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RIFORMA DINI

Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare

(Legge 8 agosto 1995, n. 335)

(Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti diaccesso; regime dei cumuli)

 

Disciplina della previdenza complementare

D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 .

Legge delega
 
Il 6 ottobre 2004 è entrata in vigore la legge delega n. 243 del 23 agosto 2004 (formato .pdf 48 Kb) sulla riforma delle pensioni, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004.  
La Riforma si fonda principalmente su due pilastri: l'innalzamento dell'età pensionabile e lo sviluppo della previdenza complementare.
Tabella comparativa età pensionabile/anni di lavoro

 La riforma del 2011: TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 legge 214/2011
Testo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.». (11A16582) (GU n. 300 del 27-12-2011  - Suppl. Ordinario n.276)

..........

Art. 12
 
Riduzione del limite per la tracciabilita' dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante 
 
  1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli  al  portatore, di cui all'articolo  49,  commi  1,  5,  8,  12  e  13,  del  decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono  adeguate  all'importo  di euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo  49, le parole: « 30 settembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti:  «31 marzo  2012».  Non  costituisce  infrazione   la   violazione   delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e  13,  del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  commessa  nel  periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma.
Omissis
1-bis. c) lo stipendio, la pensione,  i  compensi  comunque  corrisposti
dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in
via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento
a chiunque destinato, di importo  superiore  a  mille  euro,  debbono
essere erogati con  strumenti  di  pagamento  elettronici  bancari  o
postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le  carte  di
cui  all'articolo  4  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il
limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
    d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica  e  tutelare  i
soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e
pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono
esenti in  modo  assoluto  dall'imposta  di  bollo,  ove  i  titolari
rientrino nelle fasce individuate ai sensi del comma 5,  lettera  d).
Per tali rapporti, alle banche, alla societa' Poste  Italiane  Spa  e
agli altri intermediari finanziari e'  fatto  divieto  di  addebitare
alcun costo;
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la  Banca  d'Italia,
l'Associazione bancaria italiana, la societa' Poste italiane Spa e le
associazioni dei prestatori di servizi di pagamento  definiscono  con
apposita convenzione, da stipulare  entro  tre  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
caratteristiche di un conto corrente o di un conto  di  pagamento  di
base. In caso di mancata stipula della convenzione entro la  scadenza
del citato termine, le caratteristiche di un conto corrente o  di  un
conto di pagamento di base vengono fissate con decreto del  Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita  la  Banca  d'Italia.  Con  la
medesima convenzione e' stabilito  l'ammontare  degli  importi  delle
commissioni  da  applicare  sui   prelievi   effettuati   con   carta
autorizzata tramite la rete degli  sportelli  automatici  presso  una
banca diversa da quella del titolare della carta.
  4. Le banche, la societa' Poste italiane Spa e gli altri prestatori
di servizi di pagamento abilitati a offrire servizi a  valere  su  un
conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di cui al comma 3.
  5. La convenzione individua le  caratteristiche  del  conto  avendo
riguardo ai seguenti criteri:
    a) inclusione nell'offerta di un numero adeguato  di  servizi  ed
operazioni,  compresa  la  disponibilita'  di  una  carta  di  debito
gratuita;
    b)  struttura  dei  costi   semplice,   trasparente,   facilmente
comparabile;
    c)  livello  dei  costi  coerente  con  finalita'  di  inclusione
finanziaria e conforme a quanto  stabilito  dalla  sezione  IV  della
Raccomandazione  della  Commissione  europea  del  18   luglio   2011
sull'accesso al conto corrente di base;
    d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle  quali  il
conto corrente e' offerto senza spese.
  6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del  comma  3
e' esente dall'imposta di bollo nei casi di cui al comma  5,  lettera
d).
  7. Se la convenzione prevista dal comma 3 non  e'  stipulata  entro
tre  mesi  dall'entrata  in   vigore   del   presente   decreto,   le
caratteristiche del conto corrente sono individuate con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
  8. Rimane ferma l'applicazione di quanto previsto per  i  contratti
di conto corrente ai sensi del Titolo VI del decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, e del titolo II del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 11, e successive modificazioni.
  9. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori
di servizi di pagamento, la societa' Poste italiane Spa, il Consorzio
Bancomat, le imprese  che  gestiscono  circuiti  di  pagamento  e  le
associazioni  delle  imprese  rappresentative  a  livello   nazionale
definiscono, entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  le  regole  generali  per
assicurare una riduzione delle  commissioni  interbancarie  a  carico
degli esercenti in relazione  alle  transazioni  effettuate  mediante
carte di pagamento. In ogni  caso,  la  commissione  a  carico  degli
esercenti  sui  pagamenti  effettuati  con  strumenti  di   pagamento
elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito o  di  debito,
non può superare la percentuale dell'1,5 per cento.
            Capo IV
 
 Riduzioni di spesa. Pensioni 
                 Art. 24
 
        Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
 
  1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette  a  garantire
il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei
vincoli  di  bilancio,  la  stabilita'  economico-finanziaria   e   a
rafforzare  la  sostenibilita'   di   lungo   periodo   del   sistema
pensionistico in termini di incidenza della spesa  previdenziale  sul
prodotto interno  lordo,  in  conformita'  dei  seguenti  principi  e
criteri:
    a) equita' e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale,
con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per  le
categorie piu' deboli;
    b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti pensionistici  anche
attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
    c) adeguamento dei requisiti di  accesso  alle  variazioni  della
speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicita' dei
profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2012, con riferimento alle anzianita'
contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di  pensione
corrispondente a tali anzianità  e'  calcolata  secondo  il  sistema
contributivo.
  3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011  i  requisiti
di età  e  di  anzianità  contributiva,  previsti  dalla  normativa
vigente, prima della data di entrata in vigore del presente  decreto,
ai fini del diritto all'accesso e  alla  decorrenza  del  trattamento
pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto  alla
prestazione pensionistica secondo  tale  normativa  e  può  chiedere
all'ente  di  appartenenza  la  certificazione  di  tale  diritto.  A
decorrere dal 1o gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che,  nei
regimi misto e contributivo, maturano i  requisiti  a  partire  dalla
medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di
anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a)  «pensione
di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti  di
cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17  e
18; b) «pensione anticipata», conseguita  esclusivamente  sulla  base
dei requisiti di cui ai commi 10 e  11,  salvo  quanto  stabilito  ai
commi 14, 15-bis, 17 e 18.
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a
carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di  seguito  AGO)  e
delle forme esclusive e sostitutive  della  medesima,  nonche'  della
gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, la pensione  di  vecchiaia  si  puo'  conseguire
all'eta' in cui operano i requisiti minimi  previsti  dai  successivi
commi. Il proseguimento  dell'attivita'  lavorativa  e'  incentivato,
fermi restando i  limiti  ordinamentali  dei  rispettivi  settori  di
appartenenza,  dall'operare  dei   coefficienti   di   trasformazione
calcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli  adeguamenti
alla  speranza  di  vita,  come   previsti   dall'articolo   12   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. Nei confronti dei  lavoratori  dipendenti,  l'efficacia
delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300 e successive modificazioni opera  fino  al  conseguimento  del
predetto limite massimo di flessibilità.
  5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a  decorrere  dal
1o gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai
commi da 6 a 11 del presente articolo  non  trovano  applicazione  le
disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni,  e  le
disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  21,  primo  periodo  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
  6. Relativamente ai  soggetti  di  cui  al  comma  5,  al  fine  di
conseguire  una  convergenza  verso  un  requisito  uniforme  per  il
conseguimento del diritto al trattamento pensionistico  di  vecchiaia
tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi,
a decorrere dal 1o gennaio 2012 i requisiti anagrafici per  l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti  nei  termini  di  seguito
indicati:
a. 62 anni per le  lavoratrici  dipendenti  la  cui  pensione  e'
liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima.
Tale requisito anagrafico e' fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere
dal 1o gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1o gennaio 2016  e  66
anni a decorrere dal 1o gennaio 2018. Resta in  ogni  caso  ferma  la
disciplina  di  adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al  sistema
pensionistico  agli  incrementi  della  speranza  di  vita  ai  sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
    b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la  cui  pensione
e'  liquidata  a  carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria,
nonche' della gestione separata di  cui  all'articolo  2,  comma  26,
della legge 8 agosto 1995,  n.  335.  Tale  requisito  anagrafico  e'
fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1o gennaio 2014, a 65 anni
e 6 mesi a decorrere dal 1o gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere  dal
1o  gennaio  2018.  Resta  in  ogni  caso  ferma  la  disciplina   di
adeguamento dei requisiti di accesso al  sistema  pensionistico  agli
incrementi della speranza di  vita  ai  sensi  dell'articolo  12  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di
cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1o  luglio  2009,
n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.
102, e successive modificazioni e integrazioni, la  cui  pensione  e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria  e  delle
forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico
di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di  vecchiaia  nel
sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto  2004,  n.
243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
    d. per i lavoratori autonomi  la  cui  pensione  e'  liquidata  a
carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria,   nonchè   della
gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di  sessantacinque  anni
per l'accesso alla pensione di  vecchiaia  nel  sistema  misto  e  il
requisito anagrafico di sessantacinque anni di  cui  all'articolo  1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, e' determinato in 66 anni.
  7. Il diritto alla pensione di vecchiaia  di  cui  al  comma  6  e'
conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20
anni, a condizione che l'importo della pensione  risulti  essere  non
inferiore, per  i  lavoratori  con  riferimento  ai  quali  il  primo
accredito contributivo decorre successivamente al 1o gennaio 1996,  a
1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n.  335.  Il  predetto  importo  soglia
pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale  di
cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e'
annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale
del prodotto interno lordo (PIL)  nominale,  appositamente  calcolata
dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT),  con  riferimento  al
quinquennio  precedente  l'anno  da  rivalutare.  In   occasione   di
eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i
tassi di variazione da considerare sono quelli  relativi  alla  serie
preesistente anche per l'anno in  cui  si  verifica  la  revisione  e
quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto
importo soglia non può in ogni caso essere inferiore,  per  un  dato
anno, a 1,5 volte l'importo mensile  dell'assegno  sociale  stabilito
per il medesimo anno.
Si prescinde dal predetto requisito di  importo
minimo se in possesso di un'età anagrafica  pari  a  settanta  anni,
ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di  cinque
anni.  Fermo   restando   quanto   previsto   dall'articolo   2   del
decreto-legge  28   settembre   2001,   n.   355,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo  1,
comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole «, ivi comprese
quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione  di  cui  al
comma 19,» sono soppresse.
  8. A decorrere dal 1o gennaio 2018 il requisito anagrafico  per  il
conseguimento dell'assegno di cui  all'articolo  3,  comma  6,  della
legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di  cui  all'articolo
10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della  legge
30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a
carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima,
nonché della gestione separata di  cui  all'articolo  2,  comma  26,
della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  i  requisiti  anagrafici  per
l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6  del  presente
articolo devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti,  in
possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto  alla  prima
decorrenza utile  del  pensionamento  dall'anno  2021.  Qualora,  per
effetto degli adeguamenti  dei  predetti  requisiti  agli  incrementi
della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni,  la  predetta  età
minima  di  accesso  non   fosse   assicurata,   sono   ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale
di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare  entro  il  31
dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso  dei
predetti requisiti, che maturano il  diritto  alla  prima  decorrenza
utile del pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso  al
trattamento pensionistico comunque non inferiore  a  67  anni.  Resta
ferma la disciplina  di  adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  per  gli
adeguamenti successivi a quanto  previsto  dal  secondo  periodo  del
presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n.  183  e'
abrogato.
10. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e con riferimento  ai  soggetti
la cui  pensione  e'  liquidata  a  carico  dell'AGO  e  delle  forme
sostitutive ed  esclusive  della  medesima,  nonche'  della  gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, che maturano  i  requisiti  a  partire  dalla  medesima  data
l'accesso alla pensione anticipata ad  eta'  inferiori  ai  requisiti
anagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente se  risulta
maturata un'anzianita' contributiva di 42  anni  e  1  mese  per  gli
uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento  ai  soggetti
che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti  contributivi
sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore
mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento  relativa
alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1o  gennaio
2012,  e'  applicata  una  riduzione  percentuale  pari  a  1   punto
percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso  al  pensionamento
rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata  a  2
punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a  due
anni. Nel caso in cui l'età  al  pensionamento  non  sia  intera  la
riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi.
  11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per  i  lavoratori
con riferimento ai quali  il  primo  accredito  contributivo  decorre
successivamente  al  1o  gennaio  1996  il  diritto   alla   pensione
anticipata, previa risoluzione del rapporto di  lavoro,  può  essere
conseguito, altresì,  al  compimento  del  requisito  anagrafico  di
sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in
favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e
che l'ammontare mensile della prima rata di pensione  risulti  essere
non inferiore ad un importo soglia  mensile,  annualmente  rivalutato
sulla base della variazione media quinquennale del  prodotto  interno
lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT),  con  riferimento  al  quinquennio  precedente
l'anno da rivalutare, pari per l'anno  2012  a  2,8  volte  l'importo
mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della
legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e   successive   modificazioni   e
integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica
del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare  sono
quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno  in  cui  si
verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni
successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni  caso
essere inferiore, per un dato anno, a  2,8  volte  l'importo  mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
  12. A tutti i requisiti anagrafici previsti  dal  presente  decreto
per l'accesso  attraverso  le  diverse  modalità  ivi  stabilite  al
pensionamento, nonchè al requisito contributivo di cui al comma  10,
trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza  di  vita  di  cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  successive
modificazioni   e   integrazioni;    al    citato    articolo    sono
conseguentemente apportate le seguenti modifiche:
    a. al comma 12-bis dopo le parole «e  all'articolo  3,  comma  6,
della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  e  successive  modificazioni,»
aggiungere le seguenti: «e il  requisito  contributivo  ai  fini  del
conseguimento    del    diritto    all'accesso    al    pensionamento
indipendentemente dall'età anagrafica»;
    b. al comma 12-ter alla lettera a)  le  parole  «i  requisiti  di
età» sono sostituite dalle seguenti:  «i  requisiti  di  età  e  di
anzianità contributiva»;
    c. al comma 12-quater, al primo periodo, e' soppressa, alla fine,
la parola «anagrafici».
13.  Gli  adeguamenti  agli  incrementi  della  speranza  di   vita
successivi a quello effettuato con decorrenza 1o  gennaio  2019  sono
aggiornati  con  cadenza  biennale  secondo  le  modalità   previste
dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  e  successive
modificazioni  e  integrazioni.  A  partire  dalla  medesima  data  i
riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12  del
citato  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,   convertito   con
modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122  e  successive
modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.
  14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di  regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata  in  vigore  del
presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano  i
requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui  all'articolo
1, comma  9  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  nonchè  nei  limiti  delle  risorse
stabilite ai sensi del comma 15 e  sulla  base  della  procedura  ivi
disciplinata,  ancorché maturino  i  requisiti  per  l'accesso   al
pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
    a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4
e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre
2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo
di fruizione dell'indennità di  mobilità  di  cui  all'articolo  7,
commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b)  ai  lavoratori  collocati  in  mobilità   lunga   ai   sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e
successive modificazioni  e  integrazioni,  per  effetto  di  accordi
collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
    c) ai lavoratori  che,  alla  data  del  4  dicembre  2011,  sono
titolari  di  prestazione  straordinaria  a  carico  dei   fondi   di
solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della  legge
23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato
previsto da accordi collettivi stipulati entro la  medesima  data  il
diritto di accesso ai predetti Fondi di solidarietà; in tale secondo
caso gli interessati restano tuttavia a  carico  dei  Fondi  medesimi
fino al compimento di almeno 59  anni  di  età,  ancorché  maturino
prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al
pensionamento previsti prima della data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto;
    d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del  4  dicembre
2011, siano stati  autorizzati  alla  prosecuzione  volontaria  della
contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso
l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1,
del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,   convertito   con
modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente
lettera l'istituto dell'esonero  si  considera,  comunque,  in  corso
qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4
dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
sono  abrogati  i  commi  da  1  a  6  dell'articolo  72  del  citato
decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare  applicazione
per i lavoratori di cui  alla  presente  lettera  e).  Sono  altresì
disapplicate le disposizioni contenute  in  leggi  regionali  recanti
discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio.
  15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
adottarsi entro tre  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto  sono  definite  le  modalità  di
attuazione del comma 14 ivi compresa  la  determinazione  del  limite
massimo numerico dei soggetti interessati ai fini  della  concessione
del  benefici  di  cui  al  comma  14  nel   limite   delle   risorse
predeterminate in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di
euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per  l'anno  2015,  1.220
milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni  di  euro  per  l'anno
2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di  euro  per
l'anno 2019. Gli Enti gestori di  forme  di  previdenza  obbligatoria
provvedono al montaggio, sulla base  della  data  di  cessazione  del
rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di  cui  alla
lettera e) del comma 14, delle domande  di  pensionamento  presentate
dai lavoratori di  cui  al  comma  14  che  intendono  avvalersi  dei
requisiti di accesso e del  regime  delle  decorrenze  vigenti  prima
della data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Qualora  dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del  limite  numerico
delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo  del
presente comma, i predetti Enti non prenderanno  in  esame  ulteriori
domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici
previsti dalla disposizione di  cui  al  comma  14.  Nell'ambito  del
predetto limite numerico  vanno  computati  anche  i  lavoratori  che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari  presupposti  e
requisiti, congiuntamente del beneficio di  cui  al  comma  14  e  di
quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo
12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  per  il  quale
risultano comunque computati nel relativo limite numerico di  cui  al
predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente  il
regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso,  ai  soggetti
di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012
trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12  del
presente articolo.
  15-bis. In via eccezionale per i lavoratori dipendenti del  settore
privato le cui pensioni sono liquidate  a  carico  dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:
    a) i lavoratori che abbiano maturato  un'anzianità  contributiva
di almeno 35 anni  entro  il  31  dicembre  2012  i  quali  avrebbero
maturato, prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i
requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre  2012
ai sensi della Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n.  243,
e successive modificazioni, possono conseguire il  trattamento  della
pensione  anticipata  al  compimento  di  un'  età  anagrafica   non
inferiore a 64 anni; b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di  vecchiaia
oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a),  con
un' età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il
31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e  alla
medesima data conseguano un'età anagrafica  di  almeno  60  anni  di
età.
  16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo 1,
comma  11  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  come  modificato
dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n.  247,  ai
fini dell'aggiornamento triennale del coefficiente di  trasformazione
di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995,
in  via  derogatoria  a  quanto  previsto  all'articolo   12,   comma
12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito  con
modificazioni  con  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modificazioni e integrazioni, con effetto  dal  1o  gennaio  2013  lo
stesso coefficiente di trasformazione e' esteso  anche  per  le  eta'
corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70  anni  e'
adeguato agli incrementi  della  speranza  di  vita  nell'ambito  del
procedimento gia' previsto per i requisiti del sistema  pensionistico
dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  successive
modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente,  ogniqualvolta  il
predetto adeguamento triennale comporta, con  riferimento  al  valore
originariamente indicato in 70 anni  per  l'anno  2012,  l'incremento
dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore
di  70,  il  coefficiente  di  trasformazione  di  cui  al  comma   6
dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n.  335,  e'  esteso,  con
effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche  per  le  eta'
corrispondenti  a  tali  valori  superiori  a  70  nell'ambito  della
medesima procedura di cui all'articolo  1,  comma  11,  della  citata
legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata
del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma
anche per eta'  corrispondenti  a  valori  superiori  a  70  anni  e'
effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11,
della citata legge  n.  335  del  1995.  Al  fine  di  uniformare  la
periodicita' temporale della procedura di cui all'articolo  1,  comma
11  della  citata  legge  8  agosto  1995,  n.   335   e   successive
modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al
comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
e successive modificazioni  e  integrazioni,  gli  aggiornamenti  dei
coefficienti  di  trasformazione  in  rendita,  successivi  a  quello
decorrente dal 1°  gennaio  2019  sono  effettuati  con  periodicità
biennale.
  17. Ai fini del riconoscimento  della  pensione  anticipata,  ferma
restando la possibilità di conseguire la stessa ai sensi  dei  commi
10 e 11 del presente  articolo,  per  gli  addetti  alle  lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti, a  norma  dell'articolo  1  della
legge  4  novembre  2010,  n.  183,  all'articolo  1,   del   decreto
legislativo 21  aprile  2011,  n.  67,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    - al  comma  5,  le  parole  «2008-2012»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2008-2011» e alla lettera  d)  del  medesimo  comma  5  le
parole «per gli anni 2011 e 2012»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«per l'anno 2011»;
    - al comma 4, la parola  «2013»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«2012» e le parole: «con un'età anagrafica ridotta di  tre  anni  ed
una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre
unità  rispetto  ai  requisiti  previsti  dalla  Tabella   B»   sono
sostituite dalle seguenti: «con i requisiti  previsti  dalla  Tabella
B»;
    - al comma 6 le parole «dal 1o luglio 2009» e «ai commi  4  e  5»
sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «dal 1o  luglio  2009
al 31 dicembre 2011» e «al comma 5»;
    - dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:
  «6.bis Per i lavoratori che prestano le attività di cui  al  comma
1, lettera b), numero 1), per un numero di  giorni  lavorativi  annui
inferiori a 78 e che maturano i requisiti  per  l'accesso  anticipato
dal 1o gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui
alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
    a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due  unità
per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni
lavorativi all'anno da 64 a 71;
    b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di  una  unità
per coloro che svolgono  le  predette  attività  lavorative  per  un
numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.»
    - al comma 7 le parole «comma 6» sono sostituite dalle  seguenti:
«commi 6 e 6-bis».
  17-bis. Per i lavoratori di cui al comma  17  non  si  applicano  le
disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e  continuano  a
trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per  il
pensionamento dal  1o  gennaio  2012  ai  sensi  del  citato  decreto
legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal comma 17 del presente
articolo, le  disposizioni  di  cui  all'articolo  12,  comma  2  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.
  18.  Allo  scopo  di  assicurare  un  processo  di  incremento  dei
requisiti  minimi  di  accesso  al  pensionamento  anche  ai   regimi
pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano  previsti,
alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  requisiti
diversi da quelli vigenti nell'assicurazione  generale  obbligatoria,
ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di  cui  all'articolo  78,
comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla  legge  27
dicembre  1941,  n.  1570,  nonché  ai  rispettivi  dirigenti,   con
regolamento  da  emanare  entro  il  30   giugno   2012,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sono adottate  le  relative  misure  di  armonizzazione  dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico,  tenendo  conto  delle
obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di  attività nonché
dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato  al  comma
3, primo periodo, le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
applicano anche ai lavoratori iscritti al  Fondo  speciale  istituito
presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488.
19. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  2  febbraio
2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni,  con  effetto
dal 1o gennaio 2012 le parole «, di durata non inferiore a tre anni,»
sono soppresse.
  20.  Resta  fermo  che  l'attuazione  delle  disposizioni  di   cui
all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito
con modificazioni con legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  con  riferimento  ai  soggetti   che
maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1o  gennaio
2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso  al
pensionamento come disciplinata dal presente  articolo.  Al  fine  di
agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi  delle
pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di
collocamento a riposo per raggiungimento  del  limite  di  età  già
adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, anche se aventi effetto successivamente al 1o gennaio 2012.
  21. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre  2017  e'
istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei
pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il  personale  di
volo dipendente da  aziende  di  navigazione  aerea,  allo  scopo  di
determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei
predetti fondi. L'ammontare della misura del contributo  e'  definita
dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del  presente  decreto-legge
ed e' determinata in rapporto al periodo  di  iscrizione  antecedente
l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla
quota di pensione calcolata in  base  ai  parametri  piu'  favorevoli
rispetto al regime  dell'assicurazione  generale  obbligatoria.  Sono
escluse dall'assoggettamento al contributo  le  pensioni  di  importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni  e
gli assegni di invalidita'  e  le  pensioni  di  inabilita'.  Per  le
pensioni a carico del Fondo di previdenza per il  personale  di  volo
dipendente  da  aziende  di   navigazione   aerea   l'imponibile   di
riferimento e' al lordo della  quota  di  pensione  capitalizzata  al
momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione  del  predetto
contributo   sui   trattamenti    pensionistici,    il    trattamento
pensionistico medesimo,  al  netto  del  contributo  di  solidarieta'
complessivo  non  puo'  essere  comunque  inferiore  a  5  volte   il
trattamento minimo.
  22. Con effetto  dal  1o  gennaio  2012  le  aliquote  contributive
pensionistiche  di  finanziamento  e  di   computo   delle   gestioni
pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti  alle
gestioni  autonome  dell'INPS  sono   incrementate   di   1,3   punti
percentuali  dall'anno  2012  e   successivamente   di   0,45   punti
percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.
  23. Con effetto  dal  1o  gennaio  2012  le  aliquote  contributive
pensionistiche  di  finanziamento  e  di   computo   dei   lavoratori
coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni  iscritti  alla   relativa
gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e
C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto.
  24. In  considerazione  dell'esigenza  di  assicurare  l'equilibrio
finanziario   delle   rispettive   gestioni   in   conformità   alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le  forme
gestorie di cui ai predetti decreti  adottano,  nell'esercizio  della
loro autonomia gestionale, entro e  non  oltre  il  30  giugno  2012,
misure volte ad assicurare l'equilibrio tra  entrate  contributive  e
spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti
ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in  materia  sono
sottoposte  all'approvazione  dei  Ministeri  vigilanti  secondo   le
disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si  esprimono  in  modo
definitivo entro trenta giorni  dalla  ricezione  di  tali  delibere.
Decorso il termine del 30 giugno 2012 senza l'adozione  dei  previsti
provvedimenti, ovvero nel  caso  di  parere  negativo  dei  Ministeri
vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1o gennaio  2012:  a)  le
disposizioni   di   cui   al   comma   2   del   presente    articolo
sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative  gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a  carico
dei pensionati nella misura dell'1 per cento.
25. In considerazione della contingente situazione finanziaria,  la
rivalutazione automatica dei trattamenti  pensionistici,  secondo  il
meccanismo stabilito  dall'articolo  34,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448 e'  riconosciuta  per  gli  anni  2012  e  2013
esclusivamente ai trattamenti pensionistici  di  importo  complessivo
fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per
cento.  Per  le  pensioni  di  importo  superiore  a  tre  volte   il
trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della
quota di rivalutazione automatica spettante  ai  sensi  del  presente
comma, l'aumento di  rivalutazione  e'  comunque  attribuito  fino  a
concorrenza del predetto limite maggiorato. L'articolo 18,  comma  3,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' abrogato.
  26. A decorrere dal 1o gennaio  2012,  ai  professionisti  iscritti
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre
forme  previdenziali  obbligatorie  sono  estese  le  tutele  di  cui
all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  27. Presso il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e'
istituito un Fondo  per  il  finanziamento  di  interventi  a  favore
dell'incremento    in    termini    quantitativi    e     qualitativi
dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo e' finanziato  per
l'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni  di  euro  annui
per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni  per  il  2015.
Con decreti del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti
i criteri e le modalità istitutive del predetto Fondo.
  27-bis. L'autorizzazione d spesa di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.   282,   convertito   con
modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,  e'  ridotta  di
500.000 euro per l'anno 2013.
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  costituisce,  senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da
esperti  e  da  rappresentanti  di   enti   gestori   di   previdenza
obbligatoria nonche' di Autorita' di vigilanza operanti  nel  settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31  dicembre  2012,  nel
rispetto degli equilibri programmati  di  finanza  pubblica  e  delle
compatibilita' finanziarie del sistema pensionistico nel  medio/lungo
periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualita' nell'accesso  al
trattamento pensionistico determinato secondo il metodo  contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto.  Tali  forme  devono
essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate  alle
dinamiche del mercato del lavoro,  fermo  restando  il  rispetto  del
principio   dell'adeguatezza   della    prestazione    pensionistica.
Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e  compatibilità
succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre  2012,  eventuali
forme  di   decontribuzione   parziale   dell'aliquota   contributiva
obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare  a
favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di
previdenza obbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti  nel
settore della previdenza.
  29. Il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  elabora
annualmente, unitamente agli enti  gestori  di  forme  di  previdenza
obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e
di educazione previdenziale. A ciò concorrono  la  comunicazione  da
parte  degli  enti  gestori  di  previdenza  obbligatoria  circa   la
posizione  previdenziale  di  ciascun  iscritto  e  le  attività  di
comunicazione e promozione istruite da altre Autorità  operanti  nel
settore  della  previdenza.  I  programmi  dovranno  essere  tesi   a
diffondere  la  consapevolezza,  in  particolare   tra   le   giovani
generazioni, della necessità dell'accantonamento di risorse  a  fini
previdenziali, in funzione dell'assolvimento del  disposto  dell'art.
38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede  attraverso  le
risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre  2011,  l'istituzione
di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di  riordinare
il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di  sostegno
al reddito e della formazione continua.
  31.  Alla  quota  delle  indennità  di  fine   rapporto   di   cui
all'articolo 17, comma 1, lettere a) e  c),  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi (TUIR),  approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate  in  denaro  e  in
natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000  non  si
applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo  19  del
medesimo TUIR. Tale importo  concorre  alla  formazione  del  reddito
complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in  ogni
caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati  agli
amministratori delle società di capitali. In deroga  all'articolo  3
della legge 23 luglio  2000,  n.  212,  le  disposizioni  di  cui  al
presente comma si applicano con riferimento  alle  indennità  ed  ai
compensi il cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere  dal  1o
gennaio 2011.
  31-bis. Al comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, dopo le parole: "eccedente 150.000  euro"  sono  inserite  le
seguenti: "e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro".

                    Riferimenti normativi
              Riferimenti normativi:
              -- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 26, della
          legge  8  agosto  1995,  n.  335   (Riforma   del   sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare):
              "26. A decorrere  dal  1°  gennaio  1996,  sono  tenuti
          all'iscrizione  presso  una  apposita  Gestione   separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma  1  dell'articolo  49  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917  ,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata
          e  continuativa,  di  cui   al   comma   2,   lettera   a),
          dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli  incaricati
          alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge
          11 giugno 1971,  n.  426  .  Sono  esclusi  dall'obbligo  i
          soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla
          relativa attivita'."
              -- Si riporta il  testo  dell'articolo  12  del  citato
          decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dal comma  12
          del presente articolo :
              "Art. 12 Interventi in materia previdenziale
              1. I soggetti che a decorrere dall'anno  2011  maturano
          il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia  a  65
          anni per gli uomini e a 60  anni  per  le  lavoratrici  del
          settore privato ovvero all'eta' di cui all'articolo 22-ter,
          comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito
          con modificazioni  con  legge  3  agosto  2009,  n.  102  e
          successive modificazioni e integrazioni per le  lavoratrici
          del  pubblico  impiego  ovvero  alle  eta'  previste  dagli
          specifici  ordinamenti  negli  altri  casi,  conseguono  il
          diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
              a) coloro per i quali  sono  liquidate  le  pensioni  a
          carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
          trascorsi  dodici  mesi  dalla  data  di  maturazione   dei
          previsti requisiti;
              b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
          a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
          i coltivatori diretti nonche' della  gestione  separata  di
          cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
          335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione  dei
          previsti requisiti;
              c) per il personale del comparto scuola si applicano le
          disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge
          27 dicembre 1997, n. 449.
              2. Con riferimento ai soggetti che maturano i  previsti
          requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso  al
          pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge
          23 agosto  2004,  n.  243,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma
          1, conseguono il diritto alla  decorrenza  del  trattamento
          pensionistico:
              a) coloro per i quali  sono  liquidate  le  pensioni  a
          carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
          trascorsi  dodici  mesi  dalla  data  di  maturazione   dei
          previsti requisiti;
              b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
          a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
          i coltivatori diretti nonche' della  gestione  separata  di
          cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
          335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione  dei
          previsti requisiti;
              c) per il personale del comparto scuola si applicano le
          disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge
          27 dicembre 1997, n. 449.
              I soggetti di cui al  presente  comma  che  maturano  i
          previsti  requisiti  per  il   diritto   al   pensionamento
          indipendentemente  dall'eta'   anagrafica   conseguono   il
          diritto alla decorrenza del trattamento  pensionistico  con
          un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione
          dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo
          periodo del  presente  comma  per  coloro  che  maturano  i
          requisiti nell'anno  2012,  di  due  mesi  per  coloro  che
          maturano i requisiti nell'anno  2013  e  di  tre  mesi  per
          coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1°  gennaio
          2014, fermo restando per il personale del  comparto  scuola
          quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27
          dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
              3. L'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 2  febbraio  2006,
          n.  42  e'  sostituito  dal   seguente:   «Ai   trattamenti
          pensionistici derivanti dalla totalizzazione  si  applicano
          le  medesime  decorrenze   previste   per   i   trattamenti
          pensionistici    dei    lavoratori    autonomi     iscritti
          all'assicurazione generale obbligatoria per  l'invalidita',
          la vecchiaia ed  i  superstiti.  In  caso  di  pensione  ai
          superstiti la pensione decorre dal primo  giorno  del  mese
          successivo a quello di decesso del dante causa. In caso  di
          pensione di inabilita' la pensione decorre dal primo giorno
          del mese successivo a quello di presentazione della domanda
          di pensione in regime di totalizzazione».  Le  disposizioni
          di cui al presente comma si applicano  con  riferimento  ai
          soggetti  che  maturano   i   requisiti   di   accesso   al
          pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal
          1° gennaio 2011.».
              4.  Le  disposizioni  in  materia  di  decorrenza   dei
          trattamenti  pensionistici  vigenti  prima  della  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi nei confronti dei:
              a)  lavoratori  dipendenti  che  avevano  in  corso  il
          periodo di preavviso alla data del 30  giugno  2010  e  che
          maturano i requisiti di eta'  anagrafica  e  di  anzianita'
          contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento
          pensionistico entro la data di cessazione del  rapporto  di
          lavoro;
              b)  lavoratori  per  i  quali  viene  meno  il   titolo
          abilitante  allo  svolgimento  della  specifica   attivita'
          lavorativa per raggiungimento di limite di eta'.
              5.  Le  disposizioni  in  materia  di  decorrenza   dei
          trattamenti  pensionistici  vigenti  prima  della  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi, nei limiti  del  numero  di  10.000  lavoratori
          beneficiari, ancorche' maturino i requisiti  per  l'accesso
          al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al
          comma 6:
              a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi  degli
          articoli 4 e 24 della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
          successive modificazioni, sulla base di  accordi  sindacali
          stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano  i
          requisiti  per  il  pensionamento  entro  il   periodo   di
          fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui  all'articolo
          7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
              b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai  sensi
          dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23  luglio  1991,
          n. 223, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  per
          effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30  aprile
          2010;
              c)  ai  lavoratori  che,  all'entrata  in  vigore   del
          presente   decreto,   sono    titolari    di    prestazione
          straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
          di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre  1996,
          n. 662.
              5-bis.  Con  riferimento  ai  lavoratori  di  cui  alle
          lettere da a) a  c)  del  comma  5,  ancorche'  maturino  i
          requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1°
          gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle
          prestazioni di tutela del  reddito  di  cui  alle  medesime
          lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale  per
          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, puo' disporre, in deroga alla normativa  vigente,  in
          via alternativa a quanto previsto dal citato  comma  5,  la
          concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del
          reddito   per   il   periodo   di   tempo   necessario   al
          raggiungimento    della    decorrenza    del    trattamento
          pensionistico sulla base di quanto stabilito  dal  presente
          articolo e in ogni caso per una  durata  non  superiore  al
          periodo di tempo intercorrente tra la  data  computata  con
          riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza  dei
          trattamenti  pensionistici  vigenti  prima  della  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto  e  la  data  della
          decorrenza del trattamento  pensionistico  computata  sulla
          base di quanto stabilito dal presente articolo.
6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
          provvede  al  monitoraggio,  sulla  base  della   data   di
          cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  delle  domande   di
          pensionamento presentate dai lavoratori di cui al  comma  5
          che intendono avvalersi, a decorrere dal 1°  gennaio  2011,
          del regime delle decorrenze dalla normativa  vigente  prima
          della data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.
          Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento
          del numero di  10.000  domande  di  pensione,  il  predetto
          Istituto  non  prendera'  in  esame  ulteriori  domande  di
          pensionamento  finalizzate  ad   usufruire   dei   benefici
          previsti dalla disposizione di cui al comma 5.
              7. A titolo di concorso  al  consolidamento  dei  conti
          pubblici attraverso il contenimento  della  dinamica  della
          spesa corrente nel  rispetto  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica  previsti  dall'Aggiornamento  del  programma   di
          stabilita' e crescita, dalla data di entrata in vigore  del
          presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle
          amministrazioni pubbliche  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della legge 31 dicembre  2009,  n.  196  il
          riconoscimento     dell'indennita'      di      buonuscita,
          dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine
          rapporto  e   di   ogni   altra   indennita'   equipollente
          corrisposta  una-tantum  comunque  denominata  spettante  a
          seguito  di  cessazione  a  vario  titolo  dall'impiego  e'
          effettuato:
              a)  in  un  unico  importo   annuale   se   l'ammontare
          complessivo della  prestazione,  al  lordo  delle  relative
          trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore  a
          90.000 euro;
              b) in due importi annuali  se  l'ammontare  complessivo
          della  prestazione,  al  lordo  delle  relative  trattenute
          fiscali, e' complessivamente superiore  a  90.000  euro  ma
          inferiore a 150.000 euro. In  tal  caso  il  primo  importo
          annuale e' pari a 90.000 euro e il secondo importo  annuale
          e' pari all'ammontare residuo;
              c) in tre importi annuali  se  l'ammontare  complessivo
          della  prestazione,  al  lordo  delle  relative  trattenute
          fiscali, e' complessivamente uguale o superiore  a  150.000
          euro, in tal caso il primo importo annuale e' pari a 90.000
          euro, il secondo importo annuale e' pari a 60.000 euro e il
          terzo importo annuale e' pari all'ammontare residuo.
              8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa  vigente
          in materia di determinazione della prima scadenza utile per
          il riconoscimento delle  prestazioni  di  cui  al  comma  7
          ovvero  del  primo   importo   annuale,   con   conseguente
          riconoscimento del secondo e  del  terzo  importo  annuale,
          rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro  mesi  dal
          riconoscimento del primo importo annuale.
              9. Le disposizioni di cui al comma 7 non  si  applicano
          in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai
          collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di eta'
          entro  la  data  del  30  novembre   2010,   nonche'   alle
          prestazioni   derivanti   dalle   domande   di   cessazione
          dall'impiego presentate prima  della  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto a condizione che la  cessazione
          dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo
          che l'accoglimento ovvero la presa d'atto della domanda  di
          cessazione  determina   l'irrevocabilita'   della   stessa.
          All'onere derivante dalle  modifiche  di  cui  al  presente
          comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno  2011,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per
          interventi strutturali di politica economica, di  cui  all'
          articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,
          n. 282,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307.
              10. Con effetto sulle anzianita' contributive  maturate
          a decorrere dal 1° gennaio  2011,  per  i  lavoratori  alle
          dipendenze delle  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel
          conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
          come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
          (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
          dicembre  2009,  n.  196,  per  i  quali  il  computo   dei
          trattamenti  di  fine  servizio,  comunque  denominati,  in
          riferimento alle predette anzianita'  contributive  non  e'
          gia' regolato in base a quanto previsto dall'articolo  2120
          del  codice  civile  in  materia  di  trattamento  di  fine
          rapporto, il  computo  dei  predetti  trattamenti  di  fine
          servizio si effettua secondo le regole  di  cui  al  citato
          articolo  2120  del   codice   civile,   con   applicazione
          dell'aliquota del 6,91 per cento.
              11. L'art. 1, comma 208 della legge 23  dicembre  1996,
          n. 662 si interpreta nel senso che le  attivita'  autonome,
          per  le  quali  opera  il  principio   di   assoggettamento
          all'assicurazione prevista per l'attivita' prevalente, sono
          quelle esercitate  in  forma  d'impresa  dai  commercianti,
          dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali  vengono
          iscritti in una delle  corrispondenti  gestioni  dell'INPS.
          Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione  dell'art.  1,
          comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti  di  lavoro  per  i
          quali  e'  obbligatoriamente  prevista  l'iscrizione   alla
          gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma  26,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335.
              12.
12-bis. In attuazione dell' articolo 22-ter,  comma  2,
          del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto   2009,   n.   102,
          concernente  l'adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al
          sistema pensionistico agli  incrementi  della  speranza  di
          vita, e tenuto anche conto delle esigenze di  coordinamento
          degli istituti pensionistici e delle relative procedure  di
          adeguamento   dei   parametri   connessi   agli   andamenti
          demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i requisiti di
          eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'
          contributiva di cui alla Tabella B allegata alla  legge  23
          agosto  2004,  n.  243,  e  successive   modificazioni,   i
          requisiti anagrafici di  65  anni  e  di  60  anni  per  il
          conseguimento della pensione  di  vecchiaia,  il  requisito
          anagrafico di  cui  all'  articolo  22-ter,  comma  1,  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e
          successive modificazioni, il  requisito  anagrafico  di  65
          anni di cui all' articolo 1, comma 20, e all'  articolo  3,
          comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  e  successive
          modificazioni, e il  requisito  contributivo  ai  fini  del
          conseguimento  del  diritto  all'accesso  al  pensionamento
          indipendentemente  dall'eta'   anagrafica   devono   essere
          aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del
          Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con  il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da  emanare
          almeno dodici mesi prima della data di decorrenza  di  ogni
          aggiornamento. La mancata emanazione del  predetto  decreto
          direttoriale comporta responsabilita' erariale. Il predetto
          aggiornamento e' effettuato sulla base del procedimento  di
          cui al comma 12-ter.
              12-ter.  A  partire  dall'anno   2011   l'ISTAT   rende
          annualmente disponibile  entro  il  31  dicembre  dell'anno
          medesimo il dato  relativo  alla  variazione  nel  triennio
          precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a
          65  anni  in  riferimento  alla  media  della   popolazione
          residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma
          12-bis e con i decreti a  cadenza  triennale  di  cui  allo
          stesso comma 12-bis: a) i requisiti di eta' e di anzianita'
          contributiva  indicati  al  comma  12-bis  sono  aggiornati
          incrementando  i  requisiti  in  vigore  in   misura   pari
          all'incremento della predetta speranza  di  vita  accertato
          dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede
          di prima applicazione tale aggiornamento non puo'  in  ogni
          caso superare i tre mesi  e  lo  stesso  aggiornamento  non
          viene effettuato nel caso  di  diminuzione  della  predetta
          speranza  di  vita.  In   caso   di   frazione   di   mese,
          l'aggiornamento  viene  effettuato  con  arrotondamento  al
          decimale piu' prossimo. Il risultato in mesi  si  determina
          moltiplicando  la  parte  decimale  dell'incremento   della
          speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unita';
          b) i valori di somma di eta'  anagrafica  e  di  anzianita'
          contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente
          incrementati in misura pari  al  valore  dell'aggiornamento
          rapportato ad anno  dei  requisiti  di  eta'.  In  caso  di
          frazione di unita', l'aggiornamento  viene  effettuato  con
          arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti
          di anzianita' contributiva minima previsti dalla  normativa
          vigente in via congiunta ai requisiti  anagrafici,  nonche'
          la disciplina del diritto alla decorrenza  del  trattamento
          pensionistico  rispetto  alla  data  di   maturazione   dei
          requisiti secondo quanto previsto dalla normativa  vigente,
          come modificata ai sensi dei  commi  1  e  2  del  presente
          articolo.
              12-quater. In base agli stessi criteri  di  adeguamento
          indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto
          direttoriale di  cui  al  comma  12-bis,  anche  ai  regimi
          pensionistici armonizzati  secondo  quanto  previsto  dall'
          articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8  agosto  1995,  n.
          335,  nonche'   agli   altri   regimi   e   alle   gestioni
          pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          requisiti  diversi  da  quelli  vigenti  nell'assicurazione
          generale obbligatoria, ivi compresi  i  lavoratori  di  cui
          all' articolo 78, comma 23, della legge 23  dicembre  2000,
          n. 388, e il personale di cui  al  decreto  legislativo  12
          maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre  1941,
          n. 1570,  nonche'  i  rispettivi  dirigenti,  e'  applicato
          l'adeguamento dei requisiti. Resta fermo che  l'adeguamento
          di  cui  al  presente  comma  non  opera  in  relazione  al
          requisito per l'accesso per limite di eta' per i lavoratori
          per  i  quali  viene  meno  il   titolo   abilitante   allo
          svolgimento della specifica  attivita'  lavorativa  per  il
          raggiungimento di tale limite di eta'.
              12-quinquies. Ogniqualvolta l'adeguamento triennale dei
          requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter  comporta,  con
          riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di
          vecchiaia originariamente previsto a 65 anni,  l'incremento
          dello stesso tale da superare  di  una  o  piu'  unita'  il
          predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di
          cui al comma 6 dell' articolo 1 della legge 8 agosto  1995,
          n. 335, e' esteso, con effetto  dalla  decorrenza  di  tale
          determinazione, anche per le  eta'  corrispondenti  a  tali
          valori superiori a 65  del  predetto  requisito  anagrafico
          nell'ambito della procedura di cui all' articolo  1,  comma
          11, della citata legge n. 335  del  1995,  come  modificato
          dall' articolo 1, comma 15, della legge 24  dicembre  2007,
          n. 247. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata  del
          coefficiente di trasformazione esteso ai  sensi  del  primo
          periodo del presente comma anche per eta' corrispondenti  a
          valori superiori a 65 anni e' effettuata  con  la  predetta
          procedura di cui all' articolo 1, comma  11,  della  citata
          legge n. 335 del 1995.
              12-sexies. All' articolo 22-ter  del  decreto-legge  1°
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102,  sono  apportate  le  seguenti
          modifiche:
              a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
              «1.  In  attuazione  della  sentenza  della  Corte   di
          giustizia delle Comunita' europee 13  novembre  2008  nella
          causa C-46/07, all' articolo 2, comma  21,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
          periodi: 'A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le  predette
          lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
          al  primo  periodo  del  presente  comma  e  il   requisito
          anagrafico di sessanta anni di cui all' articolo  1,  comma
          6, lettera b), della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e
          successive modificazioni, sono  incrementati  di  un  anno.
          Tali requisiti anagrafici sono  ulteriormente  incrementati
          di  quattro  anni  dal  1°  gennaio  2012   ai   fini   del
          raggiungimento dell'eta' di  sessantacinque  anni.  Restano
          ferme la disciplina vigente in materia  di  decorrenza  del
          trattamento  pensionistico  e   le   disposizioni   vigenti
          relative a specifici ordinamenti  che  prevedono  requisiti
          anagrafici piu' elevati, nonche'  le  disposizioni  di  cui
          all' articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.
          165. Le lavoratrici di cui al presente comma,  che  abbiano
          maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di
          anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini
          del diritto all'accesso  al  trattamento  pensionistico  di
          vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro  il  31
          dicembre  2011  i  requisiti  di  eta'  e   di   anzianita'
          contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta
          data, conseguono il diritto alla prestazione  pensionistica
          secondo la predetta normativa e possono  chiedere  all'ente
          di appartenenza la certificazione di tale diritto»;
b) il comma  3  e'  sostituito  dal  seguente:  "3.  Le
          economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono
          nel Fondo strategico per il Paese a sostegno  dell'economia
          reale, istituito presso la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, di cui all' articolo 18, comma 1, lettera b-bis),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e
          successive  modificazioni,  per   interventi   dedicati   a
          politiche sociali e familiari  con  particolare  attenzione
          alla non autosufficienza e  all'esigenza  di  conciliazione
          tra vita lavorativa e vita familiare delle  lavoratrici;  a
          tale fine la dotazione del predetto Fondo  e'  incrementata
          di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242  milioni  di
          euro nell'anno 2011, 252 milioni di  euro  nell'anno  2012,
          392 milioni di euro nell'anno 2013,  492  milioni  di  euro
          nell'anno 2014, 592 milioni di  euro  nell'anno  2015,  542
          milioni  di  euro  nell'anno  2016,  442  milioni  di  euro
          nell'anno 2017, 342 milioni di  euro  nell'anno  2018,  292
          milioni di euro nell'anno 2019 e  242  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2020".
              12-septies.  A  decorrere  dal  1°  luglio  2010   alle
          ricongiunzioni di cui all' articolo 1, primo  comma,  della
          legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le  disposizioni
          di cui all' articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della
          medesima legge. L'onere da porre a carico  dei  richiedenti
          e' determinato in base ai criteri fissati dall' articolo 2,
          commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.
          184.
              12-octies.  Le  stesse  modalita'  di  cui   al   comma
          12-septies si applicano,  dalla  medesima  decorrenza,  nei
          casi di  trasferimento  della  posizione  assicurativa  dal
          Fondo di previdenza per i  dipendenti  dell'Ente  nazionale
          per l'energia elettrica e delle aziende elettriche  private
          al Fondo pensioni lavoratori  dipendenti.  E'  abrogato  l'
          articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16  settembre
          1996,  n.  562.  Continuano  a  trovare   applicazione   le
          previgenti disposizioni per  le  domande  esercitate  dagli
          interessati in data anteriore al 1° luglio 2010.
              12-novies. A decorrere dal 1° luglio 2010 si  applicano
          le disposizioni di cui al comma 12-septies anche  nei  casi
          di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo  di
          previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi  di
          telefonia  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti.  E'
          abrogato l' articolo 28 della legge  4  dicembre  1956,  n.
          1450. E' fatta salva l'applicazione dell' articolo 28 della
          legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il
          trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate  in
          epoca antecedente al 1° luglio 2010.
              12-decies. All' articolo 4, primo comma, della legge  7
          luglio 1980, n. 299,  le  parole:  «approvati  con  decreto
          ministeriale  27  gennaio  1964"  sono   sostituite   dalle
          seguenti:  "come  successivamente  adeguati  in  base  alla
          normativa vigente.
              12-undecies. Sono  abrogate  le  seguenti  disposizioni
          normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322, l'  articolo  40
          della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l' articolo 124  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre  1973,
          n. 1092, l' articolo 21, comma 4, e l' articolo  40,  comma
          3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
              12-duodecies. Le risorse di cui all' articolo 74, comma
          1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo
          stanziamento  relativo  all'anno   2010,   possono   essere
          utilizzate anche ai fini del finanziamento delle  spese  di
          avvio e di adesione  collettiva  dei  fondi  di  previdenza
          complementare   dei   dipendenti   delle    amministrazioni
          pubbliche.
              12-terdecies. Per ciascuno  degli  esercizi  finanziari
          2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle  unita'
          previsionali  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  per  il
          finanziamento degli  istituti  di  cui  al  comma  1  dell'
          articolo 13  della  legge  30  marzo  2001,  n.  152,  sono
          complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30  milioni
          di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo,
          che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite  al
          bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato
          articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001,  pari  a
          30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono
          alla compensazione  degli  effetti  derivanti  dall'aumento
          contributivo di cui all' articolo 1, comma 10, della  legge
          24 dicembre 2007, n. 247,  al  fine  di  garantire  la  non
          applicazione del predetto aumento contributivo nella misura
          prevista."
              -- Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge  20
          maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni (Norme sulla
          tutela della liberta'  e  dignita'  dei  lavoratori,  della
          liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di
          lavoro e norme sul collocamento):
"18.Reintegrazione nel posto di lavoro. Ferme  restando
          l'esperibilita' delle procedure  previste  dall'articolo  7
          della legge 15 luglio 1966,  n.  604,  il  giudice  con  la
          sentenza con cui dichiara inefficace  il  licenziamento  ai
          sensi dell'articolo 2 della predetta  legge  o  annulla  il
          licenziamento intimato senza giusta  causa  o  giustificato
          motivo, ovvero ne dichiara la nullita' a norma della  legge
          stessa, ordina al datore  di  lavoro,  imprenditore  e  non
          imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento,  filiale,
          ufficio o reparto autonomo nel  quale  ha  avuto  luogo  il
          licenziamento occupa alle sue dipendenze piu'  di  quindici
          prestatori di lavoro  o  piu'  di  cinque  se  trattasi  di
          imprenditore agricolo, di  reintegrare  il  lavoratore  nel
          posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresi' ai
          datori di lavoro,  imprenditori  e  non  imprenditori,  che
          nell'ambito dello stesso comune occupano piu'  di  quindici
          dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito
          territoriale occupano piu' di cinque dipendenti,  anche  se
          ciascuna unita' produttiva, singolarmente considerata,  non
          raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di  lavoro,
          imprenditore  e  non  imprenditore,  che  occupa  alle  sue
          dipendenze piu' di sessanta prestatori di lavoro.
              Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro
          di cui primo comma si  tiene  conto  anche  dei  lavoratori
          assunti  con  contratto  di  formazione   e   lavoro,   dei
          lavoratori assunti  con  contratto  a  tempo  indeterminato
          parziale, per la quota  di  orario  effettivamente  svolto,
          tenendo conto, a  tale  proposito,  che  il  computo  delle
          unita' lavorative fa riferimento all'orario previsto  dalla
          contrattazione collettiva del settore. Non si computano  il
          coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il  secondo
          grado in linea diretta e in linea collaterale.
              Il computo dei limiti occupazionali di cui  al  secondo
          comma  non  incide  su  norme  o  istituti  che   prevedono
          agevolazioni finanziarie o creditizie.
              Il giudice con  la  sentenza  di  cui  al  primo  comma
          condanna il datore di  lavoro  al  risarcimento  del  danno
          subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata
          accertata   l'inefficacia   o   l'invalidita'    stabilendo
          un'indennita'  commisurata  alla  retribuzione  globale  di
          fatto  dal  giorno  del   licenziamento   sino   a   quello
          dell'effettiva   reintegrazione   e   al   versamento   dei
          contributi assistenziali e previdenziali  dal  momento  del
          licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione;  in
          ogni caso la misura  del  risarcimento  non  potra'  essere
          inferiore a cinque mensilita' di  retribuzione  globale  di
          fatto.
              Fermo restando il diritto  al  risarcimento  del  danno
          cosi' come previsto  al  quarto  comma,  al  prestatore  di
          lavoro e' data la facolta' di chiedere al datore di  lavoro
          in sostituzione della reintegrazione nel posto  di  lavoro,
          un'indennita' pari a quindici  mensilita'  di  retribuzione
          globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni
          dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non  abbia
          ripreso il  servizio,  ne'  abbia  richiesto  entro  trenta
          giorni dalla comunicazione del deposito della  sentenza  il
          pagamento dell'indennita' di  cui  al  presente  comma,  il
          rapporto di lavoro si  intende  risolto  allo  spirare  dei
          termini predetti.
              La sentenza pronunciata nel giudizio di  cui  al  primo
          comma e' provvisoriamente esecutiva.
              Nell'ipotesi di licenziamento  dei  lavoratori  di  cui
          all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e  del
          sindacato cui questi  aderisce  o  conferisca  mandato,  il
          giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, puo'
          disporre  con  ordinanza,  quando  ritenga  irrilevanti   o
          insufficienti gli elementi di prova forniti dal  datore  di
          lavoro, la  reintegrazione  del  lavoratore  nel  posto  di
          lavoro.
              L'ordinanza di cui  al  comma  precedente  puo'  essere
          impugnata con reclamo immediato  al  giudice  medesimo  che
          l'ha   pronunciata.   Si    applicano    le    disposizioni
          dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma  del
          codice di procedura civile.
              L'ordinanza puo' essere revocata con  la  sentenza  che
          decide la causa.
              Nell'ipotesi di licenziamento  dei  lavoratori  di  cui
          all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla
          sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di  cui
          al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che
          l'ha pronunciata, e'  tenuto  anche,  per  ogni  giorno  di
          ritardo,  al  pagamento  a  favore  del  Fondo  adeguamento
          pensioni di una somma pari all'importo  della  retribuzione
          dovuta al lavoratore."
              -- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  21,  del
          citato decreto-legge n. 138 del 2011:
              "21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con  riferimento
          ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a
          decorrere dalla predetta data  all'articolo  59,  comma  9,
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole  «anno
          scolastico  e  accademico»  sono  inserite   le   seguenti:
          «dell'anno successivo». Resta  ferma  l'applicazione  della
          disciplina  vigente  prima  dell'entrata  in   vigore   del
          presente comma per i soggetti che maturano i requisiti  per
          il pensionamento entro il 31 dicembre 2011."
              -- Si riporta il testo dell'articolo 22-ter,  comma  1,
          del citato decreto-legge n. 78 del 2009:
              "Art. 22-ter Disposizioni  in  materia  di  accesso  al
          pensionamento
              1.  In  attuazione  della  sentenza  della   Corte   di
          giustizia delle Comunita' europee 13  novembre  2008  nella
          causa C-46/07, all' articolo 2, comma  21,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
          periodi: 'A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le  predette
          lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
          al  primo  periodo  del  presente  comma  e  il   requisito
          anagrafico di sessanta anni di cui all' articolo  1,  comma
          6, lettera b), della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e
          successive modificazioni, sono  incrementati  di  un  anno.
          Tali requisiti anagrafici sono  ulteriormente  incrementati
          di  quattro  anni  dal  1°  gennaio  2012   ai   fini   del
          raggiungimento dell'eta' di  sessantacinque  anni.  Restano
          ferme la disciplina vigente in materia  di  decorrenza  del
          trattamento  pensionistico  e   le   disposizioni   vigenti
          relative a specifici ordinamenti  che  prevedono  requisiti
          anagrafici piu' elevati, nonche'  le  disposizioni  di  cui
          all' articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.
          165. Le lavoratrici di cui al presente comma,  che  abbiano
          maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di
          anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini
          del diritto all'accesso  al  trattamento  pensionistico  di
          vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro  il  31
          dicembre  2011  i  requisiti  di  eta'  e   di   anzianita'
          contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta
          data, conseguono il diritto alla prestazione  pensionistica
          secondo la predetta normativa e possono  chiedere  all'ente
          di appartenenza la certificazione di tale diritto."
              -- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6,  della
          legge 23 agosto 2004, n.  243  e  successive  modificazioni
          (Norme in materia pensionistica e deleghe  al  Governo  nel
          settore della previdenza pubblica,  per  il  sostegno  alla
          previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il
          riordino   degli   enti   di   previdenza   ed   assistenza
          obbligatoria):
              "6. Al fine di assicurare la sostenibilita' finanziaria
          del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza  della
          relativa  spesa  sul  prodotto  interno   lordo,   mediante
          l'elevazione dell'eta' media di accesso  al  pensionamento,
          con effetto dal 1° gennaio  2008  e  con  esclusione  delle
          forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto  privato
          di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e  al
          decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:
              a)   il   diritto   per   l'accesso   al    trattamento
          pensionistico di anzianita' per i lavoratori  dipendenti  e
          autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e
          alle forme di essa sostitutive ed  esclusive  si  consegue,
          fermo restando il requisito di anzianita' contributiva  non
          inferiore  a  trentacinque  anni,  al  raggiungimento   dei
          requisiti di eta' anagrafica indicati, per il  periodo  dal
          1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata
          alla presente legge e, per  il  periodo  successivo,  fermo
          restando  il  requisito  di  anzianita'  contributiva   non
          inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella
          Tabella B allegata  alla  presente  legge.  Il  diritto  al
          pensionamento si consegue, indipendentemente dall'eta',  in
          presenza di un requisito  di  anzianita'  contributiva  non
          inferiore a quaranta anni;
              b) per  i  lavoratori  la  cui  pensione  e'  liquidata
          esclusivamente con il sistema  contributivo,  il  requisito
          anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20, primo  periodo,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato a 60 anni per
          le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono  inoltre
          accedere al pensionamento:
              1) a prescindere dal requisito anagrafico, in  presenza
          di un requisito di anzianita' contributiva pari  ad  almeno
          quaranta anni;
              2)  con  un'anzianita'  contributiva  pari  ad   almeno
          trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di  eta'
          anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008  al
          30 giugno 2009, nella  Tabella  A  allegata  alla  presente
          legge e, per  il  periodo  successivo,  fermo  restando  il
          requisito  di  anzianita'  contributiva  non  inferiore   a
          trentacinque anni, dei requisiti indicati nella  Tabella  B
          allegata alla presente legge;
              c) i lavoratori di  cui  alle  lettere  a)  e  b),  che
          accedono al pensionamento con eta' inferiore a 65 anni  per
          gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le
          pensioni a carico delle forme di previdenza dei  lavoratori
          dipendenti, qualora  risultino  in  possesso  dei  previsti
          requisiti entro il  secondo  trimestre  dell'anno,  possono
          accedere  al  pensionamento  dal   1°   gennaio   dell'anno
          successivo, se di eta' pari o superiore a 57 anni;  qualora
          risultino in  possesso  dei  previsti  requisiti  entro  il
          quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal  1°
          luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono il
          trattamento di pensione, con eta' inferiore a 65  anni  per
          gli uomini e 60 per le donne, a carico delle  gestioni  per
          gli artigiani, i  commercianti  e  i  coltivatori  diretti,
          qualora risultino in possesso dei  requisiti  di  cui  alle
          lettere a) e  b)  entro  il  secondo  trimestre  dell'anno,
          possono accedere al pensionamento dal 1°  luglio  dell'anno
          successivo; qualora  risultino  in  possesso  dei  previsti
          requisiti entro il quarto trimestre,  possono  accedere  al
          pensionamento dal 1° gennaio del  secondo  anno  successivo
          alla data  di  conseguimento  dei  requisiti  medesimi.  Le
          disposizioni di cui alla presente lettera non si  applicano
          ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5.  Per  il  personale
          del comparto scuola resta fermo, ai  fini  dell'accesso  al
          trattamento pensionistico, che la cessazione  dal  servizio
          ha effetto dalla data  di  inizio  dell'anno  scolastico  e
          accademico, con decorrenza dalla stessa data  del  relativo
          trattamento economico nel caso di prevista maturazione  dei
          requisiti  entro  il  31  dicembre  dell'anno  avendo  come
          riferimento per l'anno 2009 i  requisiti  previsti  per  il
          primo semestre dell'anno;
              d) per  i  lavoratori  assicurati  presso  la  gestione
          speciale di cui all'articolo 2, comma  26,  della  legge  8
          agosto 1995,  n.  335,  non  iscritti  ad  altre  forme  di
          previdenza  obbligatoria,  si  applicano  le   disposizioni
          riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente  comma
          e al comma 7."
              -- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 6,  della
          citata legge n. 335 del 1995:
              "6. Con effetto dal 1° gennaio  1996,  in  luogo  della
          pensione  sociale  e  delle  relative   maggiorazioni,   ai
          cittadini  italiani,  residenti  in  Italia,  che   abbiano
          compiuto 65 anni e si trovino nelle  condizioni  reddituali
          di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di  base
          non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta
          pari, per il 1996, a lire  6.240.000,  denominato  «assegno
          sociale». Se il soggetto possiede redditi propri  l'assegno
          e'  attribuito  in  misura  ridotta  fino   a   concorrenza
          dell'importo predetto, se non  coniugato,  ovvero  fino  al
          doppio del predetto importo, se coniugato,  ivi  computando
          il reddito del coniuge comprensivo  dell'eventuale  assegno
          sociale di cui  il  medesimo  sia  titolare.  I  successivi
          incrementi del reddito oltre il limite massimo danno  luogo
          alla  sospensione  dell'assegno  sociale.  Il  reddito   e'
          costituito   dall'ammontare    dei    redditi    coniugali,
          conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno  e'
          erogato con carattere di provvisorieta'  sulla  base  della
          dichiarazione   rilasciata   dal    richiedente    ed    e'
          conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
          sulla base della dichiarazione dei  redditi  effettivamente
          percepiti.  Alla  formazione  del  reddito   concorrono   i
          redditi, al netto dell'imposizione fiscale e  contributiva,
          di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da  imposte
          e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
          o ad imposta sostitutiva, nonche'  gli  assegni  alimentari
          corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel
          reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
          le anticipazioni  sui  trattamenti  stessi,  le  competenze
          arretrate  soggette  a  tassazione  separata,  nonche'   il
          proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli
          effetti  del  conferimento  dell'assegno  non  concorre   a
          formare reddito la pensione liquidata  secondo  il  sistema
          contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di
          gestioni ed  enti  previdenziali  pubblici  e  privati  che
          gestiscono  forme  pensionistiche  obbligatorie  in  misura
          corrispondente  ad  un  terzo  della  pensione  medesima  e
          comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale."
              --  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   2   del
          decreto-legge  28  settembre  2001,  n.  355  (Disposizioni
          urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti  di
          lavoro a  tempo  parziale  e  di  opzione  sui  sistemi  di
          liquidazione delle pensioni, nonche' di regolarizzazione di
          adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti
          dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune  province
          della regione siciliana),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 novembre 2001, n. 417:
              "2. 1. L'articolo 1, comma 23, secondo  periodo,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta  nel  senso  che
          l'opzione  ivi  prevista  e'  concessa   limitatamente   ai
          lavoratori di cui al comma 12 del predetto articolo  1  che
          abbiano  maturato   un'anzianita'   contributiva   pari   o
          superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema
          contributivo.
              2.  La  liquidazione  del   trattamento   pensionistico
          esclusivamente con le regole del  sistema  contributivo  e'
          comunque  concessa  a  coloro  che  abbiano  esercitato  il
          diritto di opzione entro la data di entrata in  vigore  del
          presente decreto."
              -- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 23, della
          citata  legge  n.  335  del  1995,  come  modificato  dalla
          presente legge:
              "23. Per i lavoratori di  cui  ai  commi  12  e  13  la
          pensione e' conseguibile a condizione della sussistenza dei
          requisiti di anzianita' contributiva e anagrafica  previsti
          dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata
          in via transitoria come integrata dalla presente legge.  Ai
          medesimi lavoratori e'  data  facolta'  di  optare  per  la
          liquidazione del trattamento  pensionistico  esclusivamente
          con le regole del sistema contributivo,  a  condizione  che
          abbiano  maturato   un'anzianita'   contributiva   pari   o
          superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel  sistema
          medesimo."
              -- Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge  26
          maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello
          Stato a favore dell'Ente  nazionale  per  la  protezione  e
          l'assistenza ai sordomuti e delle  misure  dell'assegno  di
          assistenza ai sordomuti):
"10.Sordomuti ultrassessantacinquenni.
              Con  effetto  dal  1°  maggio  1969,  in   sostituzione
          dell'assegno di cui all'articolo 1, i sordomuti, dal  primo
          giorno del mese successivo a quello del compimento  dei  65
          anni  di  eta',  sono  ammessi   su   comunicazione   delle
          competenti   prefetture   all'Istituto   nazionale    della
          previdenza sociale, al godimento della pensione  sociale  a
          carico del fondo di  cui  all'articolo  2  della  legge  21
          luglio  1965,  n.  903  ,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni.
              L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   da'
          comunicazione della data  di  inizio  del  pagamento  della
          prima  mensilita'  della  pensione  sociale   ai   comitati
          provinciali  di  assistenza  e  beneficenza  pubblica,  che
          sospendono,   dalla   stessa   data,   la    corresponsione
          dell'assegno,  salvo  rimborso,  da   parte   dell'Istituto
          nazionale della previdenza sociale,  di  quanto  anticipato
          agli interessati dagli enti comunali di assistenza a titolo
          di pensione sociale a  decorrere  dalla  data  indicata  al
          precedente comma."
              -- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge  30
          marzo 1971, n.  118  (Conversione  in  legge  del  D.L.  30
          gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati  ed
          invalidi civili):
              "19.Pensione sociale  e  decorrenza  delle  provvidenze
          economiche.
              In sostituzione della pensione o  dell'assegno  di  cui
          agli articoli 12 e 13 i mutilati  e  invalidi  civili,  dal
          primo giorno del mese successivo al compimento dell'eta' di
          65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono
          ammessi al godimento della pensione sociale  a  carico  del
          fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.
          153.
              Agli  ultrasessantacinquenni  che  si   trovano   nelle
          condizioni di cui all'articolo 12 della presente legge,  la
          differenza di lire 6 mila,  tra  l'importo  della  pensione
          sociale  e  quello  della  pensione  di  inabilita',  viene
          corrisposta, con onere a carico del Ministero  dell'interno
          con le modalita' di cui agli articoli 14 e seguenti.
              L'INPS da'  comunicazione  della  data  di  inizio  del
          pagamento della prima mensilita' della pensione sociale  ai
          comitati provinciali di assistenza e  beneficenza  pubblica
          che, dalla stessa data, sospendono la corresponsione  della
          pensione  o  dell'assegno,   salva   l'applicazione   della
          disposizione di  cui  al  precedente  comma.  L'INPS  sara'
          tenuto  a  rimborsare  agli  ECA  quanto  anticipato   agli
          interessati a titolo di pensione sociale  a  decorrere  dal
          compimento del sessantacinquesimo anno di eta'."
              -- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 7,  della
          citata legge n. 335 del 1995:
              "7.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          sono determinati le modalita' e i termini di  presentazione
          delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale  di
          cui   al   comma   6,   gli   obblighi   di   comunicazione
          dell'interessato circa le proprie  condizioni  familiari  e
          reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad
          un massimo del 50 per cento nel caso in  cui  l'interessato
          sia ricoverato in istituti o comunita' con retta  a  carico
          di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto  dal
          presente comma e  dal  comma  6  si  applicano  all'assegno
          sociale le disposizioni in materia di pensione  sociale  di
          cui alla  legge  30  aprile  1969,  n.  153,  e  successive
          modificazioni e integrazioni."
              -- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 9,  della
          citata legge n. 243 del 2004:
              "9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre  2015,  e'
          confermata  la  possibilita'  di  conseguire   il   diritto
          all'accesso al trattamento pensionistico di anzianita',  in
          presenza di un'anzianita' contributiva pari o  superiore  a
          trentacinque anni e di un'eta' pari o superiore a  57  anni
          per  le  lavoratrici  dipendenti  e  a  58  anni   per   le
          lavoratrici autonome, nei confronti delle  lavoratrici  che
          optano  per  una  liquidazione  del  trattamento   medesimo
          secondo le  regole  di  calcolo  del  sistema  contributivo
          previste dal decreto legislativo 30 aprile  1997,  n.  180.
          Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica  i  risultati
          della  predetta  sperimentazione,  al  fine  di   una   sua
          eventuale prosecuzione."
              -- Si riporta il testo degli articoli 4, 7 e  24  della
          legge 23 luglio 1991, n. 223,  e  successive  modificazioni
          (Norme  in  materia  di  cassa   integrazione,   mobilita',
          trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  di  direttive
          della Comunita' europea,  avviamento  al  lavoro  ed  altre
          disposizioni in materia di mercato del lavoro):
              "4.Procedura per la dichiarazione di mobilita'.
              1. L'impresa  che  sia  stata  ammessa  al  trattamento
          straordinario di integrazione salariale, qualora nel  corso
          di attuazione del programma di cui all'articolo  1  ritenga
          di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti  i
          lavoratori sospesi  e  di  non  poter  ricorrere  a  misure
          alternative,  ha  facolta'  di  avviare  le  procedure   di
          mobilita' ai sensi del presente articolo.
              2. Le imprese che intendano esercitare la  facolta'  di
          cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
          per  iscritto  alle  rappresentanze   sindacali   aziendali
          costituite a norma dell'art. 19, L. 20 maggio 1970, n.  300
          , nonche' alle rispettive  associazioni  di  categoria.  In
          mancanza delle  predette  rappresentanze  la  comunicazione
          deve  essere  effettuata  alle  associazioni  di  categoria
          aderenti alle confederazioni  maggiormente  rappresentative
          sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni  di
          categoria   puo'   essere   effettuata   per   il   tramite
          dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa
          aderisce o conferisce mandato.
              3. La comunicazione di cui al comma  2  deve  contenere
          indicazione: dei motivi che determinano  la  situazione  di
          eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o  produttivi,
          per i quali si ritiene di non poter adottare misure  idonee
          a porre rimedio alla predetta  situazione  ed  evitare,  in
          tutto o  in  parte,  la  dichiarazione  di  mobilita';  del
          numero,  della  collocazione  aziendale   e   dei   profili
          professionali  del   personale   eccedente,   nonche'   del
          personale abitualmente impiegato; dei tempi  di  attuazione
          del  programma  di  mobilita';   delle   eventuali   misure
          programmate  per  fronteggiare  le  conseguenze  sul  piano
          sociale della attuazione del programma medesimo del  metodo
          di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da
          quelle gia' previste dalla  legislazione  vigente  e  dalla
          contrattazione collettiva. Alla comunicazione  va  allegata
          copia della ricevuta del versamento all'INPS, a  titolo  di
          anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5,  comma  4,
          di  una  somma  pari  al  trattamento  massimo  mensile  di
          integrazione  salariale  moltiplicato  per  il  numero  dei
          lavoratori ritenuti eccedenti.
              4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e  della
          ricevuta del versamento di cui al  comma  3  devono  essere
          contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del  lavoro
          e della massima occupazione.
              5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento  della
          comunicazione  di  cui  al  comma  2,  a  richiesta   delle
          rappresentanze  sindacali  aziendali  e  delle   rispettive
          associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
          allo scopo di esaminare le cause che  hanno  contribuito  a
          determinare l'eccedenza del personale e le possibilita'  di
          utilizzazione diversa di  tale  personale,  o  di  una  sua
          parte, nell'ambito della  stessa  impresa,  anche  mediante
          contratti di solidarieta' e forme  flessibili  di  gestione
          del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile  evitare  la
          riduzione di personale, e'  esaminata  la  possibilita'  di
          ricorrere a misure sociali di  accompagnamento  intese,  in
          particolare,  a  facilitare  la   riqualificazione   e   la
          riconversione dei lavoratori licenziati.  I  rappresentanti
          sindacali dei lavoratori possono farsi  assistere,  ove  lo
          ritengano opportuno, da esperti.
              6. La procedura di cui al comma 5 deve essere  esaurita
          entro quarantacinque  giorni  dalla  data  del  ricevimento
          della   comunicazione   dell'impresa.   Quest'ultima    da'
          all'Ufficio  provinciale  del  lavoro   e   della   massima
          occupazione  comunicazione  scritta  sul  risultato   della
          consultazione  e  sui  motivi  del  suo   eventuale   esito
          negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
          dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
              7.  Qualora  non  sia  stato  raggiunto  l'accordo,  il
          direttore  dell'Ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione  convoca  le  parti  al  fine  di   un
          ulteriore esame delle materie di  cui  al  comma  5,  anche
          formulando proposte per la  realizzazione  di  un  accordo.
          Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni  dal
          ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro  e
          della massima occupazione della comunicazione  dell'impresa
          prevista al comma 6.
              8. Qualora il numero dei lavoratori  interessati  dalla
          procedura di mobilita' sia inferiore a dieci, i termini  di
          cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla meta'.
              9. Raggiunto l'accordo  sindacale  ovvero  esaurita  la
          procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa  ha  facolta'
          di collocare in mobilita' gli impiegati,  gli  operai  e  i
          quadri eccedenti, comunicando per iscritto  a  ciascuno  di
          essi il recesso, nel rispetto  dei  termini  di  preavviso.
          Contestualmente,  l'elenco  dei  lavoratori  collocati   in
          mobilita',  con  l'indicazione  per  ciascun  soggetto  del
          nominativo, del luogo di residenza,  della  qualifica,  del
          livello  di  inquadramento,  dell'eta',   del   carico   di
          famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle  modalita'
          con le quali sono stati applicati i criteri  di  scelta  di
          cui all'articolo 5, comma 1,  deve  essere  comunicato  per
          iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e  della  massima
          occupazione  competente,  alla  Commissione  regionale  per
          l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al  comma
          2.
              10. Nel caso in cui l'impresa rinunci  a  collocare  in
          mobilita' i lavoratori o ne collochi un numero inferiore  a
          quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la
          stessa procede al recupero delle somme pagate in  eccedenza
          rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
          mediante conguaglio con i contributi  dovuti  all'INPS,  da
          effettuarsi con il primo versamento utile  successivo  alla
          data di determinazione del numero dei lavoratori  posti  in
          mobilita'.
              11. Gli accordi sindacali  stipulati  nel  corso  delle
          procedure di cui al presente  articolo,  che  prevedano  il
          riassorbimento totale o parziale  dei  lavoratori  ritenuti
          eccedenti, possono stabilire, anche in  deroga  al  secondo
          comma  dell'articolo  2103  del  codice  civile,  la   loro
          assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
              12. Le comunicazioni di cui al comma 9  sono  prive  di
          efficacia ove siano  state  effettuate  senza  l'osservanza
          della forma scritta e delle procedure previste dal presente
          articolo.
              13.  I  lavoratori  ammessi  al  trattamento  di  cassa
          integrazione, al  termine  del  periodo  di  godimento  del
          trattamento  di  integrazione   salariale,   rientrano   in
          azienda.
              14. Il presente articolo  non  trova  applicazione  nel
          caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle  imprese
          edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
          i lavoratori  assunti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
          determinato.
              15.  Nei  casi  in  cui  l'eccedenza  riguardi   unita'
          produttive ubicate in diverse province della stessa regione
          ovvero  in  piu'  regioni,  la  competenza   a   promuovere
          l'accordo di cui  al  comma  7  spetta  rispettivamente  al
          direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
          occupazione  ovvero  al  Ministro  del   lavoro   e   della
          previdenza  sociale.   Agli   stessi   vanno   inviate   le
          comunicazioni previste dal comma 4.
              15-bis. Gli obblighi di informazione,  consultazione  e
          comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
          fatto  che  le  decisioni   relative   all'apertura   delle
          procedure di cui al presente  articolo  siano  assunte  dal
          datore di lavoro o  da  un'impresa  che  lo  controlli.  Il
          datore di lavoro che viola tali obblighi non puo'  eccepire
          a  propria  difesa  la  mancata  trasmissione,   da   parte
          dell'impresa che lo controlla, delle informazioni  relative
          alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
          procedure.
              16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della  legge  12
          agosto 1977, n. 675 , le disposizioni del decreto-legge  30
          marzo 1978, n. 80 , convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 maggio 1978, n. 215,  ad  eccezione  dell'articolo
          4-bis, nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795  ,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
          n. 36."
              "7.Indennita' di mobilita'.
              1.  I  lavoratori  collocati  in  mobilita'  ai   sensi
          dell'articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di cui
          all'articolo 16, comma 1, hanno diritto ad  una  indennita'
          per  un  periodo  massimo  di  dodici   mesi,   elevato   a
          ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
          anni e a trentasei per i lavoratori che  hanno  compiuto  i
          cinquanta   anni.   L'indennita'   spetta   nella    misura
          percentuale,   di   seguito   indicata,   del   trattamento
          straordinario di integrazione salariale che hanno percepito
          ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente
          precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
              a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
              b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta  per
          cento.
              2. Nelle aree di  cui  al  testo  unico  approvato  con
          D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, la indennita' di mobilita'  e'
          corrisposta per un periodo massimo  di  ventiquattro  mesi,
          elevato a trentasei per i lavoratori che hanno  compiuto  i
          quaranta anni e a quarantotto per i  lavoratori  che  hanno
          compiuto i  cinquanta  anni.  Essa  spetta  nella  seguente
          misura:
              a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
              b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per
          cento.
              3. L'indennita' di mobilita' e' adeguata,  con  effetto
          dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari  all'aumento
          della indennita' di contingenza dei lavoratori  dipendenti.
          Essa non e' comunque corrisposta successivamente alla  data
          del compimento dell'eta' pensionabile ovvero, se  a  questa
          data non e' ancora maturato il  diritto  alla  pensione  di
          vecchiaia, successivamente alla data in  cui  tale  diritto
          viene a maturazione.
              4. L'indennita' di mobilita' non puo'  comunque  essere
          corrisposta  per  un   periodo   superiore   all'anzianita'
          maturata dal lavoratore alle  dipendenze  dell'impresa  che
          abbia attivato la procedura di cui all'articolo 4.
              5. I lavoratori in mobilita' che ne facciano  richiesta
          per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in
          cooperativa  in  conformita'  alle  norme  vigenti  possono
          ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle
          misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il  numero  di
          mensilita' gia' godute. Fino al 31  dicembre  1992,  per  i
          lavoratori in mobilita' delle aree di cui al  comma  2  che
          abbiano compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma  e'
          aumentata  di  un  importo  pari  a   quindici   mensilita'
          dell'indennita'  iniziale  di  mobilita'  e  comunque   non
          superiore al numero dei mesi  mancanti  al  compimento  dei
          sessanta anni di eta'.  Per  questi  ultimi  lavoratori  il
          requisito di anzianita' aziendale di cui all'art. 16, comma
          1, e' elevato in misura pari al periodo  trascorso  tra  la
          data di entrata in vigore della presente legge e quella del
          loro collocamento in  mobilita'.  Le  somme  corrisposte  a
          titolo di anticipazione dell'indennita' di  mobilita'  sono
          cumulabili con il beneficio  di  cui  all'art.  17,  L.  27
          febbraio 1985, n. 49 . Con decreto del Ministro del  lavoro
          e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
          tesoro, sono determinate le modalita' e le  condizioni  per
          la corresponsione anticipata dell'indennita' di  mobilita',
          le modalita'  per  la  restituzione  nel  caso  in  cui  il
          lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della
          corresponsione,  assuma   una   occupazione   alle   altrui
          dipendenze  nel  settore  privato  o  in  quello  pubblico,
          nonche' le modalita' per la riscossione delle somme di  cui
          all'articolo 5, commi 4 e 6.
              6. Nelle aree di cui al  comma  2  nonche'  nell'ambito
          delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
          Commissione regionale per l'impiego,  in  cui  sussista  un
          rapporto superiore alla media nazionale tra  iscritti  alla
          prima classe della  lista  di  collocamento  e  popolazione
          residente in eta' da lavoro,  ai  lavoratori  collocati  in
          mobilita' entro la  data  del  31  dicembre  1992  che,  al
          momento della cessazione  del  rapporto,  abbiano  compiuto
          un'eta' inferiore di non piu' di  cinque  anni  rispetto  a
          quella  prevista  dalla  legge  per  il  pensionamento   di
          vecchiaia,  e  possano   far   valere,   nell'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  e  i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          quella  minima  prevista  per  il  predetto  pensionamento,
          diminuita del numero di settimane  mancanti  alla  data  di
          compimento   dell'eta'   pensionabile,   l'indennita'    di
          mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
          dell'indennita' per i periodi successivi a quelli  previsti
          nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.
              7. Negli ambiti  di  cui  al  comma  6,  ai  lavoratori
          collocati in mobilita' entro la data del 31  dicembre  1992
          che, al momento  della  cessazione  del  rapporto,  abbiano
          compiuto un'eta'  inferiore  di  non  piu'  di  dieci  anni
          rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
          di  vecchiaia  e  possano  far  valere,  nell'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  e  i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta  fino  alla
          data  di  maturazione  del  diritto  al  pensionamento   di
          anzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente  alla
          data del 1° gennaio 1991 dalle societa' non operative della
          Societa' di Gestione e  Partecipazioni  Industriali  S.p.a.
          (GEPI) e della Iniziative Sardegna SpA (INSAR) si prescinde
          dal requisito dell'anzianita' contributiva; l'indennita' di
          mobilita' non  puo'  comunque  essere  corrisposta  per  un
          periodo superiore a dieci anni.
              8. L'indennita' di  mobilita'  sostituisce  ogni  altra
          prestazione di  disoccupazione  nonche'  le  indennita'  di
          malattia e di maternita' eventualmente spettanti.
              9. I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita',
          ad esclusione di quelli  per  i  quali  si  fa  luogo  alla
          corresponsione  anticipata  ai  sensi  del  comma  5,  sono
          riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento  del
          diritto alla pensione e ai fini della determinazione  della
          misura  della  pensione  stessa.  Per  detti   periodi   il
          contributo  figurativo  e'  calcolato  sulla   base   della
          retribuzione cui e' riferito il  trattamento  straordinario di integrazione salariale di  cui  al  comma  1.  Le  somme
          occorrenti per la copertura della contribuzione  figurativa
          sono versate  dalla  gestione  di  cui  al  comma  11  alle
          gestioni pensionistiche competenti.
              10. Per  i  periodi  di  godimento  dell'indennita'  di
          mobilita' spetta l'assegno per il nucleo familiare  di  cui
          all'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69 , convertito,  con
          modificazioni, dalla L. 13 maggio 1988, n. 153.
              11. I datori di lavoro, ad eccezione di  quelli  edili,
          rientranti nel campo di applicazione  della  normativa  che
          disciplina  l'intervento  straordinario   di   integrazione
          salariale, versano alla gestione di cui all'art. 37,  L.  9
          marzo 1989, n. 88 , un contributo transitorio calcolato con
          riferimento alle retribuzioni  assoggettate  al  contributo
          integrativo  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  la
          disoccupazione involontaria, in misura pari a 0,35 punti di
          aliquota percentuale a decorrere dal  periodo  di  paga  in
          corso alla data di entrata in vigore della presente legge e
          fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991 ed  in
          misura  pari  a  0,43  punti  di  aliquota  percentuale   a
          decorrere dal periodo di paga successivo a quello in  corso
          al 31 dicembre 1991 fino a tutto  il  periodo  di  paga  in
          corso al 31 dicembre 1992; i datori  di  lavoro  tenuti  al
          versamento del contributo transitorio sono esonerati, per i
          periodi corrispondenti e  per  i  corrispondenti  punti  di
          aliquota percentuale, dal versamento del contributo di  cui
          all'art. 22, L. 11 marzo 1988, n. 67 , per la parte a  loro
          carico.
              12. L'indennita'  prevista  dal  presente  articolo  e'
          regolata dalla  normativa  che  disciplina  l'assicurazione
          obbligatoria  contro  la  disoccupazione  involontaria,  in
          quanto  applicabile,  nonche'  dalle  disposizioni  di  cui
          all'art. 37, L. 9 marzo 1989, n. 88 .
              13.  Per  i  giornalisti  l'indennita'   prevista   dal
          presente articolo e' a carico  dell'Istituto  nazionale  di
          previdenza  dei  giornalisti  italiani.  Le   somme   e   i
          contributi di cui al comma 11 e all'articolo  4,  comma  3,
          sono dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate  le
          comunicazioni    relative    alle    procedure     previste
          dall'articolo 4, comma 10, nonche' le comunicazioni di  cui
          all'articolo 9, comma 3.
              14. E' abrogato l'articolo 12 della  legge  5  novembre
          1968, n. 1115 , e successive modificazioni.
              15. In caso di squilibrio  finanziario  delle  gestioni
          nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore
          della presente legge, il Ministro del tesoro,  di  concerto
          con il Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
adegua i contributi  di  cui  al  presente  articolo  nella
          misura  necessaria  a  ripristinare  l'equilibrio  di  tali
          gestioni."
              "24.Norme in materia di riduzione del personale.
              1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2  a
          12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano
          alle imprese che occupino piu'  di  quindici  dipendenti  e
          che, in conseguenza di una riduzione  o  trasformazione  di
          attivita' o di lavoro, intendano effettuare  almeno  cinque
          licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in  ciascuna
          unita' produttiva, o in piu' unita' produttive  nell'ambito
          del territorio di una stessa provincia.  Tali  disposizioni
          si applicano per tutti i licenziamenti  che,  nello  stesso
          arco  di  tempo  e  nello  stesso  ambito,  siano  comunque
          riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.
              1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi  2,
          3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6,  7,  8,  9,
11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e  3,
          si applicano ai privati datori di lavoro  non  imprenditori
          alle medesime condizioni di cui al comma  1.  I  lavoratori
          licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo
          6,  comma  1,   senza   diritto   all'indennita'   di   cui
          all'articolo 7.  Ai  lavoratori  licenziati  ai  sensi  del
          presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli
          articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.
              1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma  3,
          ultimo periodo, non  si  applica  al  recesso  intimato  da
          datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza  fini
          di  lucro,  attivita'  di   natura   politica,   sindacale,
          culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
              1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5,  comma  3,
          al recesso intimato da datori di  lavoro  non  imprenditori
          che svolgono, senza fini  di  lucro,  attivita'  di  natura
          politica, sindacale, culturale,  di  istruzione  ovvero  di
          religione o di culto, si applicano le disposizioni  di  cui
          alla  legge  15  luglio  1966,   n.   604,   e   successive
          modificazioni.
              2. Le disposizioni richiamate nei commi 1  e  1-bis  si
          applicano anche quando le imprese o  i  privati  datori  di
          lavoro  non  imprenditori,  di  cui  ai   medesimi   commi,
          intendano cessare l'attivita'.
              3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo,
          e 10, e all'art. 5, commi 4  e  5,  si  applica  solo  alle
          imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto
          dall'art. 5, comma  4,  e'  dovuto  dalle  imprese  di  cui
          all'art. 16,  comma  1,  nella  misura  di  nove  volte  il
          trattamento iniziale di mobilita' spettante  al  lavoratore
          ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.
              4. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si
          applicano nei casi di scadenza dei  rapporti  di  lavoro  a
          termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei  casi
          di attivita' stagionali o saltuarie.
              5.  La  materia  dei   licenziamenti   collettivi   per
          riduzione di personale di cui al primo comma  dell'articolo
          11 della legge 15 luglio 1966, n.  604  ,  come  modificato
          dall'articolo 6 della legge 11  maggio  1990,  n.  108,  e'
          disciplinata dal presente articolo.
              6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
          intimati prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge."
              -- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 28, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica):
              "2. 28. In attesa di un'organica  riforma  del  sistema
          degli  ammortizzatori  sociali,  entro  centottanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  con
          uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400 , sentite le  organizzazioni  sindacali
          ed  acquisito  il  parere  delle   competenti   Commissioni
          parlamentari, sono definite, in  via  sperimentale,  misure
          per il perseguimento di politiche attive  di  sostegno  del
          reddito e  dell'occupazione  nell'ambito  dei  processi  di
          ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di
          crisi di enti ed aziende pubblici e  privati  erogatori  di
          servizi di pubblica utilita',  nonche'  delle  categorie  e
          settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori
          sociali. Nell'esercizio  della  potesta'  regolamentare  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi:
              a)   costituzione   da   parte   della   contrattazione
          collettiva nazionale di appositi fondi finanziati  mediante
          un contributo sulla retribuzione non  inferiore  allo  0,50
          per cento;
              b) definizione da parte della  contrattazione  medesima
          di specifici trattamenti e dei relativi  criteri,  entita',
          modalita'  concessivi,  entro  i   limiti   delle   risorse
          costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
          correlati contributi figurativi;
              c)   eventuale   partecipazione   dei   lavoratori   al
          finanziamento con una quota non superiore al 25  per  cento
          del contributo;
              d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione  della
          obbligatorieta' della contribuzione con applicazione di una
          misura addizionale non superiore a tre volte  quella  della
          contribuzione stessa;
              e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con  il
          concorso delle parti sociali;
              f)  conseguimento,  limitatamente  all'anno  1997,   di
          maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
          lire 150 miliardi."
Parte di provvedimento in formato grafico

              -- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 11, della
          citata legge n. 335 del 1995, come modificato dall'art.  1,
          comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247:
              "11.  Sulla  base  delle  rilevazioni  demografiche   e
          dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di
          lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi  soggetti
          a contribuzione  previdenziale,  rilevati  dall'ISTAT,  con
          decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  della   previdenza
          sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
          finanze, e' rideterminato ogni tre anni il coefficiente  di
          trasformazione previsto al comma 6."
              -- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6,  della
          citata legge n. 335 del 1995:
              "6. L'importo della pensione  annua  nell'assicurazione
          generale  obbligatoria  e  nelle   forme   sostitutive   ed
          esclusive della stessa, e' determinato secondo  il  sistema
          contributivo  moltiplicando  il  montante  individuale  dei
          contributi per il coefficiente  di  trasformazione  di  cui
          all'allegata tabella A relativo all'eta' dell'assicurato al
          momento del pensionamento. Per tener conto  delle  frazioni
          di anno rispetto all'eta' dell'assicurato  al  momento  del
          pensionamento,  il  coefficiente  di  trasformazione  viene
          adeguato  con  un  incremento  pari  al  prodotto  tra   un
          dodicesimo  della  differenza  tra   il   coefficiente   di
          trasformazione  dell'eta'  immediatamente  superiore  e  il
          coefficiente dell'eta' inferiore a  quella  dell'assicurato
          ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato e'  inviato,  con
          cadenza  annuale,  un  estratto  conto   che   indichi   le
          contribuzioni  effettuate,  la  progressione  del  montante
          contributivo  e  le   notizie   relative   alla   posizione
          assicurativa nonche'  l'ammontare  dei  redditi  di  lavoro
          dipendente  e  delle  relative  ritenute   indicati   nelle
          dichiarazioni dei sostituti d'imposta."
              -- Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  4
          novembre 2010, n. 183 (Deleghe al  Governo  in  materia  di
          lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,  di  congedi,
          aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
          servizi per l'impiego,  di  incentivi  all'occupazione,  di
          apprendistato, di  occupazione  femminile,  nonche'  misure
          contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di  lavoro
          pubblico e di controversie di lavoro):
              "Art. 1  Delega  al  Governo  per  la  revisione  della
          disciplina in tema di lavori usuranti
              1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di
          concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari
          lavori o attivita' e che maturano i requisiti per l'accesso
          al  pensionamento  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2008  la
          possibilita' di  conseguire,  su  domanda,  il  diritto  al
          pensionamento anticipato con requisiti inferiori  a  quelli
          previsti per  la  generalita'  dei  lavoratori  dipendenti,
          secondo i principi e criteri direttivi di cui all' articolo
          1, comma 3, lettere da a) a f),  della  legge  24  dicembre
          2007, n. 247. Restano ferme le  modalita'  procedurali  per
          l'emanazione dei predetti decreti legislativi indicate  nei
          commi 90 e 91 e le norme di copertura finanziaria di cui al
          comma 92 del citato articolo  1  della  legge  24  dicembre
          2007, n. 247.
              2. I decreti legislativi di cui al comma 1  recano,  ai
          sensi dell' articolo 17, comma 12, della legge 31  dicembre
          2009,  n.  196,  una  clausola  di  salvaguardia,  volta  a
          prevedere  che,  qualora  nell'ambito  della  funzione   di
          accertamento del diritto al beneficio emergano  scostamenti
          tra  gli  oneri  derivanti  dalle  domande  accolte  e   la
          copertura  finanziaria  prevista,  trovi  applicazione   un
          criterio di priorita', in  ragione  della  maturazione  dei
          requisiti agevolati, e, a parita' degli stessi, della  data
          di  presentazione  della  domanda,  nella  decorrenza   dei
          trattamenti pensionistici."
              -- Si riporta il  testo  dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo 21 aprile 2011, n. 67  (Accesso  anticipato  al
          pensionamento   per   gli    addetti    alle    lavorazioni
          particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1
          della legge 4 novembre 2010, n. 183), come modificato dalla
          presente legge:
              "Art.    1    Lavoratori    addetti    a    lavorazioni
          particolarmente faticose e pesanti
              1. In deroga a quanto  previsto  all'articolo  1  della
          legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo
          1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono esercitare,
          a  domanda,  il  diritto  per  l'accesso   al   trattamento
          pensionistico anticipato, fermi restando  il  requisito  di
          anzianita' contributiva non inferiore a trentacinque anni e
          il  regime  di  decorrenza  del  pensionamento  vigente  al
          momento  della  maturazione  dei  requisiti  agevolati,  le
          seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:
              a) lavoratori  impegnati  in  mansioni  particolarmente
          usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del
          lavoro e della previdenza sociale in data 19  maggio  1999,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4  settembre
          1999;
              b) lavoratori notturni, come definiti  e  ripartiti  ai
          soli fini del presente decreto legislativo, nelle  seguenti
          categorie:
              1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma  2,
          lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003,  n.  66,
          che prestano la loro attivita' nel  periodo  notturno  come
          definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6
          ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno  non
          inferiore a 78 per coloro  che  maturano  i  requisiti  per
          l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1°  luglio
          2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a  64  per  coloro
          che maturano i requisiti per l'accesso  anticipato  dal  1°
          luglio 2009;
              2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori
          che  prestano  la  loro  attivita'  per  almeno   tre   ore
          nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque  del  mattino
          di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  d),  del  predetto
          decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi  di  lavoro
          di durata pari all'intero anno lavorativo;
              c) lavoratori alle dipendenze di imprese per  le  quali
          operano le voci di tariffa per l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro  di  cui  all'elenco  n.  1  contenuto
          nell'allegato 1 al presente  decreto  legislativo,  cui  si
          applicano  i  criteri  per  l'organizzazione   del   lavoro
          previsti dall'articolo 2100 del  codice  civile,  impegnati
          all'interno   di   un   processo   produttivo   in   serie,
          contraddistinto da un ritmo determinato da  misurazione  di
          tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di
          postazioni, che  svolgano  attivita'  caratterizzate  dalla
          ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti
          staccate di un prodotto finale, che si  spostano  a  flusso
          continuo  o  a  scatti  con   cadenze   brevi   determinate
          dall'organizzazione del  lavoro  o  dalla  tecnologia,  con
          esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a  linee
          di   produzione,   alla   manutenzione,   al   rifornimento
          materiali,  ad  attivita'  di   regolazione   o   controllo
          computerizzato delle linee di produzione e al controllo  di
          qualita';
              d) conducenti di veicoli, di capienza  complessiva  non
          inferiore  a  9  posti,  adibiti  a  servizio  pubblico  di
          trasporto collettivo.
              2. Il diritto al trattamento  pensionistico  anticipato
          e' esercitabile qualora i lavoratori  di  cui  al  comma  1
          abbiano svolto una o piu' delle attivita' lavorative di cui
          alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1,  secondo
          le modalita' ivi previste, per un periodo di tempo pari:
              a) ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione
          dei requisiti, negli ultimi dieci di attivita'  lavorativa,
          per le pensioni aventi  decorrenza  entro  il  31  dicembre
          2017;
              b)  ad  almeno   la   meta'   della   vita   lavorativa
          complessiva, per  le  pensioni  aventi  decorrenza  dal  1°
          gennaio 2018.
              3. Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si
          tiene conto dei  periodi  di  svolgimento  effettivo  delle
          attivita' lavorative indicate alle lettere a), b), c) e d),
          con   esclusione   di   quelli   totalmente   coperti    da
          contribuzione figurativa.
              4. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2012,  i  lavoratori
          dipendenti di cui al  comma  1  conseguono  il  diritto  al
          trattamento pensionistico con i  requisiti  previsti  dalla
          Tabella B di cui all'Allegato 1  della  legge  24  dicembre
          2007, n. 247. Restano fermi gli adeguamenti  dei  requisiti
          agli   incrementi   della   speranza   di   vita   previsti
          dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122.
              5. In via  transitoria,  per  il  periodo  2008-2011  i
          lavoratori di cui al  comma  1  conseguono  il  diritto  al
          trattamento  pensionistico   in   presenza   dei   seguenti
          requisiti:
              a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008  e  il
          30 giugno 2009,  un'eta'  anagrafica  ridotta  di  un  anno
          rispetto  a  quella  indicata  nella  Tabella  A   di   cui
          all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007;
              b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009  e  il
          31 dicembre 2009, un'eta' anagrafica ridotta di due anni ed
          una somma di  eta'  anagrafica  e  anzianita'  contributiva
          inferiore di due unita' rispetto ai requisiti indicati  per
          lo stesso periodo nella Tabella B  di  cui  all'allegato  1
          della legge n. 247 del 2007;
              c) per l'anno 2010, un'eta' anagrafica ridotta  di  due
          anni  ed  una  somma  di  eta'  anagrafica   e   anzianita'
          contributiva ridotta di una unita'  rispetto  ai  requisiti
          indicati per lo stesso periodo nella predetta Tabella B;
              d)  per  l'anno  2011,  un'eta'  anagrafica   inferiore
          ridotta di tre anni ed  una  somma  di  eta'  anagrafica  e
          anzianita' contributiva ridotta di due unita'  rispetto  ai
          requisiti indicati per lo  stesso  periodo  nella  medesima
          Tabella B.
              6. Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui al
          comma 1, lettera b), numero 1), per  un  numero  di  giorni
          lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i  requisiti
          per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009 al 31  dicembre
          2011,  la  riduzione  del  requisito  di  eta'   anagrafica
          prevista al comma 5 non puo' superare:
              a)  un  anno  per  coloro  che  svolgono  le   predette
          attivita' per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64
          a 71;
              b)  due  anni  per  coloro  che  svolgono  le  predette
          attivita' lavorative per un  numero  di  giorni  lavorativi
          all'anno da 72 a 77.
              6-bis. Per i lavoratori che prestano  le  attivita'  di
          cui al comma 1, lettera b), numero 1),  per  un  numero  di
          giorni lavorativi annui inferiori a 78  e  che  maturano  i
          requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012,  il
          requisito anagrafico e il valore somma di cui alla  Tabella
          B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
              a) sono incrementati rispettivamente di due anni  e  di
          due unita' per coloro che svolgono  le  predette  attivita'
          per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
              b) sono incrementati rispettivamente di un  anno  e  di
          una unita' per coloro che svolgono  le  predette  attivita'
          lavorative per un numero di giorni lavorativi  all'anno  da
          72 a 77.
              7.  Ai  fini  dell'applicazione   del   comma   6,   e'
          considerata, tra le attivita' di cui alle lettere a)  e  b)
          del comma medesimo, quella svolta da ciascun lavoratore per
          il periodo di tempo piu' lungo nell'ambito del  periodo  di
          tempo minimo di cui al comma 2 e, nel caso  di  svolgimento
          per un periodo di tempo equivalente,  quella  di  cui  alla
          lettera b). Qualora il lavoratore di cui ai commi 6 e 6-bis
          abbia svolto anche una o piu' delle attivita' di  cui  alle
          altre fattispecie indicate alle lettere a), b), c) e d) del
          comma 1, si  applica  il  beneficio  ridotto  previsto  dal
          predetto comma 6 solo se, prendendo  in  considerazione  il
          periodo complessivo in cui sono state svolte  le  attivita'
          di cui alle predette lettere a), b), c) e d), le  attivita'
          specificate al comma 6 medesimo siano state svolte  per  un
          periodo superiore alla meta'.
              8. Sono fatte salve le  norme  di  miglior  favore  per
          l'accesso  anticipato   al   pensionamento,   rispetto   ai
          requisiti     previsti     nell'assicurazione      generale
          obbligatoria. Tali condizioni di miglior  favore  non  sono
          cumulabili o integrabili con le disposizioni  del  presente
          articolo.
              9. I benefici di cui  al  presente  articolo  spettano,
          fermo restando quanto  disciplinato  dall'articolo  3,  con
          effetto dalla prima decorrenza utile dalla data di  entrata
          in vigore del  presente  decreto  purche',  in  ogni  caso,
          successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro."
              -- Si riporta il  testo  dell'articolo  78,  comma  23,
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          -legge finanziaria 2001):
              "23. Per i  lavoratori  gia'  impegnati  in  lavori  di
          sottosuolo  presso  miniere,  cave  e  torbiere,   la   cui
          attivita' e' venuta a  cessare  a  causa  della  definitiva
          chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i  benefici
          previsti dall'articolo 18 della legge 30  aprile  1969,  n.
          153, il numero delle  settimane  coperto  da  contribuzione
          obbligatoria relativa ai periodi di prestazione  lavorativa
          ai fini del conseguimento delle prestazioni  pensionistiche
          e'  moltiplicato  per  un  coefficiente  pari  a   1,2   se
          l'attivita' si e' protratta per  meno  di  cinque  anni,  a
          1,225 se l'attivita' si e' protratta per meno di dieci anni
          e a 1,25 se superiore a tale limite."
              --Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 recante
          "Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n.  216,  in
          materia di  procedure  per  disciplinare  i  contenuti  del
          rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia  e
          delle Forze armate"  e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  27
          maggio 1995, n. 122, S.O.
              --La legge 27 dicembre 1941,  n.  1570  recante  "Nuove
          norme  per  l'organizzazione  dei  servizi  antincendi"  e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 3 febbraio 1942, n. 27.
              --Per il testo dell'articolo 17, comma 2,  della  legge
          n. 400 del 1988 si veda nelle note all'articolo 22.
              --Si riporta il testo dell'articolo 43 della  legge  23
          dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale   dello   Stato.   -Legge
          finanziaria 2000):
              "43. Fondo pensioni dei dipendenti della Ferrovie dello
          Stato Spa.
              1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, il Fondo pensioni del personale delle
          Ferrovie dello Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908,
          n. 418, e' soppresso. A decorrere dalla  medesima  data  e'
          istituito presso l'INPS un apposito Fondo speciale al quale
          e' iscritto obbligatoriamente,  con  effetto  dalla  stessa
          data, tutto il personale dipendente  dalla  Ferrovie  dello
          Stato Spa. Nel  predetto  Fondo  speciale  l'iscrizione  di
          ciascun soggetto determina la costituzione di una posizione
          previdenziale    complessiva    conforme     all'anzianita'
          assicurativa ed all'anzianita' contributiva vantata  presso
          il soppresso Fondo, ivi  comprese  le  anzianita'  connesse
          all'eventuale  esercizio  di  facolta'  di  riscatto  o  di
          ricongiunzione di periodi assicurativi.
              2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono:
              a) l'ammontare delle contribuzioni complessive a carico
          dei datori di lavoro e dei lavoratori nella misura prevista
          dalla normativa vigente per il soppresso Fondo;
              b) l'ammontare degli altri trasferimenti  o  versamenti
          previsti  a  copertura  degli  oneri  per   le   anzianita'
          assicurative  e   le   anzianita'   contributive   connesse
          all'eventuale  esercizio  di  facolta'  di  riscatto  o  di
          ricongiunzione di periodi assicurativi;
              c) tutte le attivita' e le passivita'  quali  risultano
          dalla contabilita' del soppresso Fondo  alla  data  del  31
          dicembre 1999.
              3. Sono a carico del Fondo speciale di cui al comma 1 i
          trattamenti  pensionistici  in  essere  nonche'  quelli  da
          liquidare in favore dei  lavoratori  iscritti,  secondo  le
          regole  previste  dalla  normativa   vigente,   presso   il
          soppresso Fondo. Gli  eventuali  squilibri  gestionali  del
          Fondo speciale di cui al  comma  1  restano  a  carico  del
          bilancio dello Stato, ai sensi  dell'articolo  210,  ultimo
          comma, primo periodo, del testo unico approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
              4. Al Fondo speciale di cui al comma 1  sovrintende  un
          comitato amministratore,  la  cui  composizione  ed  i  cui
          compiti sono  determinati  con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica.
              5. Ai fini dello svolgimento dei  compiti  di  gestione
          del Fondo speciale di cui al comma  1,  con  effetto  dalla
          data di cui al medesimo comma 1 e' trasferito  all'INPS  il
          personale della Ferrovie dello Stato  Spa  adibito  in  via
          esclusiva o prevalente  al  servizio  delle  pensioni,  nei
          limiti di un contingente di 250 unita' entro il termine  di
          due anni. Alla copertura della relativa spesa  per  l'INPS,
          valutata in lire 20 miliardi su  base  annua,  si  provvede
          attraverso corrispondente riduzione delle somme dovute alla
          Ferrovie dello Stato Spa a titolo di  corrispettivo  per  i
          contratti di programma  in  essere  tra  il  Ministero  dei
          trasporti e della navigazione e  la  Ferrovie  dello  Stato
          Spa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
          su proposta del  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  da
          emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge,  vengono  definite  le  modalita'  di
          inquadramento del predetto personale nei ruoli dell'INPS.
              6. In sede di prima  applicazione  i  rapporti  tra  la
          Ferrovie dello Stato  Spa,  l'INPS  e  gli  altri  enti  ed
          amministrazioni  interessati  sono  regolati  da   apposite
          convenzioni atte a garantire la continuita' delle funzioni.
              7. Le necessarie norme attuative del presente  articolo
          sono definite con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica."
              -- Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  1,  del
          decreto legislativo 2 febbraio 2006, n.  42,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni (Disposizioni in  materia  di
          totalizzazione dei periodi assicurativi),  come  modificato
          dalla presente legge:
              "1.Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e
          di anzianita'.
              1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di
ricongiunzione dei periodi assicurativi,  agli  iscritti  a
          due  o  piu'  forme  di  assicurazione   obbligatoria   per
          invalidita',   vecchiaia   e   superstiti,    alle    forme
          sostitutive,  esclusive  ed  esonerative  della   medesima,
          nonche'  alle  forme  pensionistiche  obbligatorie  gestite
          dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
          509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che
          non  siano  gia'  titolari  di  trattamento   pensionistico
          autonomo  presso  una  delle  predette  gestioni,  e'  data
          facolta'  di   cumulare,   i   periodi   assicurativi   non
          coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione.
          Tra le forme assicurative obbligatorie di  cui  al  periodo
          precedente sono altresi' ricomprese la gestione separata di
          cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
          335, e il Fondo di previdenza del clero e dei  ministri  di
          culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica."
              --  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   72   del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con  modificazioni
          dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133,   e   successive
          modificazioni e integrazioni:
              "Art. 72. Personale dipendente prossimo  al  compimento
          dei limiti di eta' per il collocamento a riposo
              1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, 2012, 2013 e 2014 il
          personale  in  servizio  presso  le  amministrazioni  dello
          Stato, anche ad ordinamento autonomo, le  Agenzie  fiscali,
          la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici
          non economici, le Universita', le Istituzioni  ed  Enti  di
          ricerca nonche' gli enti di cui all'articolo 70,  comma  4,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  puo'
          chiedere di essere esonerato dal  servizio  nel  corso  del
          quinquennio  antecedente  la  data  di  maturazione   della
          anzianita' massima contributiva di 40 anni. La richiesta di
          esonero dal servizio deve essere  presentata  dai  soggetti
          interessati,  improrogabilmente,  entro  il  1°  marzo   di
          ciascun  anno  a  condizione  che   entro   l'anno   solare
          raggiungano il requisito minimo di anzianita'  contributivo
          richiesto e non  e'  revocabile.  La  disposizione  non  si
          applica al personale della Scuola.
              1-bis. I posti resisi vacanti ai sensi del comma 1  non
          sono  reintegrabili  negli  anni  nei  quali  puo'   essere
          presentata la richiesta  di  esonero  ai  sensi  del  primo
          periodo del medesimo comma 1.
              2. E' data facolta' all'amministrazione, in  base  alle
          proprie esigenze funzionali,  di  accogliere  la  richiesta
          dando priorita' al personale  interessato  da  processi  di
          riorganizzazione della rete  centrale  e  periferica  o  di
          razionalizzazione o appartenente a qualifiche di  personale
          per le quali e' prevista una riduzione di organico.
              3. Durante  il  periodo  di  esonero  dal  servizio  al
          dipendente  spetta  un  trattamento  temporaneo   pari   al
          cinquanta per cento di quello complessivamente goduto,  per
          competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento
          nella  nuova  posizione.  Ove  durante  tale   periodo   il
          dipendente  svolga  in  modo  continuativo   ed   esclusivo
          attivita' di  volontariato,  opportunamente  documentata  e
          certificata,  presso  organizzazioni   non   lucrative   di
          utilita'  sociale,  associazioni  di  promozione   sociale,
          organizzazioni non governative che operano nel campo  della
          cooperazione con i Paesi  in  via  di  sviluppo,  ed  altri
          soggetti  da   individuare   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze  da  emanarsi  entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  la  misura  del  predetto  trattamento  economico
          temporaneo e' elevata dal cinquanta al settanta per  cento.
          Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di
          esonero gli  importi  del  trattamento  economico  posti  a
          carico dei  fondi  unici  di  amministrazione  non  possono
          essere utilizzati per nuove finalita'.
              4. All'atto del collocamento  a  riposo  per  raggiunti
          limiti di eta' il dipendente ha diritto al  trattamento  di
          quiescenza e  previdenza  che  sarebbe  spettato  se  fosse
          rimasto in servizio.
              5.  Il  trattamento  economico   temporaneo   spettante
          durante il periodo di esonero dal  servizio  e'  cumulabile
          con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative  rese
          dal   dipendente   come   lavoratore   autonomo    o    per
          collaborazioni e  consulenze  con  soggetti  diversi  dalle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o societa'  e
          consorzi dalle stesse partecipati.  In  ogni  caso  non  e'
          consentito l'esercizio di  prestazioni  lavorative  da  cui
          possa  derivare  un  pregiudizio   all'amministrazione   di
          appartenenza.
              6. Le amministrazioni  di  appartenenza,  in  relazione
          alle economie effettivamente derivanti dal collocamento  in
          posizione  di  esonero  dal   servizio,   certificate   dai
          competenti organi di controllo, possono  procedere,  previa
          autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei  Ministri
          - Dipartimento della  funzione  pubblica  e  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in
          via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa
          vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di
          eta' del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali
          assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in  tale
          anno.
              7. All'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo  30
          dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo  il
          primo periodo sono aggiunti i seguenti:  «In  tal  caso  e'
          data facolta' all'amministrazione,  in  base  alle  proprie
          esigenze  organizzative  e  funzionali,  di  accogliere  la
          richiesta  in   relazione   alla   particolare   esperienza
          professionale acquisita dal richiedente  in  determinati  o
          specifici ambiti ed in funzione  dell'efficiente  andamento
          dei servizi. La  domanda  di  trattenimento  va  presentata
          all'amministrazione di  appartenenza  dai  ventiquattro  ai
          dodici mesi precedenti il compimento del limite di eta' per
          il   collocamento   a   riposo   previsto    dal    proprio
          ordinamento.».
              8. Sono fatti salvi  i  trattenimenti  in  servizio  in
          essere alla data di entrata in vigore del presente  decreto
          e  quelli  disposti  con  riferimento   alle   domande   di
          trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto.
              9. Le amministrazioni di cui al comma 7  riconsiderano,
          con provvedimento motivato,  tenuto  conto  di  quanto  ivi
          previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio gia'
          adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.
              10. I trattenimenti in servizio  gia'  autorizzati  con
          effetto a decorrere dal  1°  gennaio  2010  decadono  ed  i
          dipendenti  interessati  al  trattenimento  sono  tenuti  a
          presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7.
              11. Per gli  anni  2009,  2010  e  2011,  le  pubbliche
          amministrazioni di  cui  all'  articolo  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni,  possono,   a   decorrere   dal   compimento
          dell'anzianita' massima contributiva di quaranta  anni  del
          personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'
          articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del  2001,
          risolvere  unilateralmente  il  rapporto  di  lavoro  e  il
          contratto individuale, anche  del  personale  dirigenziale,
          con  un  preavviso  di  sei  mesi,  fermo  restando  quanto
          previsto dalla disciplina vigente in materia di  decorrenza
          dei trattamenti pensionistici.  Con  appositi  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, previa deliberazione  del  Consiglio
          dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
          dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e
          degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri  e
          le modalita' applicative dei principi della disposizione di
          cui  al  presente  comma  relativamente  al  personale  dei
          comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo  conto  delle
          rispettive peculiarita' ordinamentali. Le  disposizioni  di
          cui al presente comma si applicano anche nei confronti  dei
          soggetti che abbiano beneficiato dell'  articolo  3,  comma
          57, della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  e  successive
          modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non
          si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai
          dirigenti medici responsabili di struttura complessa.
              11-bis. Per le determinazioni relative ai trattenimenti
          in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e  di
          impiego, gli  enti  e  gli  altri  organismi  previdenziali
          comunicano, anche in via telematica,  alle  amministrazioni
          pubbliche  richiedenti  i  dati   relativi   all'anzianita'
          contributiva dei dipendenti interessati."
              --Per il testo dell'articolo 1, comma  2,  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001 si  veda  nelle  note  all'art.
          23-bis.
              -- La legge 8 agosto 1995, n. 335 recante "Riforma  del
          sistema  pensionistico  obbligatorio  e  complementare"  e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 16 agosto 1995, n. 190, S.O.
              --Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 recante
          "Attuazione della delega conferita dall'art. 1,  comma  32,
della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  in  materia  di
          trasformazione  in  persone  giuridiche  private  di   enti
          gestori di forme obbligatorie di previdenza  e  assistenza"
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1994, n. 196.
              -Il  decreto  legislativo  10  febbraio  1996,  n.  103
          recante "Attuazione della  delega  conferita  dall'art.  2,
          comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia  di
          tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
          attivita' autonoma di  libera  professione"  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 2 marzo 1996, n. 52, S.O.
              -- Si riporta il testo dell'articolo 34, comma 1, della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza  pubblica
          per la stabilizzazione e lo sviluppo):
              "34.Trattamenti pensionistici e di disoccupazione.
              1. Con effetto dal 1° gennaio 1999,  il  meccanismo  di
          rivalutazione delle pensioni si applica  per  ogni  singolo
          beneficiario  in  funzione  dell'importo  complessivo   dei
          trattamenti   corrisposti   a   carico   dell'assicurazione
          generale obbligatoria  e  delle  relative  gestioni  per  i
          lavoratori  autonomi,  nonche'   dei   fondi   sostitutivi,
          esclusivi  ed  esonerativi  della  medesima  e  dei   fondi
          integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma  3,
          della legge 27 dicembre 1997,  n.  449  .  L'aumento  della
          rivalutazione  automatica  dovuto   in   applicazione   del
          presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in
          misura  proporzionale  all'ammontare  del  trattamento   da
          rivalutare rispetto all'ammontare complessivo."
              --Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 788, della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          -legge finanziaria 2007):
              "1. 788. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori
          a progetto e categorie assimilate  iscritti  alla  gestione
          separata di cui all'articolo 2, comma  26,  della  legge  8
          agosto 1995,  n.  335,  non  titolari  di  pensione  e  non
          iscritti ad  altre  forme  previdenziali  obbligatorie,  e'
          corrisposta un'indennita' giornaliera di malattia a  carico
          dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto
          della durata complessiva del rapporto di lavoro e  comunque
          non inferiore a venti giorni  nell'arco  dell'anno  solare,
          con esclusione degli eventi morbosi di durata  inferiore  a
          quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano  i
          requisiti  contributivi  e  reddituali  previsti   per   la
          corresponsione dell'indennita'  di  degenza  ospedaliera  a
          favore dei lavoratori iscritti alla gestione  separata.  La
          misura della predetta prestazione e' pari al 50  per  cento
          dell'importo corrisposto a titolo di indennita' per degenza
          ospedaliera  previsto  dalla  normativa  vigente  per  tale
          categoria di lavoratori. Resta fermo, in  caso  di  degenza
          ospedaliera,   il   limite   massimo   indennizzabile    di
          centottanta  giorni  nell'arco  dell'anno  solare.  Per  la
          certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che
          dia  diritto  alla  predetta  indennita'  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo  2  del  decreto-legge  30
          dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive  modificazioni.
          Ai lavoratori di cui al  presente  comma  si  applicano  le
          disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilita'  e
          di controllo dello stato di malattia di cui all'articolo 5,
          comma 14, del decreto-legge  12  settembre  1983,  n.  463,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          1983, n. 638, e successive modificazioni. Ai lavoratori  di
          cui al presente comma, che abbiano titolo all'indennita' di
          maternita',  e'  corrisposto  per  gli  eventi   di   parto
          verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 un trattamento
          economico  per  congedo  parentale,  limitatamente  ad   un
          periodo di tre  mesi  entro  il  primo  anno  di  vita  del
          bambino, la cui misura e' pari al 30 per cento del  reddito
          preso a riferimento per la  corresponsione  dell'indennita'
          di maternita'. Le disposizioni di cui al precedente periodo
          si applicano anche nei casi di adozione o  affidamento  per
          ingressi in famiglia con decorrenza dal 1° gennaio 2007. Le
          prestazioni di cui al  presente  comma  sono  finanziate  a
          valere sul contributo previsto dall'articolo 84  del  testo
          unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
          sostegno della maternita' e della  paternita',  di  cui  al
          decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151."
              -- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma  5,  del
          decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282   (Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e  di   finanza   pubblica),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307:
              "5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1."
              --  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   38   della
          Costituzione:
              "38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto  dei
          mezzi necessari per vivere ha  diritto  al  mantenimento  e
          all'assistenza sociale.
I lavoratori  hanno  diritto  che  siano  preveduti  ed
          assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze  di  vita  in
          caso di  infortunio,  malattia,  invalidita'  e  vecchiaia,
          disoccupazione involontaria.
              Gli inabili ed i minorati hanno diritto  all'educazione
          e all'avviamento professionale.
              Ai  compiti  previsti  in  questo  articolo  provvedono
          organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
              L'assistenza privata e' libera."
              -- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917. Approvazione del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi :
              "Art. 17 Tassazione separata . 1. L'imposta si  applica
          separatamente sui seguenti redditi:
              a) trattamento di fine rapporto di  cui  all'art.  2120
          del  codice  civile  e  indennita'  equipollenti,  comunque
          denominate, commisurate alla durata dei rapporti di  lavoro
          dipendente, compresi quelli contemplati allelettere a),  d)
          e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi  di  cui
          all'art. 2122 del codice civile; altre indennita'  e  somme
          percepite una volta tanto in  dipendenza  della  cessazione
          dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di  preavviso,
          le somme risultanti dalla capitalizzazione  di  pensioni  e
          quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non  concorrenza
          ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonche' le  somme
          e i valori comunque percepiti al netto delle  spese  legali
          sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
          procedure   esecutive,   a   seguito    di    provvedimenti
          dell'autorita' giudiziaria o di transazioni  relativi  alla
          risoluzione del rapporto di lavoro;
              []
              b)  emolumenti  arretrati  per  prestazioni  di  lavoro
          dipendente riferibili ad  anni  precedenti,  percepiti  per
          effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di
          atti amministrativi sopravvenuti  o  per  altre  cause  non
          dipendenti dalla volonta' delle parti, compresi i  compensi
          e le indennita' di cui al comma 1  dell'articolo  47  e  al
          comma 2 dell'articolo 46 ;
              c) indennita' percepite per la cessazione dei  rapporti
          di collaborazione coordinata  e  continuativa,  di  cui  al
          comma 2 dell'art. 49 , se il diritto all'indennita' risulta
          da atto di data certa  anteriore  all'inizio  del  rapporto
          nonche', in  ogni  caso,  le  somme  e  i  valori  comunque
          percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a
          titolo risarcitorio o nel contesto di procedure  esecutive,
          a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o  di
          transazioni  relativi  alla  risoluzione  dei  rapporti  di
          collaborazione coordinata e continuativa;
              c-bis) indennita' di mobilita' di cui  all'articolo  7,
          comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e  trattamento
          di integrazione salariale di cui  all'articolo  1  bis  del
          decreto-legge  10  giugno  1994,  n.  357,  convertito  con
          modificazioni,  dallalegge   8   agosto   1994,   n.   489,
          corrisposti anticipatamente;
              d) indennita' per la cessazione di rapporti di  agenzia
          delle persone fisiche e delle societa' di persone;
              e) indennita' percepite per la cessazione  da  funzioni
          notarili;
              f) indennita' percepite da sportivi  professionisti  al
          termine dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo  comma
          dell'art. 4 della legge  23  marzo  1981,  n.  91,  se  non
          rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a);
              g)  plusvalenze,  compreso  il  valore  di  avviamento,
          realizzate mediante cessione a titolo  oneroso  di  aziende
          possedute da  piu'  di  5  anni  e  redditi  conseguiti  in
          dipendenza di liquidazione, anche concorsuale,  di  imprese
          commerciali esercitate da piu' di 5 anni;
              g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del  comma  1
          dell'art. 81 realizzate a  seguito  di  cessioni  a  titolo
          oneroso   di   terreni   suscettibili   di    utilizzazione
          edificatoria secondo gli strumenti urbanistici  vigenti  al
          momento della cessione;
              g-ter) corrispettivi  di  cui  all'articolo  54,  comma
          1-quater, se percepiti in unica soluzione;
              h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti  al
          conduttore  in  caso  di  cessazione  della  locazione   di
          immobili  urbani  adibiti  ad  usi  diversi  da  quello  di
          abitazione  e  indennita'  di  avviamento  delle   farmacie
          spettanti al precedente titolare;
              i) indennita' spettanti a titolo di risarcimento, anche
          in forma assicurativa, dei danni consistenti nella  perdita
          di redditi relativi a piu' anni;
              l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore
          normale dei beni assegnati ai soci delle societa'  indicate
          nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del
          capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi
          imputati ai  soci  in  dipendenza  di  liquidazione,  anche
          concorsuale, delle societa' stesse, se il periodo di  tempo
          intercorso  tra  la  costituzione  della  societa'   e   la
          comunicazione   del   recesso   o    dell'esclusione,    la
          deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio
          o l'inizio della liquidazione e' superiore a 5 anni;
              m)
              n) redditi compresi nelle somme o  nel  valore  normale
          dei beni attribuiti  alla  scadenza  dei  contratti  e  dei
          titoli di cui alle lettere a), b), f)  e  g)  del  comma  1
          dell'art. 41, quando non  sono  soggetti  a  ritenuta  alla
          fonte a titolo d'imposta o ad imposta  sostitutiva,  se  il
          periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a
          5 anni;
              n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte
          o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si
          e'  fruito  della  detrazione   in   periodi   di   imposta
          precedenti. La presente disposizione non  si  applica  alle
          spese rimborsate di cui all'art. 13-bis, comma  1,  lettera
          c), quinto e sesto periodo."
              -- Si riporta il  testo  dell'articolo  19  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
              "Art. 19. Indennita' di fine rapporto
              1. Il trattamento di fine rapporto costituisce  reddito
          per un importo che si determina riducendo il suo  ammontare
          delle   rivalutazioni   gia'   assoggettate   ad    imposta
          sostitutiva.  L'imposta   e'   applicata   con   l'aliquota
          determinata con riferimento all'anno in cui e' maturato  il
          diritto alla  percezione,  corrispondente  all'importo  che
          risulta dividendo il suo ammontare, aumentato  delle  somme
          destinate alle  forme  pensionistiche  di  cui  al  decreto
          legislativo 21  aprile  1993,  n.  124  e  al  netto  delle
          rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva, per
          il numero degli anni e frazione di anno  preso  a  base  di
          commisurazione, e moltiplicando il  risultato  per  dodici.
          Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in
          base all'aliquota  media  di  tassazione  dei  cinque  anni
          precedenti a quello in cui  e'  maturato  il  diritto  alla
          percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori  imposte  dovute
          ovvero rimborsando quelle spettanti.
              1-bis. Se in uno o piu' degli anni indicati al comma  1
          non vi e' stato reddito  imponibile,  l'aliquota  media  si
          calcola con riferimento  agli  anni  in  cui  vi  e'  stato
          reddito imponibile; se non vi e' stato  reddito  imponibile
          in alcuno di tali anni,  si  applica  l'aliquota  stabilita
          dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.
              1-ter. Qualora il  trattamento  di  fine  rapporto  sia
          relativo a rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato,  di
          durata  effettiva  non  superiore  a  due  anni,  l'imposta
          determinata ai sensi del comma 1 e' diminuita di un importo
          pari a lire 120  mila  per  ciascun  anno;  per  i  periodi
          inferiori ad un anno, tale importo e' rapportato a mese. Se
          il rapporto si svolge per un  numero  di  ore  inferiore  a
          quello  ordinario   previsto   dai   contratti   collettivi
          nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta.
              2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a)
          del comma 1 dell'articolo 16,  anche  se  commisurate  alla
          durata del rapporto di lavoro e  anche  se  corrisposte  da
          soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili  per
          il loro ammontare  complessivo,  al  netto  dei  contributi
          obbligatori dovuti per legge,  con  l'aliquota  determinata
          agli effetti del comma  1.  Tali  indennita'  e  somme,  se
          corrisposte a  titolo  definitivo  e  in  relazione  ad  un
          presupposto non connesso alla cessazione  del  rapporto  di
          lavoro che ha generato il  trattamento  di  fine  rapporto,
          sono imponibili per il loro ammontare netto con  l'aliquota
          determinata con i criteri di cui al comma 1.
              2-bis. Le indennita' equipollenti, comunque denominate,
          commisurate alla durata dei rapporti di  lavoro  dipendente
          di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 16, sono
          imponibili per un importo che  si  determina  riducendo  il
          loro ammontare netto di una somma pari  a  L.  600.000  per
          ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione
          dei periodi di  anzianita'  convenzionale;  per  i  periodi
          inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il
          rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a  quello
          ordinario previsto dai contratti  collettivi  nazionali  di
          lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta. L'imposta e'
          applicata  con  l'aliquota  determinata   con   riferimento
          all'anno in cui e' maturato  il  diritto  alla  percezione,
          corrispondente all'importo che  risulta  dividendo  il  suo
          ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme
          pensionistiche di cui  al  decreto  legislativo  21  aprile
          1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione  di  anno
          preso  a  base  di  commisurazione,  e   moltiplicando   il
          risultato per dodici. L'ammontare netto  delle  indennita',
          alla cui  formazione  concorrono  contributi  previdenziali
          posti a carico dei lavoratori dipendenti e  assimilati,  e'
          computato  previa  detrazione  di  una  somma   pari   alla
          percentuale di tali indennita' corrispondente al  rapporto,
          alla data del collocamento a riposo o alla data in  cui  e'
          maturato il diritto alla  percezione,  fra  l'aliquota  del
          contributo previdenziale  posto  a  carico  dei  lavoratori
          dipendenti  e  assimilati  e  l'aliquota  complessiva   del
          contributo  stesso  versato  all'ente,  cassa  o  fondo  di
          previdenza.
              3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di
          entrata in vigore della legge 29 maggio 1982,  n.  297,  il
          trattamento di fine rapporto risulta  calcolato  in  misura
          superiore ad una mensilita' della  retribuzione  annua  per
          ogni anno preso a base di  commisurazione,  ai  fini  della
          determinazione dell'aliquota ai sensi del comma  1  non  si
          tiene conto dell'eccedenza.
              4.  Salvo  conguaglio   all'atto   della   liquidazione
          definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al
          trattamento   di   fine   rapporto   e   alle    indennita'
          equipollenti, nonche'  sulle  anticipazioni  relative  alle
          altre   indennita'   e   somme,   si   applica   l'aliquota
          determinata, rispettivamente, a norma dei  commi  1,  2,  e
          2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato  dalle
          anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al
          netto delle  rivalutazioni  gia'  assoggettate  ad  imposta
          sostitutiva. Non si considerano anticipazioni le somme e  i
          valori  destinati  alle  forme  pensionistiche  di  cui  al
          decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
              [4-bis. Per le somme  corrisposte  in  occasione  della
          cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo  dei
          lavoratori che abbiano superato l'eta' di 50 anni se  donne
          e di 55 anni se uomini, di cui all'articolo  17,  comma  1,
          lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota  pari  alla
          meta' di quella applicata per la tassazione del trattamento
          di fine rapporto e delle altre indennita' e somme  indicate
          alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo 17. ]
              5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice  civile
          e nell'ipotesi di cui al comma  3  dell'art.  7  l'imposta,
          determinata a norma del presente articolo, e' dovuta  dagli
          aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da
          ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle
          successioni  proporzionale  al   credito   indicato   nella
          relativa   dichiarazione   e'    ammessa    in    deduzione
          dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
              6.  Con  decreti  del  Ministro  delle   finanze   sono
          stabiliti i criteri e le modalita'  per  lo  scambio  delle
          informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma
          2  tra  i  soggetti  tenuti   alla   corresponsione   delle
          indennita'  e  delle  altre  somme  in   dipendenza   della
          cessazione del medesimo rapporto di lavoro."
              -- Si riporta il testo dell'articolo 3 della  legge  23
          luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
          diritti del contribuente):
              "Art. 3. (Efficacia temporale delle norme tributarie)
              1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma  2,  le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente ai tributi periodici le modifiche  introdotte
          si  applicano  solo  a  partire   dal   periodo   d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono.
              2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
          prevedere adempimenti a  carico  dei  contribuenti  la  cui
          scadenza sia fissata anteriormente al  sessantesimo  giorno
          dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
          provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
              3. I termini di prescrizione e  di  decadenza  per  gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati."
              -- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma  22-bis,
          del citato decreto-legge n. 98 del  2011,  come  modificato
          dalla presente legge:
              "22-bis. In considerazione della  eccezionalita'  della
          situazione economica internazionale e  tenuto  conto  delle
          esigenze prioritarie di raggiungimento degli  obiettivi  di
          finanza pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino  al
          31 dicembre 2014, i trattamenti  pensionistici  corrisposti
          da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i  cui
          importi complessivamente superino 90.000 euro lordi  annui,
          sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari  al
          5 per cento della parte eccedente il predetto importo  fino
          a 150.000 euro, nonche' pari al 10 per cento per  la  parte
          eccedente 150.000 euro e al  15  per  cento  per  la  parte
          eccedente 200.000 euro; a seguito della predetta  riduzione
          il trattamento pensionistico complessivo  non  puo'  essere
          comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.  Ai  predetti
          importi concorrono anche i  trattamenti  erogati  da  forme
          pensionistiche che  garantiscono  prestazioni  definite  in
          aggiunta o ad integrazione  del  trattamento  pensionistico
          obbligatorio,  ivi  comprese  quelle  di  cui  al   decreto
          legislativo  16  settembre  1996,  n.   563,   al   decreto
          legislativo  20  novembre  1990,   n.   357,   al   decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonche' i  trattamenti
          che assicurano prestazioni definite  dei  dipendenti  delle
          regioni a statuto speciale e degli enti di cui  alla  legge
          20 marzo 1975,  n.  70,  e  successive  modificazioni,  ivi
          compresa  la  gestione  speciale  ad  esaurimento  di   cui
          all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica
          20 dicembre 1979, n. 761, nonche' le gestioni di previdenza
          obbligatorie presso l'INPS per il  personale  addetto  alle
          imposte di  consumo,  per  il  personale  dipendente  dalle
          aziende private del gas e per  il  personale  gia'  addetto
          alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La
          trattenuta relativa al predetto contributo di  perequazione
          e' applicata, in  via  preventiva  e  salvo  conguaglio,  a
          conclusione  dell'anno  di  riferimento,   all'atto   della
          corresponsione  di   ciascun   rateo   mensile.   Ai   fini
          dell'applicazione della  predetta  trattenuta  e'  preso  a
          riferimento il trattamento pensionistico complessivo  lordo
          per l'anno considerato. L'INPS, sulla  base  dei  dati  che
          risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  31  dicembre
          1971, n. 1388, e  successive  modificazioni,  e'  tenuto  a
          fornire a tutti gli enti interessati i  necessari  elementi
          per l'effettuazione  della  trattenuta  del  contributo  di
          perequazione,   secondo    modalita'    proporzionali    ai
          trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono
          versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui  e'
          erogato il trattamento su cui e' effettuata la  trattenuta,
          all'entrata del bilancio dello Stato."

       
     
         

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
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