le quali e' prevista una riduzione di organico.
3. Durante il periodo di esonero dal servizio al
dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al
cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per
competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento
nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il
dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo
attivita' di volontariato, opportunamente documentata e
certificata, presso organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale, associazioni di promozione sociale,
organizzazioni non governative che operano nel campo della
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri
soggetti da individuare con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la misura del predetto trattamento economico
temporaneo e' elevata dal cinquanta al settanta per cento.
Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di
esonero gli importi del trattamento economico posti a
carico dei fondi unici di amministrazione non possono
essere utilizzati per nuove finalita'.
4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti
limiti di eta' il dipendente ha diritto al trattamento di
quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse
rimasto in servizio.
5. Il trattamento economico temporaneo spettante
durante il periodo di esonero dal servizio e' cumulabile
con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese
dal dipendente come lavoratore autonomo o per
collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o societa' e
consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non e'
consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui
possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di
appartenenza.
6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione
alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in
posizione di esonero dal servizio, certificate dai
competenti organi di controllo, possono procedere, previa
autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in
via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa
vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di
eta' del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali
assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale
anno.
7. All'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il
primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tal caso e'
data facolta' all'amministrazione, in base alle proprie
esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la
richiesta in relazione alla particolare esperienza
professionale acquisita dal richiedente in determinati o
specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento
dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata
all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai
dodici mesi precedenti il compimento del limite di eta' per
il collocamento a riposo previsto dal proprio
ordinamento.».
8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto
e quelli disposti con riferimento alle domande di
trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano,
con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi
previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio gia'
adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.
10. I trattenimenti in servizio gia' autorizzati con
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i
dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a
presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7.
11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche
amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono, a decorrere dal compimento
dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni del
personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'
articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il
contratto individuale, anche del personale dirigenziale,
con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto
previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza
dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e
degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e
le modalita' applicative dei principi della disposizione di
cui al presente comma relativamente al personale dei
comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle
rispettive peculiarita' ordinamentali. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei
soggetti che abbiano beneficiato dell' articolo 3, comma
57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai
dirigenti medici responsabili di struttura complessa.
11-bis. Per le determinazioni relative ai trattenimenti
in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di
impiego, gli enti e gli altri organismi previdenziali
comunicano, anche in via telematica, alle amministrazioni
pubbliche richiedenti i dati relativi all'anzianita'
contributiva dei dipendenti interessati."
--Per il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 si veda nelle note all'art.
23-bis.
-- La legge 8 agosto 1995, n. 335 recante "Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare" e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 16 agosto 1995, n. 190, S.O.
--Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 recante
"Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza"
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1994, n. 196.
-Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 2,
comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attivita' autonoma di libera professione" e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 2 marzo 1996, n. 52, S.O.
-- Si riporta il testo dell'articolo 34, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo):
"34.Trattamenti pensionistici e di disoccupazione.
1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di
rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo
beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei
trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle relative gestioni per i
lavoratori autonomi, nonche' dei fondi sostitutivi,
esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi
integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 . L'aumento della
rivalutazione automatica dovuto in applicazione del
presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in
misura proporzionale all'ammontare del trattamento da
rivalutare rispetto all'ammontare complessivo."
--Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 788, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
-legge finanziaria 2007):
"1. 788. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori
a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e'
corrisposta un'indennita' giornaliera di malattia a carico
dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto
della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque
non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare,
con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a
quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano i
requisiti contributivi e reddituali previsti per la
corresponsione dell'indennita' di degenza ospedaliera a
favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La
misura della predetta prestazione e' pari al 50 per cento
dell'importo corrisposto a titolo di indennita' per degenza
ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale
categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza
ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di
centottanta giorni nell'arco dell'anno solare. Per la
certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che
dia diritto alla predetta indennita' si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni.
Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le
disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilita' e
di controllo dello stato di malattia di cui all'articolo 5,
comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, e successive modificazioni. Ai lavoratori di
cui al presente comma, che abbiano titolo all'indennita' di
maternita', e' corrisposto per gli eventi di parto
verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 un trattamento
economico per congedo parentale, limitatamente ad un
periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del
bambino, la cui misura e' pari al 30 per cento del reddito
preso a riferimento per la corresponsione dell'indennita'
di maternita'. Le disposizioni di cui al precedente periodo
si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per
ingressi in famiglia con decorrenza dal 1° gennaio 2007. Le
prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a
valere sul contributo previsto dall'articolo 84 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151."
-- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307:
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1."
-- Si riporta il testo dell'articolo 38 della
Costituzione:
"38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei
mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in
caso di infortunio, malattia, invalidita' e vecchiaia,
disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione
e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono
organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata e' libera."
-- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi :
"Art. 17 Tassazione separata . 1. L'imposta si applica
separatamente sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120
del codice civile e indennita' equipollenti, comunque
denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro
dipendente, compresi quelli contemplati allelettere a), d)
e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui
all'art. 2122 del codice civile; altre indennita' e somme
percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione
dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso,
le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e
quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza
ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonche' le somme
e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali
sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
procedure esecutive, a seguito di provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla
risoluzione del rapporto di lavoro;
[]
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro
dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per
effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di
atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non
dipendenti dalla volonta' delle parti, compresi i compensi
e le indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al
comma 2 dell'articolo 46 ;
c) indennita' percepite per la cessazione dei rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al
comma 2 dell'art. 49 , se il diritto all'indennita' risulta
da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto
nonche', in ogni caso, le somme e i valori comunque
percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a
titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive,
a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di
transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa;
c-bis) indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7,
comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento
di integrazione salariale di cui all'articolo 1 bis del
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con
modificazioni, dallalegge 8 agosto 1994, n. 489,
corrisposti anticipatamente;
d) indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia
delle persone fisiche e delle societa' di persone;
e) indennita' percepite per la cessazione da funzioni
notarili;
f) indennita' percepite da sportivi professionisti al
termine dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma
dell'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non
rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a);
g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento,
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende
possedute da piu' di 5 anni e redditi conseguiti in
dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese
commerciali esercitate da piu' di 5 anni;
g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1
dell'art. 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione;
g-ter) corrispettivi di cui all'articolo 54, comma
1-quater, se percepiti in unica soluzione;
h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti al
conduttore in caso di cessazione della locazione di
immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di
abitazione e indennita' di avviamento delle farmacie
spettanti al precedente titolare;
i) indennita' spettanti a titolo di risarcimento, anche
in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita
di redditi relativi a piu' anni;
l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore
normale dei beni assegnati ai soci delle societa' indicate
nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del
capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi
imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche
concorsuale, delle societa' stesse, se il periodo di tempo
intercorso tra la costituzione della societa' e la
comunicazione del recesso o dell'esclusione, la
deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio
o l'inizio della liquidazione e' superiore a 5 anni;
m)
n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale
dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei
titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1
dell'art. 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il
periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a
5 anni;
n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte
o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si
e' fruito della detrazione in periodi di imposta
precedenti. La presente disposizione non si applica alle
spese rimborsate di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera
c), quinto e sesto periodo."
-- Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 19. Indennita' di fine rapporto
1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito
per un importo che si determina riducendo il suo ammontare
delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta
sostitutiva. L'imposta e' applicata con l'aliquota
determinata con riferimento all'anno in cui e' maturato il
diritto alla percezione, corrispondente all'importo che
risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme
destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle
rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva, per
il numero degli anni e frazione di anno preso a base di
commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici.
Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in
base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni
precedenti a quello in cui e' maturato il diritto alla
percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute
ovvero rimborsando quelle spettanti.
1-bis. Se in uno o piu' degli anni indicati al comma 1
non vi e' stato reddito imponibile, l'aliquota media si
calcola con riferimento agli anni in cui vi e' stato
reddito imponibile; se non vi e' stato reddito imponibile
in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita
dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.
1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia
relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di
durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta
determinata ai sensi del comma 1 e' diminuita di un importo
pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi
inferiori ad un anno, tale importo e' rapportato a mese. Se
il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a
quello ordinario previsto dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta.
2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a)
del comma 1 dell'articolo 16, anche se commisurate alla
durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da
soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per
il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi
obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata
agli effetti del comma 1. Tali indennita' e somme, se
corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un
presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di
lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto,
sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota
determinata con i criteri di cui al comma 1.
2-bis. Le indennita' equipollenti, comunque denominate,
commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente
di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 16, sono
imponibili per un importo che si determina riducendo il
loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per
ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione
dei periodi di anzianita' convenzionale; per i periodi
inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il
rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello
ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di
lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta. L'imposta e'
applicata con l'aliquota determinata con riferimento
all'anno in cui e' maturato il diritto alla percezione,
corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo
ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme
pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno
preso a base di commisurazione, e moltiplicando il
risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennita',
alla cui formazione concorrono contributi previdenziali
posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e'
computato previa detrazione di una somma pari alla
percentuale di tali indennita' corrispondente al rapporto,
alla data del collocamento a riposo o alla data in cui e'
maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del
contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori
dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del
contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di
previdenza.
3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il
trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura
superiore ad una mensilita' della retribuzione annua per
ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della
determinazione dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si
tiene conto dell'eccedenza.
4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione
definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al
trattamento di fine rapporto e alle indennita'
equipollenti, nonche' sulle anticipazioni relative alle
altre indennita' e somme, si applica l'aliquota
determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2, e
2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato dalle
anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al
netto delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta
sostitutiva. Non si considerano anticipazioni le somme e i
valori destinati alle forme pensionistiche di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
[4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della
cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei
lavoratori che abbiano superato l'eta' di 50 anni se donne
e di 55 anni se uomini, di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla
meta' di quella applicata per la tassazione del trattamento
di fine rapporto e delle altre indennita' e somme indicate
alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo 17. ]
5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile
e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 l'imposta,
determinata a norma del presente articolo, e' dovuta dagli
aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da
ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle
successioni proporzionale al credito indicato nella
relativa dichiarazione e' ammessa in deduzione
dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
6. Con decreti del Ministro delle finanze sono
stabiliti i criteri e le modalita' per lo scambio delle
informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma
2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle
indennita' e delle altre somme in dipendenza della
cessazione del medesimo rapporto di lavoro."
-- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 23
luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente):
"Art. 3. (Efficacia temporale delle norme tributarie)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati."
-- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 22-bis,
del citato decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato
dalla presente legge:
"22-bis. In considerazione della eccezionalita' della
situazione economica internazionale e tenuto conto delle
esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al
31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti
da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui
importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui,
sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al
5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino
a 150.000 euro, nonche' pari al 10 per cento per la parte
eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte
eccedente 200.000 euro; a seguito della predetta riduzione
il trattamento pensionistico complessivo non puo' essere
comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti
importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme
pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in
aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico
obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonche' i trattamenti
che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle
regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge
20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi
compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui
all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, nonche' le gestioni di previdenza
obbligatorie presso l'INPS per il personale addetto alle
imposte di consumo, per il personale dipendente dalle
aziende private del gas e per il personale gia' addetto
alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La
trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione
e' applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a
conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della
corresponsione di ciascun rateo mensile. Ai fini
dell'applicazione della predetta trattenuta e' preso a
riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo
per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che
risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito
con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1388, e successive modificazioni, e' tenuto a
fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi
per l'effettuazione della trattenuta del contributo di
perequazione, secondo modalita' proporzionali ai
trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono
versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui e'
erogato il trattamento su cui e' effettuata la trattenuta,
all'entrata del bilancio dello Stato."