|
torna all'archivio |
|
La trasformazione del rapporto di lavoro da pubblico a privato. Effetti pensionistici
Anche se meno frequente che nel passato, accade ancora che alcuni servizi pubblici vengano privatizzati. Questo secondo il principio non sempre veritiero che ciò produce più efficienza e minori costi.
Abbiamo visto che cosa è successo con le aziende municipalizzate che dovrebbero subire una salutare anche se tardiva cura dimagrante e rivitalizzante. Queste operazioni hanno delle ricadute sul personale, ai fini della loro carriera, retribuzioni ed effetti pensionistici. In caso di trasformazione di un Ente pubblico a società privata nell’accordo o intesa deve essere disciplinata la tutela previdenziale con la possibilità di esercizio del diritto di opzione.
Si illustrano brevemente le relative fattispecie.
Enti soppressi o interessati a processi di mobilità e conservazione della integrità della garanzia previdenziale.
Nel corso del rapporto di lavoro per i pubblici dipendenti trovano applicazione istituti in funzione della conservazione dell’integrità della garanzia previdenziale quando particolari vicende potrebbero pregiudicarla o limitarla.
Fra tali forme di intervento rientra la disciplina della l. 27 ottobre 1988 n.482, relativamente al trattamento di quiescenza e previdenza del personale degli enti, gestioni e servizi interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, trasferito o assegnato alle Regioni od Enti locali, ad altri Enti pubblici e ad Amministrazioni statali.
In particolare detta normativa prevede per il personale trasferito, l’iscrizione al regime pensionistico previsto per i dipendenti dell’ente di destinazione; per la ricongiunzione di
tutti i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le
diverse amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all’art.6 della l. 7 febbraio 1979 n.29 ( ricongiunzione gratuita), legge 5 marzo 1990 n.45 e d.lgs. n.42 del 2 febbraio
2006.
Al fine di garantire la “unicità” della posizione assicurativa è stata dettata dal legislatore una disciplina (art.6, legge 29 dicembre 1988 n.554) di carattere generale per il personale dipendente da ente pubblico interessato a tali processi. In particolare è previsto la facoltà di opzione per il mantenimento del regime pensionistico di provenienza.
La privatizzazione dei servizi pubblici locali e riflessi sulla posizione previdenziale.
Nei processi di privatizzazione i lavoratori con l’ingresso nella nuova struttura imprenditoriale, sono destinati a subire riflessi nella tutela previdenziale in conseguenza anche della variazione di inquadramento previdenziale del “nuovo” datore di lavoro privato (non più pubblico).
In questo caso, il legislatore è intervenuto con l’art.5 della l.n.274 del 1991 prevedendo che i dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili che transitano a società private per effetto di norme di legge, di regolamenti o convenzioni, che attribuiscano alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende, possono optare per il mantenimento del regime previdenziale pubblico in godimento.
E ciò al fine di garantire ai lavoratori il trattamento previdenziale da essi ritenuto più favorevole nel momento del cambiamento di natura giuridica del datore di lavoro (ma anche per “attenuare” la resistenza alla privatizzazione).
La facoltà del lavoratore interessato di scegliere il mantenimento del regime previdenziale di provenienza, è possibile anche per i dipendenti degli enti che perdono la loro natura giuridica pubblica.
I dipendenti degli enti locali transitati ad aziende private, possono
Optare, ex art.5 l.n.274/91 per il mantenimento dell’iscrizione all’ ex Inpdap.
c.l.
l'art. 20 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, dispone che il diritto alla buonuscita da parte dell'ex iscritto o dei suoi aventi causa si prescrive nel termine di cinque anni dalla data in cui è sorto.
|
|
|